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Document 31991R3264

    REGOLAMENTO (CEE) N. 3264/91 DELLA COMMISSIONE dell' 8 novembre 1991 che stabilisce le modalità d' applicazione per la concessione del premio di commercializzazione per lo zucchero greggio di canna preferenziale raffinato in zucchero bianco nella Comunità

    GU L 308 del 9.11.1991, p. 26–27 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1992

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/3264/oj

    31991R3264

    REGOLAMENTO (CEE) N. 3264/91 DELLA COMMISSIONE dell' 8 novembre 1991 che stabilisce le modalità d' applicazione per la concessione del premio di commercializzazione per lo zucchero greggio di canna preferenziale raffinato in zucchero bianco nella Comunità -

    Gazzetta ufficiale n. L 308 del 09/11/1991 pag. 0026 - 0027


    REGOLAMENTO (CEE) N. 3264/91 DELLA COMMISSIONE dell'8 novembre 1991 che stabilisce le modalità d'applicazione per la concessione del premio di commercializzazione per lo zucchero greggio di canna preferenziale raffinato in zucchero bianco nella Comunità

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 464/81 della Commissione (2), in particolare l'articolo 37, paragrafo 2 e l'articolo 39, secondo comma,

    visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 843/91 (4), in particolare l'articolo 12,

    considerando che il regolamento (CEE) n. 1719/91 del Consiglio (5) ha previsto che, durante le campagne di commercializzazione da 1989/1990 a 1991/1992, sia concesso, a talune condizioni e a titolo di misura d'intervento, un premio di commercializzazione, appresso denominato « premio », all'importazione di zucchero greggio di canna preferenziale raffinato in zucchero bianco durante dette campagne negli impianti di raffinazione di cui all'articolo 9, paragrafo 4, terzo comma del regolamento (CEE) n. 1785/81;

    considerando che è opportuno fissare per ciascuna campagna di commercializzazione e per paese d'origine e d'importazione la quantità di zucchero greggio importata che beneficia della concessione del premio nonché l'importo del medesimo; che, a tal fine, è opportuno prendere in considerazione i dati relativi all'importazione che gli Stati membri devono comunicare alla Commissione conformemente al regolamento (CEE) n. 787/83 della Commissione (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3819/85 (7), tenuto conto in particolare della quantità convenuta per ciascun paese produttore di zucchero greggio preferenziale importato, di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2782/76 della Commissione (8), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1714/88 (9);

    considerando che le due condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 1719/91 per la concessione del premio sono la sua cessione al produttore di zucchero preferenziale e la raffinazione nella Comunità; che, a tal fine e per consentire il versamento del premio il più rapidamente possibile, è necessario prevedere la costituzione di una cauzione equivalente all'importo del premio da versare;

    considerando che la raffinazione di detti zuccheri può avvenire dopo la fine della campagna di commercializzazione a causa della loro regione di produzione di origine; che si rende quindi opportuno prevedere un periodo supplementare per l'adempimento di questa operazione;

    considerando che, per la conversione del premio in moneta nazionale, è opportuno applicare la media, calcolata pro rata temporis, dei tassi di conversione agricoli applicabili durante la campagna di commercializzazione di cui trattasi;

    considerando che la concessione del premio è possibile, in virtù del regolamento (CEE) n. 1719/91, solo a decorrere dal 1o luglio 1989; che, peraltro, la concessione può avvenire solo quando siano noti i dati della campagna di commercializzazione, ossia dopo la fine della campagna; che è quindi opportuno prevedere l'applicazione retroattiva a tale data delle modalità d'applicazione in materia;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1. La quantità di zucchero preferenziale, espressa in zucchero bianco, che beneficia della concessione del premio è fissata dopo ciascuna delle campagne di commercializzazione da 1989/1990 a 1991/1992, per ciascun paese produttore di origine dello zucchero preferenziale raffinato e per Stato membro di raffinazione. L'importo del premio è fissato contestualmente a detta quantità.

