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Document 31991R3278

    REGOLAMENTO (CEE) N. 3278/91 DELLA COMMISSIONE dell' 8 novembre 1991 relativo alle modalità di vendita del burro delle scorte d' intervento destinato all' esportazione verso l' Albania e recante modifica del regolamento (CEE) n. 569/88

    GU L 308 del 9.11.1991, p. 49–51 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/10/1992

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/3278/oj

    31991R3278

    REGOLAMENTO (CEE) N. 3278/91 DELLA COMMISSIONE dell' 8 novembre 1991 relativo alle modalità di vendita del burro delle scorte d' intervento destinato all' esportazione verso l' Albania e recante modifica del regolamento (CEE) n. 569/88 -

    Gazzetta ufficiale n. L 308 del 09/11/1991 pag. 0049 - 0051


    REGOLAMENTO (CEE) N. 3278/91 DELLA COMMISSIONE dell'8 novembre 1991 relativo alle modalità di vendita del burro delle scorte d'intervento destinato all'esportazione verso l'Albania e recante modifica del regolamento (CEE) n. 569/88

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1630/91 (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

    visto il regolamento (CEE) n. 1678/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo ai tassi di cambio da applicare nel settore agricolo (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1640/91 (4), in particolare l'articolo 4,

    considerando che il regolamento (CEE) n. 985/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, che stabilisce le norme generali che disciplinano le misure d'intervento sul mercato del burro e della crema di latte (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2045/91 (6), dispone all'articolo 6 che possono essere decise condizioni particolari al momento della messa in vendita per l'esportazione, per tener conto delle esigenze di tali vendite e per garantire che il prodotto non abbia una destinazione diversa da quella prevista;

    considerando che i quantitativi di burro delle attuali scorte pubbliche sono tali da indurre a sfruttare al massimo le possibilità di smercio esistenti sul mercato di taluni paesi terzi, senza tuttavia perturbare il mercato mondiale; che, tenuto conto del fabbisogno dell'Albania, risulta opportuno mettere in vendita parte delle scorte ai fini dell'esportazione verso tale paese e procedere a una gara, per fissare innanzitutto il prezzo minimo di vendita;

    considerando che, tenuto conto dell'urgenza e della specificità dell'operazione, nonché delle esigenze di controllo, si devono stabilire modalità speciali, in particolare per quanto riguarda il quantitativo minimo che può essere acquistato, la sua provenienza e il termine per l'esportazione; che si devono adottare alcune misure intese ad evitare che il burro venduto nel quadro del presente regolamento possa essere messo in libera circolazione nella Comunità;

    considerando che, per garantire che il burro non sia sviato dalla destinazione stabilita, si rende necessario un regime di controllo dall'uscita del burro dall'ammasso fino al suo arrivo a destinazione nel paese terzo interessato; che, per esigenze di chiarezza, è utile rammentare che devono essere applicate le disposizioni di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 569/88 della Commissione (7), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3277/91 (8); che è inoltre necessario stabilire condizioni supplementari, tenuto conto del carattere specifico dell'operazione;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1. Alle condizioni di cui al presente regolamento, si procede alla vendita di 4 000 t di burro acquistato conformemente all'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68 ed entrato in magazzino in Spagna anteriormente al 1o settembre 1990.

    2. Il burro venduto in virtù del presente regolamento deve essere esportato in Albania.

    Articolo 2

    1. Il burro è venduto franco deposito frigorifero, conformemente alla procedura di gara garantita dall'organismo d'intervento spagnolo, di seguito denominato « organismo d'intervento ».

    2. Il presente regolamento ha valore di bando di gara.

    3. L'indirizzo dell'organismo d'intervento è il seguente:

    « Servicio Nacional de Productos Agrarios (SENPA)

    Calle de Beneficencia 8 - E-28004 Madrid

    Telefono: (34) 1 347 65 00 - 347 63 10; telex: 41818 SENPA E - 23427; telefax: (34) 1 521 98 32 - 522 43 87 »

    4. Il termine per la presentazione delle offerte scade il 12 novembre 1991 alle ore 12.00.

    Articolo 3

    1. L'organismo d'intervento tiene a disposizione degli interessati che lo richiedano l'elenco dei depositi frigoriferi in cui è immagazzinato il burro oggetto della gara, con i quantitativi corrispondenti.

    2. L'organismo d'intervento adotta le misure necessarie per consentire agli interessati di analizzare, a loro spese, prima dell'offerta, campioni del burro messo in vendita.

