Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31992D0015

    92/15/CEE: Decisione della Commissione, del 18 dicembre 1991, che autorizza taluni Stati membri ad istituire una sorveglianza intracomunitaria sulle importazioni di prodotti originari dei paesi terzi, messi in libera pratica nella Comunità, che possono essere oggetto di misure di protezione ai sensi dell'articolo 115 del trattato (Il testi in lingua spagnola, francese, inglese, italiana e portoghese sono i soli facenti fede)

    GU L 8 del 14.1.1992, p. 17–20 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1992

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1992/15/oj

    31992D0015

    92/15/CEE: Decisione della Commissione, del 18 dicembre 1991, che autorizza taluni Stati membri ad istituire una sorveglianza intracomunitaria sulle importazioni di prodotti originari dei paesi terzi, messi in libera pratica nella Comunità, che possono essere oggetto di misure di protezione ai sensi dell'articolo 115 del trattato (Il testi in lingua spagnola, francese, inglese, italiana e portoghese sono i soli facenti fede)

    Gazzetta ufficiale n. L 008 del 14/01/1992 pag. 0017 - 0020


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 18 dicembre 1991 che autorizza taluni Stati membri ad istituire una sorveglianza intracomunitaria sulle importazioni di prodotti originari dei paesi terzi, messi in libera pratica nella Comunità, che possono essere oggetto di misure di protezione ai sensi dell'articolo 115 del trattato (I testi in lingua spagnola, inglese, francese, italiana e portoghese sono i soli facenti fede) (92/15/CEE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 115, primo comma,

    vista la decisione 87/433/CEE della Commissione, del 22 luglio 1987, relativa alle misure di sorveglianza e di protezione che gli Stati membri possono essere autorizzati a prendere in applicazione dell'articolo 115 del trattato CEE (1), in particolare gli articoli 1 e 2,

    considerando che, ai sensi della decisione 87/433/CEE, gli Stati membri non possono istituire una sorveglianza intracomunitaria se non previa autorizzazione della Commissione;

    considerando che, con la decisione 91/18/CEE (2) e seguenti, la Commissione ha autorizzato gli Stati membri a istituire tale sorveglianza;

    considerando che la quasi totalità di tali decisioni scade il 31 dicembre 1991;

    considerando che taluni Stati membri hanno presentato alla Commissione domande per ottenere l'autorizzazione a mantenere in vigore alcune di tali misure di sorveglianza e di istituire nuovi controlli non previsti dalle precedenti decisioni;

    considerando che la Commissione ha sottoposto tali domande ad un esame approfondito caso per caso, sulla base dei criteri recepiti nella decisione 87/433/CEE, prendendo in considerazione il programma d'azione che la Comunità si è prefissa per realizzare il mercato unico a partire dal 1o gennaio 1993;

    considerando che tali criteri devono applicarsi rigorosamente, tenuto conto dell'approssimarsi di tale scadenza e del carattere derogatorio al principio della libera circolazione delle merci inerente alle misure di sorveglianza intracomunitaria;

    considerando che di conseguenza appare opportuno limitare l'autorizzazione ad istituire misure di sorveglianza intracomunitaria a un numero ridotto di casi per i quali esistono concreti rischi che deviazioni di traffico si sviluppino in maniera massiccia e provochino gravi difficoltà ai settori interessati;

    considerando che in presenza di tali condizioni è opportuno autorizzare gli Stati membri a sottoporre a sorveglianza intracomunitaria le importazioni dei prodotti indicati nell'allegato fino al 30 giugno 1992,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Gli Stati membri indicati nell'allegato sono autorizzati, ciascuno per quanto lo riguarda, a procedere fino al 30 giugno 1992 ad una sorveglianza intracomunitaria delle importazioni elencate nell'allegato sopramenzionato, in conformità della decisione 87/433/CEE.

    Articolo 2

    Il Regno di Spagna, la Repubblica francese, l'Irlanda, la Repubblica italiana, la Repubblica portoghese, il Regno Unito sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 1991. Per la Commissione

    Frans ANDRIESSEN

    Vicepresidente

    (1) GU n. L 238 del 21. 8. 1987, pag. 26. (2) GU n. L 12 del 17. 1. 1991, pag. 29.

