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Document 31991R3910

    Regolamento ( CEE ) n. 3910/91 del Consiglio, del 19 dicembre 1991, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli originari dell' Algeria, del Marocco, della Tunisia e dell' Egitto ( 1992 )

    GU L 372 del 31.12.1991, p. 1–7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1992

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/3910/oj

    31991R3910

    Regolamento ( CEE ) n. 3910/91 del Consiglio, del 19 dicembre 1991, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli originari dell' Algeria, del Marocco, della Tunisia e dell' Egitto ( 1992 )

    Gazzetta ufficiale n. L 372 del 31/12/1991 pag. 0001 - 0007


    REGOLAMENTO (CEE) N. 3910/91 DEL CONSIGLIO del 19 dicembre 1991 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli originari dell'Algeria, del Marocco, della Tunisia e dell'Egitto (1992)

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

    vista la proposta della Commissione,

    considerando che gli accordi di cooperazione tra la Comunità economica europea, da un lato, e la Repubblica democratica popolare d'Algeria (1), il Regno del Marocco (2), la Repubblica tunisina (3) e la Repubblica araba d'Egitto (4), dall'altro, completati dai protocolli addizionali a tali accordi (5) (6) (7) (8), prevedono l'apertura, da parte della Comunità, di contingenti tariffari comunitari di:

    - 39 000 tonnellate e 98 000 tonnellate di patate di primizia del codice NC ex 0701 90 51 originarie rispettivamente del Marocco e dell'Egitto (periodo dal 1o gennaio al 31 marzo);

    - 10 100 tonnellate e 4 200 tonnellate di cipolle, fresche o refrigerate, dei codici NC ex 0703 10 11, ex 0703 10 19 e ex 0709 90 90, originarie dell'Egitto (periodo dal 1o febbraio al 15 maggio) e del Marocco (periodo dal 15 febbraio al 15 maggio);

    - 6 400 tonnellate di fagioli, freschi o refrigerati, del codice NC ex 0708 20 10, originari dell'Egitto (periodo dal 1o novembre al 30 aprile);

    - 4 900 tonnellate di cipolle del codice NC 0712 20 00, originarie dell'Egitto;

    - 110 000 tonnellate di mandarini (compresi i tangerini e i satsuma), clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi, freschi, del codice NC ex 0805 20, originari del Marocco (periodo dal 1o luglio al 30 giugno);

    - 8 700 tonnellate di piselli e fagiolini, preparati o conservati, dei codici NC 2004 90 50, 2005 40 00 e ex 2005 59 00, originari del Marocco;

    - 8 250 tonnellate e 4 300 tonnellate di polpe di albicocche del codice NC ex 2008 50 91, originarie rispettivamente del Marocco e della Tunisia;

    - 15 000 tonnellate di succhi di arancia dei codici NC 2009 11 11, 2009 11 19, 2009 11 91, 2009 11 99, 2009 19 11, 2009 19 19, 2009 19 91 e 2009 19 99, originarie del Marocco, di cui la quota dei succhi importati in imballaggi di contenuto inferiore o uguale a 2 l non deve superare 4 500 tonnellate;

    - 200 000 ettolitri, 50 000 ettolitri e 50 000 ettolitri di taluni vini a denominazione d'origine dei codici NC ex 2204 21 25, ex 2204 21 29, ex 2204 21 35 e ex 2204 21 39, originari rispettivamente dell'Algeria, del Marocco e della Tunisia;

    considerando tuttavia che l'accordo di cooperazione con la Repubblica tunisina prevede che le preparazioni e le conserve di talune sardine dei codici NC ex 1604 13 10 e ex 1604 20 50, originarie della Tunisia, possano essere importate nella Comunità in esenzione da dazi doganali; che le modalità di tale regime devono essere fissate mediante scambio di lettere tra la Comunità e la Tunisia; che, poiché questo scambio di lettere non ha ancora avuto luogo, occorre prorogare sino al 31 dicembre 1992 il regime comunitario applicato nel 1991, per un quantitativo di 100 tonnellate;

    considerando che per quanto riguarda i fagioli, freschi o refrigerati, originari dell'Egitto e per il periodo che va dal 1o novembre al 31 dicembre 1991 e per i minneolas, freschi, originari del Marocco e per il periodo che va dal 1o luglio al 31 dicembre 1991, questi paesi terzi beneficiano di un dazio doganale meno elevato di quello della Spagna e del Portogallo; che è opportuno aprire i contingenti in questione per i periodi che vanno rispettivamente dal 1o gennaio al 30 aprile 1992 e dal 1o gennaio al 30 giugno 1992; che per tener conto del carattere stagionale delle importazioni di questi prodotti è opportuno fissare il volume dei suddetti contingenti in funzione delle importazioni tradizionali medie effettuate nel periodo in questione, ossia rispettivamente a 3 534 tonnellate e a 4 500 tonnellate;

    considerando che, nei limiti di tali contingenti tariffari, i dazi doganali sono gradualmente soppressi negli stessi periodi e allo stesso ritmo di quelli previsti negli articoli 74, 243 e 268 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo; che, tuttavia, i rispettivi protocolli addizionali prevedono, per i vini con denominazione di origine, l'esenzione dai dazi dognali;

