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Document 31991R3745
Commission Regulation (EEC) No 3745/91 of 18 December 1991 laying down detailed rules for the application in the pigmeat sector of Council Regulation (EEC) No 3588/91 reducing for 1992 the levies on certain agricultural products originating in developing countries
REGOLAMENTO (CEE) N. 3745/91 DELLA COMMISSIONE del 18 dicembre 1991 che stabilisce le modalità di applicazione, nel settore delle carni suine, del regolamento (CEE) n. 3588/91 del Consiglio recante, per il 1992, riduzione dei prelievi per taluni prodotti agricoli originari di paesi in via di sviluppo
REGOLAMENTO (CEE) N. 3745/91 DELLA COMMISSIONE del 18 dicembre 1991 che stabilisce le modalità di applicazione, nel settore delle carni suine, del regolamento (CEE) n. 3588/91 del Consiglio recante, per il 1992, riduzione dei prelievi per taluni prodotti agricoli originari di paesi in via di sviluppo
GU L 352 del 21.12.1991, p. 48–51
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1992
REGOLAMENTO (CEE) N. 3745/91 DELLA COMMISSIONE del 18 dicembre 1991 che stabilisce le modalità di applicazione, nel settore delle carni suine, del regolamento (CEE) n. 3588/91 del Consiglio recante, per il 1992, riduzione dei prelievi per taluni prodotti agricoli originari di paesi in via di sviluppo -
Gazzetta ufficiale n. L 352 del 21/12/1991 pag. 0048 - 0052
REGOLAMENTO (CEE) N. 3745/91 DELLA COMMISSIONE del 18 dicembre 1991 che stabilisce le modalità di applicazione, nel settore delle carni suine, del regolamento (CEE) n. 3588/91 del Consiglio recante, per il 1992, riduzione dei prelievi per taluni prodotti agricoli originari di paesi in via di sviluppo LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 3588/91 del Consiglio, del 3 dicembre 1991, che proroga nel 1992 l'applicazione del regolamento (CEE) n. 3834/90 recante, per il 1992, riduzione dei prelievi per taluni prodotti agricoli originari di paesi in via di sviluppo (1), in particolare l'articolo 3, visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1249/89 (3), in particolare l'articolo 22, considerando che il regolamento (CEE) n. 3588/91 ha istituito un regime di riduzione dei prelievi all'importazione di taluni prodotti del settore delle carni suine, del pollame e dei cereali; che è necessario adottare le relative modalità di applicazione per quanto riguarda i prodotti del settore delle carni suine, onde consentire la gestione degli importi fissi considerati; che tali modalità sono complementari o derogative alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, che stabilisce le modalità comuni di applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1599/90 (5); considerando che ai fini di una corretta gestione del volume degli importi fissi è opportuno corredare la domanda di titolo d'importazione con il deposito di una cauzione nonché definire determinate condizioni attinenti all'introduzione delle domande di titoli; che occorre inoltre prevedere lo scaglionamento del volume degli importi fissi nel corso dell'anno e di definire la procedura dell'attribuzione dei titoli nonché la durata della loro validità; che tuttavia la validità dei titoli deve essere limitata al 31 dicembre 1992, alla luce del periodo di applicazione del regolamento (CEE) n. 3588/91; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Le importazioni nella Comunità dei prodotti di cui ai numeri d'ordine 59.0010, 59.0040, 59.0060, 59.0070 e 59.0080 contemplati nell'allegato del regolamento (CEE) n. 3588/91, effettuate nell'ambito di detto regolamento, sono subordinate alla presentazione di un titolo d'importazione. Articolo 2 Il volume degli importi fissi di cui ai numeri d'ordine 59.0010, 59.0040, 59.0060, 59.0070 e 59.0080 è scaglionato nel corso dell'anno come segue: - 17 % nel periodo dal 1o gennaio al 29 febbraio 1992, - 33 % nel periodo dal 1o marzo al 30 giugno 1992, - 25 % nel periodo dal 1o luglio al 30 settembre 1992, - 25 % nel periodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 1992. Articolo 3 1. Per poter beneficiare del regime di importazione previsto dal regolamento (CEE) n. 3588/91, si applicano le disposizioni seguenti: a) Il richiedente di un titolo d'importazione deve essere una persona fisica o giuridica che alla data della presentazione della domanda può comprovare alla soddisfazione dello Stato membro che svolge da almeno dodici mesi un'attività nel settore delle carni suine; tuttavia, sono esclusi dal beneficio del presente regime i dettaglianti o i ristoranti che vendono i loro prodotti al consumatore finale. b) La domanda di titolo può recare uno solo dei numeri d'ordine 59.0010, 59.0040, 59.0060, 59.0070 e 59.0080 contemplati nell'allegato del regolamento (CEE) n. 3588/91. Essa può comprendere più prodotti di codici NC diversi, originari di un unico paese in via di sviluppo. In tal caso, tutti i codici NC sono indicati nella casella 16 e la loro designazione figura nella casella 15. Tuttavia, ciascun richiedente non può presentare più di due domande di titoli d'importazione per prodotti che rientrano nello stesso numero d'ordine, se tali prodotti sono originari di due paesi in via di sviluppo. Le due domande, relative ciascuna ad un solo paese di origine, devono essere presentate contemporaneamente all'autorità competente di uno Stato membro. Esse sono considerate come un'unica domanda per quanto riguarda l'importo massimo