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Document 31991R1949

    REGOLAMENTO (CEE) N. 1949/91 DELLA COMMISSIONE del 2 luglio 1991 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti dei codici NC 3904 10 00, 3904 21 00 e 3904 22 00 originari dell' Ungheria, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio

    GU L 175 del 4.7.1991, p. 16–16 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1991

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/1949/oj

    31991R1949

    REGOLAMENTO (CEE) N. 1949/91 DELLA COMMISSIONE del 2 luglio 1991 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti dei codici NC 3904 10 00, 3904 21 00 e 3904 22 00 originari dell' Ungheria, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio -

    Gazzetta ufficiale n. L 175 del 04/07/1991 pag. 0016 - 0016


    REGOLAMENTO (CEE) N. 1949/91 DELLA COMMISSIONE del 2 luglio 1991 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti dei codici NC 3904 10 00, 3904 21 00 e 3904 22 00 originari dell'Ungheria, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1991 a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo (1), in particolare l'articolo 9,

    considerando che, ai sensi dell'articolo 1 e 6 del regolamento (CEE) n. 3831/90, è concessa la sospensione dei dazi doganali a ciascuno dei paesi e territori che figurano nell'allegato III, diversi da quelli indicati nella colonna 4 dell'allegato I, nel quadro dei massimali tariffari preferenziali fissati nella colonna 6 del suddetto allegato I; che, ai sensi dell'articolo 7 del suddetto regolamento, non appena i massimali individuali in questione sono raggiunti a livello comunitario, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata ad ogni momento all'importazione dei prodotti in questione originari di ciascuno dei paesi e territori considerati;

    considerando che per i prootti dei codici NC 3904 10 00, 3904 21 00 e 3904 22 00 originari dell'Ungheria il massimale individuale è fissato a 5 250 000 ecu; che in data 4 aprile 1991 le importazioni nella Comunità dei suddetti prodotti, originari dell'Ungheria, hanno raggiunto per imputazione il massimale in questione; che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei confronti dell'Ungheria,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    A decorrere dal 7 luglio 1991, la riscossione dei dazi doganali, sospesa ai sensi del regolamento (CEE) n. 3831/90, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari dell'Ungheria:

    Numero

    d'ordine Codice NC Designazione delle merci 10.0458 3904 10 00

    3904 21 00

    3904 22 00 Polimeri di cloruro di vinile o di altre olefine alogenate, in forme primarie

    - Policloruro di vinile, non miscelato con altre sostanze

    - non plastificato

    - plastificato

    Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 2 luglio 1991. Per la Commissione

    Christiane SCRIVENER

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 1.

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