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Document 31991R2037

REGOLAMENTO (CEE) N. 2037/91 DELLA COMMISSIONE dell' 11 luglio 1991 che stabilisce, per la campagna di commercializzazione 1991/1992, il prezzo minimo da pagare ai produttori di pomodori e l' importo dell' aiuto alla produzione per i prodotti trasformati a base di pomodoro

GU L 186 del 12.7.1991, p. 38–40 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1992

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/2037/oj

31991R2037

REGOLAMENTO (CEE) N. 2037/91 DELLA COMMISSIONE dell' 11 luglio 1991 che stabilisce, per la campagna di commercializzazione 1991/1992, il prezzo minimo da pagare ai produttori di pomodori e l' importo dell' aiuto alla produzione per i prodotti trasformati a base di pomodoro -

Gazzetta ufficiale n. L 186 del 12/07/1991 pag. 0038 - 0040


REGOLAMENTO (CEE) N. 2037/91 DELLA COMMISSIONE dell'11 luglio 1991 che stabilisce, per la campagna di commercializzazione 1991/1992, il prezzo minimo da pagare ai produttori di pomodori e l'importo dell'aiuto alla produzione per i prodotti trasformati a base di pomodoro

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1943/91 (2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 4 e l'articolo 5, paragrafo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1203/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990, recante misure temporanee relative all'aiuto alla produzione concesso per i prodotti trasformati a base di pomodoro (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 3577/90 (4), ha fissato le quantità che possono beneficiare dell'aiuto per la campagna 1991/1992;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1206/90 del Consiglio (5), modificato dal regolamento (CEE) n. 2202/90 (6), fissa le regole generali del regime di aiuto alla produzione nel settore degli ortofrutticoli trasformati;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 426/86, l'importo minimo da pagare al produttore è stabilito sulla base del prezzo minimo in vigore per la campagna precedente, dell'evoluzione dei prezzi di base nel settore degli ortofrutticoli, nonché della necessità di garantire il normale smaltimento del prodotto fresco verso le sue varie destinazioni, compreso l'approvvigionamento dell'industria di trasformazione; che, in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1, ultimo comma del citato regolamento, a partire dalla campagna 1991/1992, il prezzo minimo da versare al produttore deve essere adattato in funzione del tenore di estratto secco della materia prima utilizzata per la fabbricazione di concentrato, di succo e di fiocchi di pomodoro;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2036/91 della Commissione (7) ha stabilito le modalità di applicazione del versamento del prezzo minimo ai produttori di taluni pomodori in funzione del tenore di estratto secco;

considerando che l'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 426/86 stabilisce i criteri per la fissazione dell'importo dell'aiuto alla produzione; che occorre in particolare fare riferimento all'aiuto fissato per la campagna precedente, adeguato per tener conto delle variazioni del prezzo minimo da pagare ai produttori e della differenza tra il costo della materia prima nella Comunità e nei principali paesi terzi concorrenti; che, per i concentrati di pomodoro, i pomodori interi pelati e non pelati in conserva e i succhi di pomodoro, si deve prendere in considerazione l'evoluzione dei prezzi e del volume degli scambi con i paesi terzi;

considerando che l'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 989/84 del Consiglio (8), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1204/90 (9), fissa per ciascuna campagna, come limite di garanzia, un quantitativo di prodotti trasformati a base di pomodoro corrispondente a 6 561 787 t di pomodori freschi per la campagna 1991/1992; che la produzione comunitaria, calcolata conformemente all'articolo 2, paragrafo 2 del suddetto regolamento, non eccede il limite di garanzia fissato per la campagna 1990/1991 e la produzione di ciascun gruppo di prodotti trasformati a base di pomodoro non è superiore al quantitativo specificato all'articolo 1, secondo comma del suddetto regolamento;

considerando che il prezzo minimo da pagare ai produttori in Spagna e in Portogallo e l'aiuto alla produzione per i prodotti ottenuti devono essere determinati in conformità degli articoli 118 e 304 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo; che il periodo rappresentativo per la determinazione del prezzo minimo dei pomodori destinati a taluni impieghi è stabilito dal regolamento (CEE) n. 461/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, recante disposizioni relative al regime di aiuti alla produzione nel settore degli ortofrutticoli trasformati, a seguito dell'adesione della Spagna e del Portogallo (10); che, in conseguenza dell'applicazione dell'articolo 1, paragrafo 2 del suddetto regolamento, i pomodori interi pelati in conserva e i pomodori interi pelati congelati ottenuti da pomodori della varietà San Marzano coltivati in Portogallo non beneficiano dell'aiuto alla produzione durante il periodo di transizione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 1991/1992:

a) il prezzo minimo di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 426/86 da pagare ai produttori dei prodotti elencati nell'allegato I, e

b) l'aiuto alla produzione di cui all'articolo 5 dello stesso regolamento applicabile ai prodotti elencati nell'allegato II,

figurano nei suddetti allegati.