    Articolo 4

    1. Gli interessati partecipano alla gara depositando l'offerta scritta presso l'organismo d'intervento, contro ricevuta, oppure inviandola all'organismo d'intervento a mezzo raccomandata. L'organismo d'intervento può autorizzare l'impiego di telescritti.

    2. Nell'offerta devono essere indicati:

    a) il nome e l'indirizzo del concorrente,

    b) il quantitativo totale richiesto,

    c) il prezzo offerto per tonnellata di burro, escluse le tasse interne, franco deposito frigorifero, espresso in ecu,

    d) il deposito o i depositi frigoriferi in cui è immagazzinato il burro.

    3. L'offerta è valida soltanto se:

    a) riguarda un quantitativo minimo di 1 000 t,

    b) è accompagnata dall'impegno scritto del concorrente a esportare in Albania il burro attribuitogli entro il termine di cui all'articolo 8, paragrafo 3,

    c) è fornita la prova che, prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, il concorrente ha costituito la cauzione di gara di cui all'articolo 5.

    4. L'offerta non può essere ritirata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte di cui all'articolo 2, paragrafo 4.

    Articolo 5

    1. Nel quadro del presente regolamento, il mantenimento dell'offerta dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed il pagamento del prezzo entro il termine di cui all'articolo 7, paragrafo 1, primo comma costituiscono esigenze principali, la cui esecuzione è garantita con la costituzione di una cauzione di gara di 10 ecu per tonnellata.

    2. La cauzione di gara à costituita in Spagna.

    Articolo 6

    1. In base alle offerte pervenute e secondo la procedura di cui all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 804/68, viene fissato un prezzo minimo di vendita. L'offerta è rifiutata se il prezzo proposto è inferiore al prezzo minimo. Qualora, prendendo in considerazione varie offerte che indichino gli stessi prezzi o comportino la stessa differenza rispetto al prezzo minimo, si superi il quantitativo ancora disponibile, l'aggiudicazione è effettuata ripartendo il quantitativo disponibile proporzionalmente ai quantitativi indicati nelle offerte in oggetto.

    Si può decidere di non dar seguito alla gara.

    2. Contemporaneamente al prezzo minimo di vendita e conformemente alla stessa procedura viene fissato l'importo della cauzione destinata a garantire l'esecuzione delle esigenze principali relative all'esportazione del burro in Albania entro il termine di cui all'articolo 8, paragrafo 3.

    3. La conversione, in moneta nazionale, del prezzo minimo di cui al paragrafo 1, del prezzo che gli aggiudicatari dovranno pagare e dell'importo delle cauzioni di cui all'articolo 5 e al paragrafo 2, è effettuata applicando il tasso di conversione agricolo valido il giorno della scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

    4. Gli obblighi derivanti dalla gara non sono trasmissibili.

    5. Ogni concorrente è immediatamente informato dall'organismo d'intervento dell'esito della sua partecipazione alla gara.

    6. L'organismo d'intervento rilascia un buono di prelievo, in cui sono riportati i seguenti dati:

    a) il quantitativo per il quale le cauzione è stata costituita;

    b) il deposito frigorifero in cui il quantitativo è immagazzinato;

    c) la data limite per il prelievo.

    Articolo 7

    1. L'aggiudicatario effettua il prelievo del burro che gli è stato venduto, entro i quarantacinque giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

    Il prelievo del burro può avvenire per quantitativi parziali, non inferiori a 15 t.

    Salvo casi di forza maggiore, se il prelievo del burro non avviene entro il termine di cui al primo comma, l'aggiudicatario dovrà sostenere le spese di magazzinaggio del burro a decorrere dal primo giorno successivo al giorno di scadenza del termine.

    2. Entro il termine di cui al paragrafo 1 l'aggiudicatario versa all'organismo d'intervento, prima del prelievo e per ogni quantitativo prelevato, il prezzo indicato nell'offerta e costituisce la cauzione di cui all'articolo 6, paragrafo 2.

    Salvo casi di forza maggiore, se l'aggiudicatario non ha effettuato il versamento di cui al primo comma entro il termine fissato, oltre a subire la perdita della cauzione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, vedrà annullata la vendita dei rimanenti quantitativi.

