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Document 31991R3399

REGOLAMENTO (CEE) N. 3399/91 DELLA COMMISSIONE del 21 novembre 1991 che modifica il regolamento (CEE) n. 137/79 relativo all' istituzione di un metodo di cooperazione amministrativa speciale per l' applicazione del regime intracomunitario ai prodotti pescati da navi degli Stati membri

GU L 320 del 22.11.1991, p. 19–19 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/01/1994

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/3399/oj

31991R3399

REGOLAMENTO (CEE) N. 3399/91 DELLA COMMISSIONE del 21 novembre 1991 che modifica il regolamento (CEE) n. 137/79 relativo all' istituzione di un metodo di cooperazione amministrativa speciale per l' applicazione del regime intracomunitario ai prodotti pescati da navi degli Stati membri -

Gazzetta ufficiale n. L 320 del 22/11/1991 pag. 0019 - 0019


REGOLAMENTO (CEE) N. 3399/91 DELLA COMMISSIONE del 21 novembre 1991 che modifica il regolamento (CEE) n. 137/79 relativo all'istituzione di un metodo di cooperazione amministrativa speciale per l'applicazione del regime intracomunitario ai prodotti pescati da navi degli Stati membri

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare gli articoli 27 e 396,

considerando che il regolamento (CEE) n. 137/79 (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3634/89 (2), ha istituito un metodo di cooperazione amministrativa speciale per l'applicazione del regime intracomunitario ai prodotti pescati da navi degli Stati membri;

considerando che in forza del regolamento (CEE) n. 1911/91 del Consiglio (3), e con effetto dal 1o luglio 1991, le Isole Canarie fanno parte del territorio doganale della Comunità;

considerando che occorre quindi modificare il regolamento (CEE) n. 137/79,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel regolamento (CEE) n. 137/79 all'articolo 14 bis i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

« 1. Ai fini degli articoli 1 e 2 le navi iscritte, a titolo permanente, nei registri delle autorità competenti sul piano locale (« registros de base ») di Ceuta e Melilla non sono considerate come navi degli Stati membri.

2. Le autorità doganali del porto d'immatricolazione o di armamento di una nave da pesca iscritta, a titolo permanente, nei registri delle autorità competenti sul piano locale (« registros de base ») di Ceuta e Melilla non possono rilasciare a tali navi blocchetti di formulari T2M. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 1991. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 novembre 1991. Per la Commissione

Christiane SCRIVENER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 20 del 27. 1. 1979, pag. 1. (2) GU n. L 355 del 5. 12. 1989, pag. 22. (3) GU n. L 171 del 29. 6. 1991, pag. 1.

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