    considerando che, nei limiti di tali contingenti tariffari, la Spagna e il Portogallo applicano i dazi calcolati in conformità delle disposizioni pertinenti del regolamento (CEE) n. 3189/88 del Consiglio, del 14 ottobre 1988, che fissa il regime applicabile agli scambi della Spagna e del Portogallo con il Marocco (1), e del regolamento (CEE) n. 2573/87 del Consiglio, dell'11 agosto 1987, che fissa il regime applicabile agli scambi della Spagna e del Portogallo con l'Algeria, l'Egitto e la Tunisia (2); che è opportuno quindi aprire i contingenti tariffari comunitari in questione per l'anno 1992;

    considerando che il regolamento (CEE) n. 2573/90 della Commissione, del 5 settembre 1990, relativo alla sospensione totale di taluni dazi doganali applicabili dalla Comunità a dieci alle importazioni dalla Spagna e dal Portogallo (3), di prodotti compresi nell'allegato II del trattato ha sospeso totalmente tutti i dazi a decorrere dal momento in cui i dazi doganali raggiungono un livello pari o inferiore al 2 %; che è opportuno applicare le stesse aliquote dei dazi alle importazioni di questi prodotti originari del Marocco, della Tunisia e dell'Egitto;

    considerando che i vini con denominazione d'origine in questione sono sottoposti al rispetto del prezzo franco frontiera di riferimento; che i vini in questione sono ammessi al beneficio di detto contingente a condizione che venga rispettato l'articolo 54 del regolamento (CEE) n. 822/87 (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1325/90 (5); che i vini devono essere presentati in recipienti contenenti 2 litri o meno; che questi vini devono essere accompagnati da un certificato di denominazione d'origine conforme al modello figurante nell'allegato D dell'accordo o, in via derogativa, da un documento VI 1 o da un estratto VI 2 annotato in conformità dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 3590/85 (6);

    considerando che occorre garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità a detti contingenti nonché l'applicazione senza interruzione delle aliquote previste per detti contingenti a tutte le importazioni dei prodotti in questione in ciascuno degli Stati membri, fino ad esaurimento dei contingenti; che occorre prendere le misure necessarie per garantire una gestione comunitaria ed efficace di tali contingenti tariffari, prevedendo per gli Stati membri la possibilità di prelevare sul volume contingentale i quantitativi necessari corrispondenti alle importazioni realmente constatate; che questo modo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione;

    considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione dei contingenti possono essere effettuate da uno dei suoi membri,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1. I dazi doganali applicabili all'importazione nella Comunità dei prodotti sotto indicati, originari dell'Algeria, del Marocco, della Tunisia e dell'Egitto, sono sospesi durante i periodi stabiliti ai livelli e nei limiti dei contingenti tariffari comunitari indicati a fronte di ciascuno di essi:

    >SPAZIO PER TABELLA>

    Nei limiti di tali contingenti tariffari, il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese applicano i dazi calcolati in conformità delle disposizioni pertinenti dei regolamenti (CEE) n. 3189/88 e (CEE) n. 2573/87.

    2. I vini in questione sono soggetti al rispetto del prezzo franco frontiera di riferimento.

    L'articolo 54 del regolamento (CEE) n. 822/87 deve essere rispettato perché i vini in questione possano beneficiare di detti contingenti tariffari.

    3. All'importazione, ciascun vino con denominazione di origine in questione deve essere accompagnato da un certificato di denominazione d'origine rilasciato dalla competente autorità algerina, marocchina o tunisina, conformemente al modello allegato al presente regolamento, o in via derogativa da un documento VI 1 o da un estratto VI 2 annotato in conformità dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 3590/85.

    Articolo 2

    I contingenti tariffari di cui all'articolo 1 sono gestiti dalla Commissione che può prendere qualsiasi misura amministrativa utile per assicurarne la gestione efficace.

    Articolo 3

    Se un importatore presenta in uno Stato membro una dichiarazione di immissione in libera pratica la quale include una domanda di beneficio preferenziale per prodotti oggetto del presente regolamento e se questa dichiarazione è accettata dalle autorità doganali, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo dei quantitativi corrispondenti a questi fabbisogni.

    Le domande di prelievo, con l'indicazione della data di accettazione della suddetta dichiarazione, devono essere trasmesse senza ritardo alla Commissione.

    I prelievi sono accordati dalla Commissione in funzione della data di accettazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica, da parte delle autorità doganali dello Stato membro interessato, nella misura in cui il saldo disponibile lo permetta.

    Se uno Stato membro non utilizza i quantitativi prelevati, esso li riversa non appena possibile nei volumi contingentali.

    L'assegnazione è fatta proporzionalmente alle domande se i quantitativi richiesti sono superiori al saldo disponibile del volume contingentale. Gli Stati membri sono informati dalla Commissione in merito ai prelievi effettuati.

    Articolo 4

    Ciascuno Stato membro garantisce agli importatori dei prodotti in questione l'uguaglianza e la continuità di accesso al contingente nella misura in cui il saldo del volume contingentale lo consente.

    Articolo 5

    Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché venga osservato il presente regolamento.

    Articolo 6

    Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1992.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 1991.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    P. DANKERT

    (1) GU n. L 263 del 27. 9. 1978, pag. 2.

    (2) GU n. L 264 del 27. 9. 1978, pag. 2.

    (3) GU n. L 265 del 27. 9. 1978, pag. 2.

    (4) GU n. L 266 del 27. 9. 1978, pag. 2.

    (5) GU n. L 297 del 21. 10. 1987, pag. 2.

    (6) GU n. L 224 del 13. 8. 1988, pag. 17.

    (7) GU n. L 297 del 21. 10. 1987, pag. 36.

    (8) GU n. L 297 del 21. 10. 1987, pag. 11.

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