    ALLEGATO

    SPAGNA A. Prodotti tessili per i quali sono state stabilite categorie

    Categoria Paese di origine 2 Cina 3 Cina, Pakistan 4 Cina 6 Hong Kong 7 India 8 India 35 Corea del Sud, Taiwan

    B. Prodotti vari

    Codice NC (1990) Designazione delle merci Origine 6403 calzature con suole esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di cuoio naturale Cina 6404 calzature con suole esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di materie tessili 8702 autoveicoli per il trasporto di dieci persone o più, compreso il conducente Giappone 8703 autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone (diversi da quelli della voce 8702), compresi gli autoveicoli del tipo « break » e le auto da corsa 8704 autoveicoli per il trasporto di merci 8711 10 00

    8711 20 10

    8711 20 91

    8711 20 99

    ex 8711 30 00 motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi, con motore ausiliario, di cilindrata inferiore o uguale a 380 cm3, anche con carrozzini laterali; carrozzini laterali (« side-car ») Giappone ex 8711 90 00 altri motocicli e velocipedi, con motore ausiliario, anche con carrozzini laterali; carrozzini laterali (« side-car »)

    FRANCIA A. Prodotti tessili per i quali sono state stabilite categorie

    Categoria Paese di origine 3 Pakistan 13 Cina 15 Cina 21 Cina

    B. Altri prodotti

    Codice NC (1990) Designazione delle merci Origine 3104 10 00

    3104 20 50

    3104 20 90 sali e cloruro di potassio URSS (1) 8527 21 10

    8527 21 90

    8527 29 00 apparecchi riceventi per la radiodiffusione che possono funzionare unicamente con una sorgente di energia esterna, del tipo utilizzato negli autoveicoli, compresi gli apparecchi che possono anche ricevere la radiotelefonia o la radiotelegrafia Cina, Corea del Sud 8528 10 40

    8528 10 50

    8528 10 61

    8528 10 69

    8528 10 71

    8528 10 73

    8528 10 75

    8528 10 78

    8528 10 80

    8528 10 91

    8528 10 98 apparecchi riceventi per la televisione, a colori, compresi i televisori a circuito chiuso (videomonitor e videoproiettori), anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini Corea del Sud, Taiwan

    (1) Fino all'entrata in vigore di un eventuale dazio antidumping e comunque non oltre il 30 giugno 1992.

    IRLANDA A. Prodotti tessili per i quali sono state stabilite categorie

    Categoria Paese di origine 8 Hong Kong 73 Hong Kong

    ITALIA A. Prodotti tessili per i quali sono state stabilite categorie

    Categoria Paese di origine 2 Cina, India, Pakistan ex 3 (1) Pakistan

    (1) Pakistan: unicamente i prodotti dei codici NC 5513 11 10, 5513 11 30 e 5513 11 90. B. Altri prodotti

    Codice NC (1990) Designazione delle merci Paese di origine 5007 20

    5007 90

    5803 90 10

    5905 00 90 tessuti di seta o di cascami di seta Cina ex 8703 21

    ex 8703 22

    ex 8703 23

    ex 8703 24

    ex 8703 31

    ex 8703 32

    ex 8703 33

    ex 8703 90 autoveicoli non fuoristrada da turismo ed altri autoveicoli non fuoristrada costruiti principalmente per il trasporto di persone (diversi da quelli della voce 8702), compresi gli autoveicoli del tipo « break » e le auto da corsa Giappone ex 8704 21 31

    ex 8704 21 39

    ex 8704 21 91

    ex 8704 21 99

    ex 8704 22 91

    ex 8704 22 99

    ex 8704 31 31

    ex 8704 31 39

    ex 8704 31 91

    ex 8704 31 99

    ex 8704 32 91

    ex 8704 32 99 autoveicoli non fuoristrada per il trasporto di merci Giappone 8711 10 00

    8711 20

    ex 8711 30 00 motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario anche con carrozzini laterali; carrozzini laterali (« side-car »); con motore a pistone alternativo di cilindrata inferiore o uguale a 380 cm3 Giappone

    PORTOGALLO B. Altri prodotti

    Codice NC (1990) Designazione delle merci Paese di origine 8711 10 00 motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzini laterali; carrozzini laterali (« side-car »); con motore a pistone alternativo, di cilindrata inferiore o uguale a 50 cm3 Giappone

    Top