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Document 31991R3743

REGOLAMENTO (CEE) N. 3743/91 DELLA COMMISSIONE del 18 dicembre 1991 che stabilisce le modalità di applicazione dei regimi d' importazione istituiti dai regolamenti (CEE) n. 3668/91 e (CEE) n. 3669/91 del Consiglio nel settore delle carni bovine

GU L 352 del 21.12.1991, p. 36–41 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1992

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/3743/oj

31991R3743

REGOLAMENTO (CEE) N. 3743/91 DELLA COMMISSIONE del 18 dicembre 1991 che stabilisce le modalità di applicazione dei regimi d' importazione istituiti dai regolamenti (CEE) n. 3668/91 e (CEE) n. 3669/91 del Consiglio nel settore delle carni bovine -

Gazzetta ufficiale n. L 352 del 21/12/1991 pag. 0036 - 0041


REGOLAMENTO (CEE) N. 3743/91 DELLA COMMISSIONE del 18 dicembre 1991 che stabilisce le modalità di applicazione dei regimi d'importazione istituiti dai regolamenti (CEE) n. 3668/91 e (CEE) n. 3669/91 del Consiglio nel settore delle carni bovine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3668/91 del Consiglio, dell'11 dicembre 1991, relativo all'apertura di un contingente tariffario comunitario per carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate dei codici NC 0201 e 0202 e per i prodotti dei codici NC 0206 10 95 e 0206 29 91 (1992) (1), in particolare l'articolo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 3669/91 del Consiglio, dell'11 dicembre 1991, relativo all'apertura di un contingente tariffario per la carne di bufalo congelata del codice NC 0202 30 90 (1992) (2), in particolare l'articolo 2,

considerando che, con i regolamenti (CEE) n. 3668/91 e (CEE) n. 3669/91 è stato aperto un contingente di carni bovine d'alta qualità e un contingente di carni di bufalo; che occorre stabilire le modalità di applicazione di tali regimi;

considerando che i paesi terzi esportatori si sono impegnati a rilasciare certificati di autenticità per garantire l'origine dei suddetti prodotti; che è necessario definire il modello di tali certificati e stabilirne le modalità d'impiego;

considerando che il certificato di autenticità deve essere rilasciato da un organismo competente del paese terzo in questione; che l'organismo emittente deve offrire tutte le garanzie necessarie per consentire il buon funzionamento del regime di cui trattasi;

considerando che, ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2377/80 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2996/90 (4), tutte le importazioni nella Comunità dei prodotti del settore delle carni bovine sono sottoposte alla presentazione di un certificato; che per le carni importate, nell'ambito del presente regolamento, da paesi terzi che non hanno sottoscritto un accordo di autolimitazione, questo certificato deve contenere le indicazioni previste dall'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 2377/80; che, per garantire una gestione efficace delle importazioni di queste carni, conviene prevedere che i certificati non siano trasmissibili;

considerando che è opportuno che gli Stati membri trasmettano alla Commissione le informazioni relative alle importazioni in questione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il contingente tariffario di carni bovine fresche, refrigerate o congelate di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3840/90 è ripartito come segue:

a) 17 000 t di carni refrigerate disossate di cui ai codici NC 0201 30 e 0206 10 95, conformi alla definizione seguente:

« Tagli di carne ottenuti da bovini di età compresa tra 22 e 24 mesi, con due incisivi permanenti, allevati esclusivamente al pascolo, aventi alla macellazione non più di 460 kg di peso vivo, di qualità speciali o buone, denominati tagli speciali di bovini, contenuti in scatole di cartone "Special boxed beef"; questi tagli sono autorizzati a recare il bollo "s.c." (special cuts) »;

b) 5 000 t in peso del prodotto, di carni di cui ai codici NC 0201 20 90, 0201 30, 0202 20 90, 0202 30, 0206 10 95 e 0206 29 91, conformi alla definizione seguente:

« Tagli selezionati di carne fresca, refrigerata o congelata, ottenuti da bovini con quattro incisivi permanenti al massimo, le cui carcasse non superino il peso di 327 kg (720 libbre); tali carni devono avere un aspetto compatto, una buona presentazione al taglio, un colore chiaro e uniforme, nonché uno strato esterno di grasso adeguato ma non eccessivo, ed essere certificate "high quality beef EEC" »;

c) 2 300 t di carni disossate, di cui ai codici NC 0201 30, 0202 30 90, 0206 10 95 e 0206 29 91, conformi alla definizione seguente:

« Tagli di carne ottenuti da bovini allevati esclusivamente al pascolo, aventi alla macellazione non più di 460 kg di peso vivo, di qualità speciali o buone, denominati tagli speciali di bovini, contenuti in scatole di cartone "special boxed beef"; questi tagli sono autorizzati a recare il bollo "s.c." (special cuts) »;

d) 10 000 t in peso del prodotto, di carni di cui ai codici NC 0201, 0202, 0206 10 95 e 0206 29 91, conformi alla definizione seguente:

« Carcasse o tagli di qualsiasi tipo, ottenuti da bovini d'età inferiore a 30 mesi, che abbiano ricevuto per almeno cento giorni un'alimentazione equilibrata ad alta concentrazione energetica, composta per almeno il 70 % di cereali, del peso complessivo di 20 libbre giornaliere al minimo. Le carni recanti il bollo "choice" o "prime" secondo la tabella di classificazione del dipartimento dell'agricoltura (USDA) rientrano automaticamente nella predetta definizione. Le carni classificate in A 2, A 3 ed A 4, secondo le norme del ministero dell'agricoltura del Canada, corrispondono a tale definizione ».

2. Il contingente tariffario di carni di bufalo congelate, di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3669/91, viene gestito conformemente al disposto del presente regolamento.

Articolo 2

1. La sospensione totale del prelievo all'importazione per le carni di cui all'articolo 1 è concessa soltanto a condizione che, all'atto dell'immissione in libera pratica, venga presentato un certificato di autenticità, nonché, per le carni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), il certificato d'importazione menzionato all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 2377/80.

I certificati d'importazione richiesti per le carni di cui dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) non possono essere trasmessi.

2. Il certificato di autenticità deve essere redatto su un formulario conforme al modello riprodotto all'allegato I, composto di un originale e di almeno una copia.

Questo formulario deve avere un formato di circa 210 mm × 297 mm. Deve essere usata una carta del peso minimo di 40 g/m2 e di colore bianco.

3. Il formulario deve essere stampato e compilato in una delle lingue ufficiali della Comunità; oltre a questa, può essere stampato e compilato nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del paese esportatore.

Sulla parte posteriore del formulario deve apparire la definizione prevista all'articolo 1, paragrafo 1 e applicabile alle carni originarie del paese esportatore.

4. L'originale e le copie devono essere compilati a macchina, oppure a mano in stampatello.

5. Ogni certificato di autenticità deve essere individuato da un numero di rilascio, assegnato dall'organismo emittente di cui all'articolo 4. Le copie devono recare lo stesso numero di rilascio dell'originale.

Articolo 3

1. Il certificato di autenticità è valido tre mesi a decorrere dalla data di rilascio. L'originale del certificato di autenticità, corredato di una copia, deve essere presentato alle autorità doganali all'atto dell'immissione in libera pratica del prodotto cui si riferisce. Tuttavia il certificato non può essere presentato dopo il 31 dicembre dell'anno in cui è stato rilasciato.

2. La copia del certificato di autenticità, indicata al paragrafo 1, è inviata dalle autorità doganali dello Stato membro in cui il prodotto è messo in libera pratica alle autorità designate da questo Stato membro per effettuare la comunicazione di cui all'articolo 6, paragrafo 1.

Articolo 4

1. Per essere valido, un certificato di autenticità dev'essere correttamente compilato e vistato, conformemente al modello di cui all'allegato I e alle precisazioni di cui all'allegato II, da uno degli organismi emittenti elencati nell'allegato II.

2. Per essere correttamente vistato, il certificato di autenticità deve indicare il luogo e la data di emissione, recare il timbro dell'organismo emittente ed essere firmato dalla persona o dalle persone a ciò abilitate. Il timbro può essere sostituito, sull'originale e sulle copie del certificato di autenticità, da un emblema stampato.