    2. La quantità di cui al paragrafo 1 è determinata tenendo conto:

    a) dei dati di cui all'articolo 8, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 787/83;

    b) della quantità convenuta applicabile per lo Stato esportatore nella campagna di commercializzazione di cui trattasi, definita all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2782/76, nonché dell'applicazione degli articoli 4 e 5 del medesimo e degli adattamenti previsti all'articolo 7, paragrafo 2 del protocollo 8 allegato alla quarta convenzione di Lomé;

    c) delle detrazioni effettuate per le quantità di zucchero greggio non raffinate che gli Stati membri devono comunicare alla Commissione per la campagna di cui trattasi.

    3. L'importo del premio da fissare per 100 kg di zucchero espresso in zucchero bianco è calcolato nei limiti della dotazione finanziaria prevista dal bilancio per la campagna di commercializzazione in causa.

    Articolo 2

    1. L'importo del premio è versato al raffinatore dallo Stato membro sul cui territorio viene raffinato lo zucchero preferenziale.

    2. Ai fini del pagamento del premio e con riserva delle prove d'importazione dello zucchero greggio prescritte dal regolamento (CEE) n. 2782/76, il raffinatore deve presentare allo Stato membro indicato al paragrafo 1, a pena di decadenza entro i due mesi successivi alle fissazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del presente regolamento, una domanda scritta di pagamento del premio.

    La domanda è ammissibile solo se corredata dei seguenti elementi:

    a) la prova, da apprezzare dallo Stato membro interessato, dell'acquisto da parte del raffinatore dello zucchero greggio importato destinato alla raffinazione;

    b) una dichiarazione scritta del raffinatore in cui egli si impegna a cedere al produttore dello zucchero greggio in oggetto o al mandatario da questi designato, il premio pagato per lo zucchero raffinato;

    c) la prova della costituzione, per la quantità di zucchero in oggetto espresso in zucchero bianco, di una cauzione pari all'importo del premio da pagare per detta quantità. La cauzione è costituita a favore dello stato membro di cui al paragrafo 1, dopo che la relativa autorità competente abbia accettato che un quantitativo corrispondente di zucchero greggio è stato raffinato al più tardi entro i sei mesi successivi alla fine della campagna di commercializzazione di cui trattasi.

    3. Salvo casi di forza maggiore, la cauzione di cui al paragrafo 2, lettera c), viene svincolata solo per la quantità in relazione alla quale l'interessato fornisce la prova, da apprezzare dallo Stato membro interessato, di aver ceduto il premio al suo produttore, o al mandatario di questi, entro il mese successivo al pagamento del premio.

    La cauzione rimane acquisita per la quantità di zucchero in relazione alla quale non sono stati adempiuti gli obblighi corrispondenti.

    In caso di forza maggiore, la competente autorità dello Stato membro interessato decide i provvedimenti ritenuti necessari in ragione delle circostanze addotte dal raffinatore.

    4. Il pagamento del premio avviene entro la fine del mese successivo a quello nel quale la domanda viene giudicata ammissibile dallo Stato membro di cui trattasi.

    Articolo 3

    Per il pagamento del premio in moneta nazionale da parte dello Stato membro di raffinazione, il tasso di conversione agricolo da applicare è pari alla media, calcolata pro rata temporis, dei tassi di conversione vigenti durante la campagna di commercializzazione per la quale è stato fissato l'importo del premio.

    Articolo 4

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 1989. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, l'8 novembre 1991. Per la Commissione

    Ray MAC SHARRY

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4. (2) GU n. L 54 del 28. 2. 1991, pag. 22. (3) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1. (4) GU n. L 85 del 5. 4. 1991, pag. 26. (5) GU n. L 162 del 26. 6. 1991, pag. 25. (6) GU n. L 88 del 6. 4. 1983, pag. 6. (7) GU n. L 368 del 31. 12. 1985, pag. 25. (8) GU n. L 318 del 18. 11. 1976, pag. 13. (9) GU n. L 152 del 18. 6. 1988, pag. 23.

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