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Document 31992R0195
Commission Regulation ( EEC ) No 195/92 of 29 January 1992 amending Regulation ( EEC ) No 2384/91 on the transitional measures applicable to the wine-growing sector in Portugal during the 1991/92 wine year
Regolamento ( CEE ) n. 195/92 della Commissione, del 29 gennaio 1992, che modifica il regolamento ( CEE ) n. 2384/91 concernente le misure transitorie applicabili al Portogallo per la campagna 1991/1992 nel settore vitivinicolo
Regolamento ( CEE ) n. 195/92 della Commissione, del 29 gennaio 1992, che modifica il regolamento ( CEE ) n. 2384/91 concernente le misure transitorie applicabili al Portogallo per la campagna 1991/1992 nel settore vitivinicolo
GU L 21 del 30.1.1992, p. 21–21
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 31/08/1992
Regolamento ( CEE ) n. 195/92 della Commissione, del 29 gennaio 1992, che modifica il regolamento ( CEE ) n. 2384/91 concernente le misure transitorie applicabili al Portogallo per la campagna 1991/1992 nel settore vitivinicolo
Gazzetta ufficiale n. L 021 del 30/01/1992 pag. 0021 - 0021
REGOLAMENTO (CEE) N. 195/92 DELLA COMMISSIONE del 29 gennaio 1992 che modifica il regolamento (CEE) n. 2384/91 concernente le misure transitorie applicabili al Portogallo per la campagna 1991/1992 nel settore vitivinicolo LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 257, paragrafo 1, considerando che il regolamento (CEE) n. 2384/91 della Commissione, del 31 luglio 1991, concernente le misure transitorie applicabili al Portogallo per la campagna 1991/1992 nel settore vitivinicolo (1), ha indetto una distillazione specifica in sostituzione delle misure di sostegno comunitarie, per un volume complessivo di 1,3 milioni di ettolitri; che tale cifra era stata stabilita in un momento in cui era difficile valutare quali sarebbero state le reazioni del mercato nella campagna considerata; che l'attuale stato delle eccedenze giustifica un aumento del volume destinato alla distillazione in tale Stato membro, in modo che il quantitativo di vino eliminato sia sufficiente per costituire un sostegno dei prezzi; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 All'articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2384/91, i termini « 1,3 milioni di hl » sono sostituiti da « 2 milioni di hl ». Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 29 gennaio 1992. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 219 del 7. 8. 1991, pag. 9.