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Document 31991R1947
Commission Regulation (EEC) No 1947/91 of 2 July 1991 re-establishing the levying of customs duties on products falling within CN code 3102 30, originating in Hungary, to which the preferential tariff arrangements set out in Council Regulation (EEC) No 3831/90 apply
REGOLAMENTO (CEE) N. 1947/91 DELLA COMMISSIONE del 2 luglio 1991 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti del codice NC 3102 30 originari dell' Ungheria, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio
REGOLAMENTO (CEE) N. 1947/91 DELLA COMMISSIONE del 2 luglio 1991 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti del codice NC 3102 30 originari dell' Ungheria, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio
GU L 175 del 4.7.1991, p. 14–14
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1991
REGOLAMENTO (CEE) N. 1947/91 DELLA COMMISSIONE del 2 luglio 1991 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti del codice NC 3102 30 originari dell' Ungheria, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio -
Gazzetta ufficiale n. L 175 del 04/07/1991 pag. 0014 - 0014
REGOLAMENTO (CEE) N. 1947/91 DELLA COMMISSIONE del 2 luglio 1991 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti del codice NC 3102 30 originari dell'Ungheria, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1991 a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo (1), in particolare l'articolo 9, considerando che, ai sensi dell'articolo 1 e 6 del regolamento (CEE) n. 3831/90, è concessa la sospensione dei dazi doganali a ciascuno dei paesi e territori che figurano nell'allegato III, diversi da quelli indicati nella colonna 4 dell'allegato I, nel quadro dei massimali tariffari preferenziali fissati nella colonna 6 del suddetto allegato I; che, ai sensi dell'articolo 7 del suddetto regolamento, non appena i massimali individuali in questione sono raggiunti a livello comunitario, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata ad ogni momento all'importazione dei prodotti in questione originari di ciascuno dei paesi e territori considerati; considerando che per i prootti del codice NC 3102 30 originari dell'Ungheria il massimale individuale è fissato a 1 071 000 ecu; che in data 7 maggio 1991 le importazioni nella Comunità dei suddetti prodotti, originari dell'Ungheria, hanno raggiunto per imputazione il massimale in questione; che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei confronti dell'Ungheria, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 A decorrere dal 7 luglio 1991, la riscossione dei dazi doganali, sospesa ai sensi del regolamento (CEE) n. 3831/90, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari dell'Ungheria: Numero d'ordine Codice NC Designazione delle merci 10.0402 3102 30 10 3102 30 90 Nitrato di ammonio Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 2 luglio 1991. Per la Commissione Christiane SCRIVENER Membro della Commissione (1) GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 1.