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Document 31992R0188

    Regolamento ( CEE ) n. 188/92 del Consiglio, del 27 gennaio 1992, relativo alla conclusione del protocollo n. 2 che fissa le possibilità di pesca dell' aragosta e la compensazione finanziaria corrispondente previste nell' accordo sulle relazioni in materia di pesca maritima tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco per il periodo dal 1° aprile 1991 al 29 febbraio 1992

    GU L 21 del 30.1.1992, p. 1–3 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 29/02/1992

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1992/188/oj

    31992R0188

    Regolamento ( CEE ) n. 188/92 del Consiglio, del 27 gennaio 1992, relativo alla conclusione del protocollo n. 2 che fissa le possibilità di pesca dell' aragosta e la compensazione finanziaria corrispondente previste nell' accordo sulle relazioni in materia di pesca maritima tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco per il periodo dal 1° aprile 1991 al 29 febbraio 1992

    Gazzetta ufficiale n. L 021 del 30/01/1992 pag. 0001 - 0003


    REGOLAMENTO (CEE) N. 188/92 DEL CONSIGLIO del 27 gennaio 1992 relativo alla conclusione del protocollo n. 2 che fissa le possibilità di pesca dell'aragosta e la compensazione finanziaria corrispondente previste nell'accordo sulle relazioni in materia di pesca marittima tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco per il periodo dal 1o aprile 1991 al 29 febbraio 1992

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

    visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 155, paragrafo 2, lettera b),

    vista la proposta della Commissione (1),

    visto il parere del Parlamento europeo (2),

    considerando che, conformemente all'accordo sulle relazioni in materia di pesca marittima tra la Comunità economica europea ed il Regno del Marocco, firmato a Rabat il 26 maggio 1988 (3), le due parti hanno condotto negoziati per definire le modifiche o i nuovi elementi da introdurre in detto accordo alla fine del periodo di applicazione del protocollo n. 2;

    considerando che, in seguito a tali negoziati, il 19 marzo 1991 è stato siglato un nuovo protocollo n. 2 che fissa le possibilità di pesca dell'aragosta e la compensazione finanziaria corrispondente previste nell'accordo succitato per il periodo dal 1o aprile 1991 al 29 febbraio 1992;

    considerando che, a norma dell'articolo 155, paragrafo 2, lettera b) dell'atto di adesione, spetta al Consiglio stabilire le modalità appropriate affinché gli interessi delle isole Canarie siano presi in considerazione, in tutto o in parte, in occasione delle decisioni che esso adotta, caso per caso, in particolare per la conclusione di accordi di pesca con paesi terzi; che occorre, nel caso presente, stabilire tali modalità;

    considerando che risponde all'interesse della Comunità approvare questo protocollo,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    È approvato a nome della Comunità il protocollo n. 2 che fissa le possibilità di pesca dell'aragosta e la compensazione finanziaria corrispondente previste nell'accordo sulle relazioni in materia di pesca marittima tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco per il periodo dal 1o aprile 1991 al 29 febbraio 1992.

    Il testo del protocollo n. 2 è accluso al presente regolamento.

    Articolo 2

    Per tener conto degli interessi delle isole Canarie, l'accordo di cui all'articolo 1 nonché, nella misura in cui sono necessarie alla sua applicazione, le disposizioni della politica comune della pesca relative alla conservazione ed alla gestione delle risorse alieutiche si applicano anche ai pescherecci battenti bandiera spagnola e registrati a titolo permanente nelle isole Canarie nei registri delle autorità competenti sul piano locale (« registros de base »), conformemente alle condizioni di cui alla nota 6 dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1135/88 del Consiglio, del 7 marzo 1988, relativo alla definizione della nozione « prodotti originari » ed ai metodi di cooperazione amministrativa applicabili agli scambi tra il territorio doganale della Comunità, Ceuta e Melilla e le isole Canarie (4).

    Articolo 3

    Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare il protocollo allo scopo di impegnare la Comunità.

    Articolo 4

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 27 gennaio 1992. Per il Consiglio

    Il Presidente

    A. MARQUES DA CUNHA

    (1) GU n. C 142 del 31. 5. 1991, pag. 5. (2) GU n. C 13 del 20. 1. 1992. (3) GU n. L 181 del 12. 7. 1988, pag. 1. (4) GU n. L 114 del 2. 5. 1988, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CEE) n. 3902/89 (GU n. L 375 del 23. 12. 1989, pag. 5).

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