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Document 31991R3914
Council Regulation ( EEC ) No 3914/91 of 19 December 1991 on the implementing methods for Decision No 1/91 of the EEC Cyprus Association Council derogating from the provisions concerning the definition of the concept of originating products laid down in the Agreement establishing an association between the European Economic Community and the Republic of Cyprus
Regolamento ( CEE ) n. 3914/91 del Consiglio, del 19 dicembre 1991, relativo alle modalità d' applicazione della decisione n. 1/91 del Consiglio di associazione CEE - Cipro che deroga alle disposizioni relative alla definizione della nozione di " prodotti originari " dell' accordo che istituisce un' associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Cipro
Regolamento ( CEE ) n. 3914/91 del Consiglio, del 19 dicembre 1991, relativo alle modalità d' applicazione della decisione n. 1/91 del Consiglio di associazione CEE - Cipro che deroga alle disposizioni relative alla definizione della nozione di " prodotti originari " dell' accordo che istituisce un' associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Cipro
GU L 372 del 31.12.1991, p. 26–26
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 28/07/1993
Regolamento ( CEE ) n. 3914/91 del Consiglio, del 19 dicembre 1991, relativo alle modalità d' applicazione della decisione n. 1/91 del Consiglio di associazione CEE - Cipro che deroga alle disposizioni relative alla definizione della nozione di " prodotti originari " dell' accordo che istituisce un' associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Cipro
Gazzetta ufficiale n. L 372 del 31/12/1991 pag. 0026 - 0026
REGOLAMENTO (CEE) N. 3914/91 DEL CONSIGLIO del 19 dicembre 1991 relativo alle modalità d'applicazione della decisione n. 1/91 del Consiglio di associazione CEE-Cipro che deroga alle disposizioni relative alla definizione della nozione di «prodotti originari» dell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Cipro IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113, vista la proposta della Commissione, considerando che l'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Cipro (1) è stato firmato il 19 dicembre 1972 ed è entrato in vigore il 1o giugno 1973; considerando che il protocollo aggiuntivo a questo accordo (2) è stato firmato a Bruxelles il 15 settembre 1977 ed è entrato in vigore il 1o giugno 1978; considerando che, in applicazione dell'articolo 25 del protocollo relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» ed ai metodi di cooperazione amministrativa che è allegato al protocollo aggiuntivo e che è stato prorogato dall'articolo 2 del protocollo che fissa le condizioni e le procedure per l'attuazione della seconda tappa dell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Cipro e che adegua alcune disposizioni dell'accordo (3), protocollo che è stato firmato a Lussemburgo il 19 ottobre 1987 ed è entrato in vigore il 1o gennaio 1988 e che costituisce parte integrante dell'accordo, il Consiglio di associazione CEE-Cipro ha adottato la decisione n. 1/91 (4), che deroga alle norme sull'origine applicabili a taluni prodotti tessili; considerando che occorre determinare le modalità d'applicazione della suddetta decisione, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. I quantitativi di cui all'allegato I della decisione n. 1/91 sono gestiti dalla Commissione. Se un importatore presenta in uno Stato membro una dichiarazione di immissione in libera pratica per un prodotto oggetto di un certificato EUR 1 recante la dicitura di cui all'articolo 4 della decisione n. 1/91 e se tale domanda è stata accettata dalle autorità doganali, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di un quantitativo corrispondente al fabbisogno. 2. Le domande di prelievo, con l'indicazione della data di accettazione delle suddette dichiarazioni, devono essere trasmesse senza indugio alla Commissione. 3. I prelievi vengono autorizzati dalla Commissione in funzione della data dell'accettazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica da parte delle autorità doganali dello Stato membro interessato, nella misura in cui il saldo disponibile lo consenta. 4. Se uno Stato membro non utilizza i quantitativi prelevati, li riversa non appena possibile. 5. Se i quantitativi richiesti sono superiori al saldo disponibile, la loro attribuzione avviene proporzionalmente alle domande, in conformità del paragrafo 3. La Commissione informa gli Stati membri in merito ai prelievi effettuati. L'esaurimento di un quantitativo è comunicato senza indugio agli Stati membri. Articolo 2 Il presente regolamento è applicabile per un periodo di due anni a decorrere dal 28 luglio 1991. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 1991. Per il Consiglio Il Presidente P. DANKERT (1) GU n. L 133 del 21. 5. 1973, pag. 2. (2) GU n. L 339 del 28. 12. 1977, pag. 2. (3) GU n. L 393 del 31. 12. 1987, pag. 2. (4) Vedi pagina 37 della presente Gazzetta ufficiale.