    Articolo 8

    1. Il burro è consegnato dall'organismo d'intervento in imballaggi recanti, in lettere ben visibili e leggibili, almeno una delle seguenti diciture:

    - Mantequilla destinada a la exportación a Albania en virtud del Reglamento (CEE) no 3278/91;

    - Smoer bestemt til udfoersel til Albanien i henhold til forordning (EOEF) nr. 3278/91;

    - Butter zur Ausfuhr nach Albanien - Verordnung (EWG) Nr. 3278/91;

    - Voytyro poy proorizetai na exachthei stin Alvania vasei toy kanonismoy (EOK) arith. 3278/91·

    - Butter for export to Albania under Regulation (EEC) No 3278/91;

    - Beurre destiné à être exporté en Albanie au titre du règlement (CEE) no 3278/91;

    - Burro destinato ad essere esportato in Albania nel quadro del regolamento (CEE) n. 3278/91;

    - Boter voor uitvoer naar Albanië in het kader van Verordening (EEG) nr. 3278/91;

    - Manteiga destinada a ser exportada para a Albânia em conformidade com o Regulamento (CEE) no 3278/91.

    2. Il burro di cui al paragrafo 1 può essere esportato nel suo imballaggio d'origine oppure previo condizionamento in un altro imballaggio.

    In caso di ricondizionamento, sugli imballaggi deve figurare almeno una delle diciture di cui al paragrafo 1, in caratteri ben visibili e leggibili.

    3. L'accettazione da parte dei servizi doganali della dichiarazione d'esportazione del burro di cui al presente articolo deve avvenire nello Stato membro in cui il burro è stato svincolato dall'ammasso, entro i novanta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

    Articolo 9

    1. Salvo casi di forza maggiore, la cauzione di cui all'articolo 6, paragrafo 2, è incamerata proporzionalmente ai quantitativi per i quali non è stata fornita la prova di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 569/88 entro il termine di dodici mesi a decorrere dalla data di accettazione della dichiarazione d'esportazione.

    Tuttavia, se sono fornite le prove nei diciotto mesi successivi al termine di cui sopra, è rimborsato l'85 % dell'importo della cauzione.

    2. Salvo disposizioni contrarie del presente regolamento si applicano le disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 569/88 e (CEE) n. 2220/85 della Commissione (9).

    Le diciture specifiche da apporre nelle caselle 104 e 106 dell'esemplare di controllo sono quelle riportate nell'allegato, parte I, punto (. . .) del regolamento (CEE) n. 569/88.

    Articolo 10

    Nella parte I dell'allegato del regolamento (CEE) n. 569/88, intitolata « Prodotti destinati ad essere esportati tal quali », è aggiunto il seguento punto, con relativa nota:

    « (112) Regolamento (CEE) n. 3278/91 della Commissione, dell'8 novembre 1991, relativo alle modalità di vendita del burro delle scorte d'intervento destinato all'esportazione verso l'Albania (112).

    (112) GU n. L 308 del 9. 11. 1991, pag. 49. »

    Articolo 11

    Per il burro venduto ai sensi del presente regolamento non è concessa alcuna restituzione all'esportazione.

    L'ordine di ritiro di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 569/88, la dichiarazione di esportazione e, eventualmente, l'esemplare di controllo T5 sono completati dalla seguente dicitura:

    « Sin restitución [Reglamento (CEE) no 3278/91];

    Uden restitution [Forordning (EOEF) nr. 3278/91];

    Keine Erstattung [Verordnung (EWG) Nr. 3278/91];

    Choris epistrofi [Kanonismos (EOK) arith. 3278/91];

    Without refund [Regulation (EEC) No 3278/91];

    Sans restitution [Règlement (CEE) no 3278/91];

    Senza restituzione [Regolamento (CEE) n. 3278/91];

    Zonder restitutie [Verordening (EEG) nr. 3278/91];

    Sem restituiçao [Regulamento (CEE) no 3278/91]. ».

    Articolo 12

    L'organismo d'intervento comunica immediatamente alla Commissione i quantitativi di burro oggetto di un contratto di vendita e di prelievo in virtù del presente regolamento.

    Articolo 13

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, l'8 novembre 1991. Per la Commissione

    Ray MAC SHARRY

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13. (2) GU n. L 150 del 15. 6. 1991, pag. 19. (3) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 11. (4) GU n. L 150 del 15. 6. 1991, pag. 38. (5) GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 1. (6) GU n. L 187 del 13. 7. 1991, pag. 1. (7) GU n. L 55 dell'1. 3. 1988, pag. 1. (8) Vedi pagina 46 della presente Gazzetta ufficiale. (9) GU n. L 205 del 3. 8. 1985, pag. 5.

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