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Document 31991D0310

    91/310/CEE: Decisione del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativa alla concessione di un'assistenza finanziaria supplementare a medio termine all'Ungheria

    GU L 174 del 3.7.1991, p. 34–35 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1991/310/oj

    31991D0310

    91/310/CEE: Decisione del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativa alla concessione di un'assistenza finanziaria supplementare a medio termine all'Ungheria

    Gazzetta ufficiale n. L 174 del 03/07/1991 pag. 0034 - 0035
    edizione speciale finlandese: capitolo 11 tomo 17 pag. 0036
    edizione speciale svedese/ capitolo 11 tomo 17 pag. 0036


    DECISIONE DEL CONSIGLIO del 24 giugno 1991 relativa alla concessione di un'assistenza finanziaria supplementare a medio termine all'Ungheria (91/310/CEE)

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

    vista la proposta della Commissione (1), presentata previa consultazione del comitato monetario,

    visto il parere del Parlamento europeo (2),

    considerando che l'Ungheria ha intrapreso riforme politiche ed economiche fondamentali ed ha deciso di adottare un modello di economia di mercato;

    considerando che dette riforme sono già in corso di attuazione col sostegno finanziario della Comunità e sono atte a rafforzare la fiducia reciproca e ad avvicinare l'Ungheria alla Comunità;

    considerando che l'Ungheria e la Comunità hanno avviato negoziati per concludere accordi europei che istituiscono una relazione di associazione;

    considerando che con la decisione 90/83/CEE (3) il Consiglio ha concesso all'Ungheria un prestito a medio termine di importo massimo pari a 870 milioni di ecu per consentirle di sormontare le difficoltà dovute all'aggiustamento strutturale della sua economia;

    considerando che, tuttavia, a seguito dei mutamenti del contesto internazionale l'Ungheria, al pari di altri paesi dell'Europa centrale ed orientale, deve affrontare ulteriori contraccolpi di origine esterna che possono compromettere la sua stabilità finanziaria e provocare un grave deterioramento della sua bilancia dei pagamenti;

    considerando che le autorità ungheresi hanno chiesto assistenza finanziaria al Fondo monetario internazionale (FMI), al Gruppo dei 24 paesi industrializzati e alla Comunità; che, al di là del finanziamento che potrebbe essere fornito dal FMI, dalla banca mondiale e da prestatori pubblici su base bilaterale, nel 1991 restano da finanziare circa 360 milioni di ecu per evitare un'ulteriore erosione delle riserve del paese ed un'ulteriore compressione delle sue importazioni, fenomeni che pregiudicherebbero gravemento il raggiungimento degli obiettivi di politica economica che il governo ungherese si prefigge di raggiungere con le sue riforme;

    considerando che la Commissione, in quanto coordinatrice dell'assistenza fornita dal Gruppo dei 24 paesi industrializzati, ha invitato questi ultimi ed altri paesi terzi a fornire all'Ungheria un'assistenza finanziaria a medio termine per sostenere la bilancia dei pagamenti e a rafforzare le sue riserve;

    considerando che la questione dei rischi associati alle garanzie concesse dal bilancio comunitario sarà esaminata nel contesto del rinnovo dell'accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio ed il miglioramento della procedura di bilancio, nel 1992;

    considerando che il prestito della Comunità dovrà essere gestito dalla Commissione;

    considerando che per l'adozione della presente decisione il trattato non prevede poteri diversi da quelli di cui all'articolo 235,

    DECIDE:

    Articolo 1

    1. La Comunità concede all'Ungheria un prestito a medio termine di un importo massimo di 180 milioni di ecu in conto capitale, avente una durata massima di sette anni, al fine di sostenere la sua bilancia dei pagamenti e rafforzare le sue riserve.

    2. A tal fine la Commissione è abilitata ad assumere prestiti, a nome della Comunità, per reperire i fondi necessari che verranno messi a disposizione dell'Ungheria mediante la concessione di un prestito.

    3. Il prestito erogato è gestito dalla Commissione, in stretta concertazione con il comitato monetario e in maniera coerente con qualsiasi accordo concluso tra il FMI e l'Ungheria.

    Articolo 2

    1. La Commissione è abilitata a negoziare con le autorità ungheresi, sentito il comitato monetario, le condizioni di politica economica cui è subordinato il prestito. Queste ultime devono essere compatibili con gi accordi di cui all'articolo 1, paragrafo 3 e con gli accordi conclusi con il gruppo dei 24.

    2. La Commissione verifica ad intervalli regolari, in collaborazione con il comitato monetario e in stretto coordinamento con il gruppo dei 24 e il FMI, che la politica economica dell'Ungheria sia conforme agli obiettivi del prestito e che le condizioni cui esso è subordinato vengano osservate.

    Articolo 3

    1. Con riserva dell'articolo 2, paragrafo 2, il prestito è messo a disposizione dell'Ungheria in due rate. La prima è svincolata non appena concluso un « Extended Arrangement » tra l'Ungheria e il FMI e la seconda dopo un periodo non inferiore a due trimestri.

    2. I fondi sono versati alla Banca nazionale d'Ungheria.

    Articolo 4

    1. Le operazioni connesse all'assunzione ed all'erogazione del prestito di cui all'articolo 1 vengono eseguite con la stessa data di valuta e non devono implicare per la Comunità né trasformazioni di scadenza, né rischi di cambio di tasso d'interesse né altri rischi commerciali.

    2. A richiesta dell'Ungheria, la Commissione prende le disposizioni necessarie per includere fra le condizioni del prestito una clausola che preveda il rimborso anticipato e le modalità del suo esercizio.

    3. A richiesta dell'Ungheria e qualora le circostanze consentano un miglioramento del tasso d'interesse sui prestiti, la Commissione può procedere ad un rifinanziamento della totalità o di parte dei prestiti da essa inizialmente assunti o a una revisione delle relative condizioni finanziarie. Il rifinanziamento o la revisione sono effettuati alle condizioni di cui al paragrafo 1 e non comportano alcun prolungamento della durata media del prestito assunto né un aumento dell'ammontare, espresso al tasso di cambio corrente, del capitale non ancora rimborsato alla data delle suddette operazioni.

    4. Tutte le spese connesse sostenute dalla Comunità per la conclusione e l'esecuzione dell'operazione di cui alla presente decisione sono a carico dell'Ungheria.

    5. Il comitato monetario è informato almeno una volta all'anno dello svolgimento delle operazioni di cui ai paragrafi 2 e 3.

    Articolo 5

    Almeno una volta all'anno la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione, comprensiva di una valutazione, sull'attuazione della presente decisione. Fatto a Lussemburgo, addì 24 giugno 1991. Per il Consiglio

    Il Presidente

    J.-C. JUNCKER

    (1) GU n. C 97 del 13. 4. 1991, pag. 8. (2) GU n. C 158 del 17. 6. 1991. (3) GU n. L 58 del 7. 3. 1990, pag. 7.

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