Articolo 2

Se la trasformazione ha luogo fuori dello Stato membro in cui il prodotto è stato coltivato, tale Stato membro fornisce allo Stato membro che versa l'aiuto alla produzione la prova che il prezzo minimo da versare al produttore è stato pagato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 1991. Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1. (2) GU n. L 175 del 4. 7. 1991, pag. 1. (3) GU n. L 119 dell'11. 5. 1990, pag. 68. (4) GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23. (5) GU n. L 119 dell'11. 5. 1990, pag. 74. (6) GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 4. (7) Vedi pagina 36 della presente Gazzetta ufficiale. (8) GU n. L 103 del 16. 4. 1984, pag. 19. (9) GU n. L 119 dell'11. 5. 1990, pag. 71. (10) GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 15.

ALLEGATO I

Prezzo minimo da pagare ai produttori

Prodotto ECU/100 kg netti franco produttore per prodotti coltivati in: Spagna Portogallo altri Stati membri Pomodori destinati alla produzione di: a) concentrati di pomodoro e succo di pomodoro con un tenore di estratto secco compreso tra 4,8 % e 5,4 % 8,274 (1) 8,347 (1) 8,896 (1) b) pomdori interi pelati e non pelati in conserva o pomodori interi pelati congelati: - della varietà San Marzano 13,534 - 14,727 - della varietà Roma o di varietà simili 10,632 10,433 11,330 c) pomodori non interi pelati e non pelati in conserva e pomodori non interi pelati congelati 8,499 8,311 8,896 d) fiocchi di pomodoro con un tenore di estratto secco compreso tra 4,8 % e 5,4 % 10,632 (1) 10,433 (1) 11,330 (1)

(1) Tali prezzi sono modificati con:

5 % il tenore di estratto secco è uguale o superiore a 4,3 % ma inferiore a 4,8 %;

10 % se il tenore di estratto secco è uguale o superiore a 4,0 % ma inferiore a 4,3 %;

+ 5 % se il tenore di estratto secco è uguale o inferiore a 5,8 % ma superiore a 5,4 %;

+ 10 % se il tenore di estratto secco è superiore a 5,8 %.

ALLEGATO II

Aiuto alla produzione

Prodotto ECU/100 kg netti franco produttore per prodotti coltivati in: Spagna (1) Portogallo (1) altri Stati membri (2) 1. Concentrati di pomodoro aventi tenore di estratto secco pari o superiore al 28 % ma inferiore al 30 % 27,501 27,910 30,980 2. Pomodori interi pelati in conserva di succo di pomodoro: a) della varietà San Marzano 9,671 - 11,139 b) della varietà Roma o di varietà simili 7,037 6,804 7,856 3. Pomodori interi pelati in conserva di acqua della varietà Roma o di varietà simili 5,981 5,783 6,678 4. Pomodori interi non pelati in conserva della varietà Roma o di varietà simili 4,926 4,763 5,499 5. Pomodori interi pelati congelati: a) della varietà San Marzano 9,671 - 11,139 b) della varietà Roma o di varietà simili 7,037 6,804 7,856 6. Pomodori non interi o in pezzi pelati in conserva 7. Pomodori non pelati in conserva non interi o in pezzi 4,926 4,763 5,499 8. Pomodori non interi pelati congelati 9. Fiocchi di pomodoro 91,512 92,873 103,089 10. Succo di pomodoro avente tenore di estratto secco, in peso, pari o superiore al 7 % ma inferiore al 12 %: a) pari o superiore al 7 %, ma inferiore all'8 % 7,112 7,218 8,012 b) pari o superiore all'8 %, ma inferiore al 10 % 8,535 8,662 9,614 c) pari o superiore al 10 % 10,431 10,587 11,751 11. Succo di pomodoro avente tenore di estratto secco, in peso, inferiore al 7 %: a) pari o superiore al 5 % 5,690 5,774 6,410 b) pari o superiore al 4,5 % ma inferiore al 5 % 4,505 4,571 5,074

(1) Gli importi indicati in questa colonna sono applicabili soltanto se i prodotti sono trasformati in Spagna o, rispettivamente, in Portogallo. Se i prodotti sono trasformati in Spagna o in Portogallo, l'aiuto alla produzione non viene concesso.

(2) Gli importi indicati in questa colonna sono applicabili soltanto se i prodotti sono trasformati in uno Stato membro diverso dalla Spagna o dal Portogallo. Se i prodotti sono trasformati in Spagna o in Portogallo l'aiuto alla produzione non viene concesso.

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