di cui al quarto comma e per l'applicazione delle norme di cui all'articolo 4, paragrafo 2. La domanda di titolo deve riguardare al minimo una tonnellata e al massimo il 25 % del quantitativo disponibile per il numero d'ordine contemplato, eccettuati i numeri d'ordine 59.0060 e 59.0080 per i quali il predetto limite massimo è del 50 % per il periodo di cui all'articolo 2 per cui è presentata. c) la domanda di titoli e il titolo stesso recano, nella casella 8, l'indicazione del paese d'origine; il titolo obbliga ad importare da tale paese. d) La domanda di titolo e il titolo recano, nella casella 20, una delle seguenti diciture: Producto SPG, Reglamento (CEE) no 3745/91 GPO-produkt, forordning (EOEF) nr. 3745/91 APS-Erzeugnis, Verordnung (EWG) Nr. 3745/91 Ðñïúueí SPG, Êáíïíéóìueò (AAÏÊ) áñéè. 3745/91 SGP-Product, Regulation (EEC) No 3745/91 Produit SPG, règlement (CEE) no 3745/91 Prodotto SPG, regolamento (CEE) n. 3745/91 APS-produkt, Verordening (EEG) nr. 3745/91 Produto SPG, regulamento (CEE) no 3745/91; e) Nella casella 24 il titolo reca una delle seguenti diciture: Exacción reguladora reducida un 50 % Nedsaettelse af importafgiften med 50 % Ermaessigung der Abschoepfung um 50 % ÌaaéùìÝíç aaéóoeïñUE êáôUE 50 % 50 % levy reduction Prélèvement réduit de 50 % Prelievo ridotto del 50 % Met 50 % verlaagde heffing Direito nivelador reduzido de 50 %. Articolo 4 1. Le domande di titolo possono essere presentate soltanto nei primi dieci giorni di ciascuno dei periodi di cui all'articolo 2. 2. Le domande di titolo sono ricevibili soltanto se il richiedente dichiara per iscritto che nel periodo in corso non ha presentato né presenterà domande relative ai prodotti facenti parte dello stesso numero d'ordine né nello Stato membro di presentazione della domanda né in altri Stati membri; qualora un unico interessato presenti domande relative a prodotti che recano lo stesso numero d'ordine, sono irricevibili tutte le sue domande. 3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, il terzo giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, le domande presentate per ciascuno dei prodotti di cui ai relativi numeri d'ordine. Tale comunicazione include l'elenco dei richiedenti e delle quantità richieste per numero d'ordine nonché dei paesi di origine. Tutte le comunicazioni, comprese quelle negative, devono essere effettuate a mezzo telescritto o telefax il giorno lavorativo suindicato, compilando il modulo riportato nell'allegato I qualora non siano state presentate domande e i moduli riportati nell'allegato II qualora siano pervenute domande. 4. Fatta salva una decisione di accettazione delle domande da parte della Commissione, i titoli sono rilasciati il ventitreesimo giorno di ciascun periodo di cui all'articolo 2. 5. La Commissione decide in che misura possa essere dato seguito alle domande di cui all'articolo 3. Se i quantitativi per i quali sono stati richiesti i titoli superano il quantitativo disponibile, la Commissione stabilisce una percentuale unica di riduzione dei quantitativi richiesti. Se il quantitativo complessivo oggetto delle domande è inferiore al quantitativo disponibile, la Commissione stabilisce l'ammontare del quantitativo residuo che va ad aggiungersi al quantitativo disponibile per il periodo successivo. 6. I titoli rilasciati sono validi in tutta la Comunità. Articolo 5 In applicazione dell'articolo 21, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3719/88, la validità dei titoli di importazione è di 90 giorni a decorrere dalla data del rilascio effettivo. Tuttavia, la validità dei titoli non può superare la data del 31 dicembre dell'anno del rilascio. I titoli rilasciati ai sensi del presente regolamento non sono trasferibili a terzi. Articolo 6 Le domande di titolo di importazione sono corredate dalla costituzione di una cauzione pari a 30 ECU/100 kg per tutti prodotti di cui all'articolo 1. Articolo 7 Fatte salve le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3719/88. Tuttavia, in deroga all'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento citato, il quantitativo importato ai sensi del regolamento (CEE) n. 3588/91 non può superare quello indicato alle caselle 17 e 18 del titolo d'importazione. A tal fine, nella casella 19 del titolo è iscritta la cifra 0. Articolo 8 Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1992. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 1991. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 341 del 12. 12. 1991, pag. 6. (2) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1. (3) GU n. L 129 dell'11. 5. 1989, pag. 12. (4) GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1. (5) GU n. L 151 del 15. 6. 1990, pag. 29. ALLEGATO I (Pagina / ) COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE DG VI/D/3 - CARNI SUINE DOMANDE DI TITOLO DI IMPORTAZIONE A PRELIEVO RIDOTTO . . . PERIODO 1992 Data: Stato membro: Regolamento (CEE) n. . . . . /92 della Commissione Mittente: Responsabile da contattare: Telefono: Telefax: Numero di pagine: Numero d'ordine delle domande: Quantità totale richiesta (in t): ALLEGATO II (Pagina / ) COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE DG VI/D/3 - CARNI SUINE DOMANDA DI TITOLO DI IMPORTAZIONE A PRELIEVO RIDOTTO . . . PERIODO 1992 Numero d'ordine: Stato membro: Codice NC N. Richiedente (nome e indirizzo) Quantità in t Paese d'origine Totale tonnellate per numero d'ordine: . . . . . . . . . . . .