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Document 31991R1632

    REGOLAMENTO (CEE) N. 1632/91 DEL CONSIGLIO del 13 giugno 1991 che modifica il regolamento (CEE) n. 1079/77 per quanto concerne il prelievo di corresponsabilità nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

    GU L 150 del 15.6.1991, p. 23–24 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/04/1993

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/1632/oj

    31991R1632

    REGOLAMENTO (CEE) N. 1632/91 DEL CONSIGLIO del 13 giugno 1991 che modifica il regolamento (CEE) n. 1079/77 per quanto concerne il prelievo di corresponsabilità nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari -

    Gazzetta ufficiale n. L 150 del 15/06/1991 pag. 0023 - 0024


    REGOLAMENTO (CEE) N. 1632/91 DEL CONSIGLIO del 13 giugno 1991 che modifica il regolamento (CEE) n. 1079/77 per quanto concerne il prelievo di corresponsabilità nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

    vista la proposta della Commissione (1),

    visto il parere del Parlamento europeo (2),

    visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

    considerando che il regolamento (CEE) n. 1079/77 (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3660/90 (5), ha istituito un prelievo di corresponsabilità applicabile sino alla fine della campagna lattiera 1990/1991 e gravante, in linea di massima, sull'insieme dei quantitativi di latte consegnati alle latterie e su talune vendite di prodotti lattiero-caseari alla fattoria;

    considerando che tale prelievo è destinato a migliorare l'equilibrio del mercato lattiero creando una connessione più diretta tra la produzione e le possibilità di smaltimento dei prodotti lattiero-caseari, tenuto conto dei cospicui interessi pubblici in gioco; che, dai dati e dalle previsioni attualmente disponibili, risulta che questi obiettivi non possono probabilmente essere conseguiti prima della fine del periodo previsto; che è pertanto necessario prorogare il regolamento citato per la campagna lattiera 1991/1992;

    considerando che il Consiglio deve modificare la direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate (6), modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 797/85 (7), al fine di includervi le zone svantaggiate del territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca; che in attesa di questa modifica, occorre considerare, a titolo transitorio, come zone svantaggiate le zone proposte come tali alla Commissione dalla Repubblica federale di Germania; che la decisione presa dal Consiglio sarà applicabile ai produttori interessati, a decorrere dall'inizio della campagna 1991/1992 e che tali produttori saranno, se del caso, suscettibili di pagare il prelievo di corresponsabilità a decorrere dal 17 giugno 1991;

    considerando che occorre prevedere, tra le misure che favoriscono l'allargamento dei mercati dei prodotti lattiero-caseari previsti all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1079/77, il miglioramento della qualità del latte in Irlanda ed in Irlanda del Nord, in funzione del carattere stagionale della produzione lattiera e della vocazione esportatrice di tali regioni;

    considerando che l'andamento del mercato rende opportuno mantenere il tasso del prelievo, per la campagna lattiera 1991/1992, all'1,5 % del prezzo indicativo del latte,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CEE) n. 1079/77 è modificato come segue:

    1) All'articolo 1:

    a) al paragrafo 1, i termini «e 1990/1991» sono sostituiti da «1990/1991 e 1991/1992»;

    b)

    al paragrafo 3 è aggiunto il comma seguente:

    «Per quanto riguarda il territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, sono considerate come zone svantaggiate le zone proposte dalla Repubblica federale di Germania per la modifica, da parte del Consiglio, dell'articolo 3, paragrafi 4 e 5 della direttiva 75/268/CEE. Gli effetti della decisione del Consiglio saranno applicabili ai produttori interessati, a decorrere dall'inizio della campagna lattiera 1991/1992;».

    2) All'articolo 2 è aggiunto il paragrafo seguente:

    «13. Per quanto riguarda la campagna lattiera 1991/1992, il prelievo è fissato a 1,5 % del prezzo indicativo del latte.»

    3) All'articolo 4, paragrafo 2 è aggiunto il quarto trattino seguente:

    «- il miglioramento della qualità del latte in Irlanda ed in Irlanda del Nord.»

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Esso è applicabile a decorrere dall'inizio della campagna lattiera 1991/1992.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Lussemburgo, addì 13 giugno 1991.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    A. BODRY

    (1) GU n. C 104 del 19. 4. 1991, pag. 55.

    (2) Parere reso il 16 maggio 1991 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

    (3) Parere reso il 25 aprile 1991 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

    (4) GU n. L 131 del 26. 5. 1977, pag. 6.

    (5) GU n. L 362 del 27. 12. 1990, pag. 44.

    (6) GU n. L 128 del 19. 5. 1975, pag. 1.

    (7) GU n. L 93 del 30. 3. 1985, pag. 1.

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