Articolo 5

1. Gli organismi emittenti elencati nell'allegato II devono:

a) essere riconosciuti in quanto tali dai paesi esportatori;

b) impegnarsi a verificare le indicazioni contenute nei certificati di autenticità;

c) impegnarsi a fornire alla Commissione e agli Stati membri, su loro richiesta, qualunque informazione utile per poter valutare le indicazioni contenute nei certificati di autenticità.

2. Qualora non sussista più il presupposto enunciato al paragrafo 1, lettera a) o un organismo emittente non assolva uno degli obblighi assunti, l'elenco dell'allegato II viene riveduto.

Articolo 6

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, al più tardi quindici giorni dopo la fine di ogni decade, i quantitativi messi in libera pratica dei prodotti di cui all'articolo 1, ripartiti per paese d'origine e per sottovoce tariffaria.

2. Ai fini del presente regolamento, per « decade » s'intende il periodo compreso:

- tra il primo e il decimo giorno di ogni mese,

- tra l'undicesimo e il ventesimo giorno di ogni mese,

- tra il ventunesimo e l'ultimo giorno di ogni mese.

Articolo 7

La presentazione delle domande di titoli e il rilascio dei titoli d'importazione delle carni specificate nell'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) hanno luogo in conformità delle disposizioni degli articoli 12 e 15 del regolamento (CEE) n. 2377/80.

Articolo 8

In tutti gli atti comunitari i richiami al regolamento (CEE) n. 263/81 della Commissione (5) o ai suoi articoli sono da intendersi riferiti al presente regolamento o ai corrispondenti articoli.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1992. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 1991. Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 349 del 18. 12. 1991, pag. 3. (2) GU n. L 349 del 18. 12. 1991, pag. 4. (3) GU n. L 241 del 13. 9. 1980, pag. 5. (4) GU n. L 83 del 3. 4. 1991, pag. 6. (5) GU n. L 27 del 31. 1. 1981, pag. 52.

ALLEGATO I

1 Esportatore 2 Certificato n. ORIGINALE 3 Organismo emittente 4 Destinatario 6 Mezzo di trasporto 5 CERTIFICATO DI AUTENTICITÀ

CARNI BOVINE 7 Marchi, numeri, numero e natura dei colli, designazione delle merci 8 Peso

lordo (kg) 9 Peso

netto (kg) 10 Peso netto (in lettere) 11 ATTESTATO DELL'ORGANISMO EMITTENTE

Il sottoscritto attesta che le carni bovine descritte nel presente certificato corrispondono alle specificazioni fornite a tergo:

a) per carni bovine di alta qualità (1)

b) per carni di bufalo (1)

Luogo: Data: Firma e timbro (o emblema stampato)

(1) Cancellare la dicitura inutile.

DEFINIZIONE

Carni di alta qualità originarie di . . . . . . .

(definizione applicabile)

Carni di bufalo originarie dell'Australia

ALLEGATO II

ELENCO DEGLI ORGANISMI DEI PAESI ESPORTATORI ABILITATI AD EMETTERE CERTIFICATI DI AUTENTICITÀ

- JUNTA NACIONAL DE CARNES:

per le carni originarie dell'Argentina, conformi alla definizione di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a).

- AUSTRALIAN MEAT AND LIVESTOCK CORPORATION:

per le carni originarie dell'Australia:

a) conformi alla definizione di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b),

b) di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

- INSTITUTO NACIONAL DE CARNES (INAC):

per le carni originarie dell'Uruguay, conformi alla definizione di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c).

- FOOD SAFETY AND INSPECTION SERVICE (FSIS) OF THE UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE (USDA):

per le carni originarie degli Stati Uniti d'America, conformi alla definizione di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d).

- FOOD PRODUCTION AND INSPECTION BRANCH - AGRICULTURE CANADA / DIRECTION GÉNÉRALE PRODUCTION ET INSPECTION DES ALIMENTS - AGRICULTURE CANADA:

per le carni originarie del Canada, conformi alla definizione di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d).

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