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Document 31991R1391

    REGOLAMENTO (CEE) N. 1391/91 DEL CONSIGLIO del 27 maggio 1991 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di aspartame originario del Giappone e degli Stati Uniti d' America

    GU L 134 del 29.5.1991, p. 1–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 05/08/1995; abrogato da 395R1936

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/1391/oj

    31991R1391

    REGOLAMENTO (CEE) N. 1391/91 DEL CONSIGLIO del 27 maggio 1991 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di aspartame originario del Giappone e degli Stati Uniti d' America -

    Gazzetta ufficiale n. L 134 del 29/05/1991 pag. 0001 - 0006
    edizione speciale finlandese: capitolo 11 tomo 17 pag. 0023
    edizione speciale svedese/ capitolo 11 tomo 17 pag. 0023


    REGOLAMENTO (CEE) N. 1391/91 DEL CONSIGLIO del 27 maggio 1991 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di aspartame originario del Giappone e degli Stati Uniti d'America

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (1), in particolare l'articolo 12,

    vista la proposta della Commissione, presentata previa consultazione del comitato consultivo a norma del regolamento suddetto,

    considerando quanto segue:

    A. MISURE PROVVISORIE

    (1) Con il regolamento (CEE) n. 3421/90 (2) la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di aspartame originario del Giappone e degli Stati Uniti d'America. Il dazio è stato poi prorogato per un periodo non superiore a due mesi con il regolamento (CEE) n. 792/91 del Consiglio (3).

    B. PROCEDURA SUCCESSIVA

    (2) Dopo l'istituzione del dazio antidumping provvisorio, i produttori/esportatori giapponese e statunitense citati nel regolamento (CEE) n. 3421/90 e il ricorrente hanno chiesto e ottenuto di essere sentiti in merito alle risultanze che figurano in detto regolamento. Inoltre, essi hanno reso note per iscritto le loro osservazioni al riguardo.

    (3) Un certo numero di consumatori di aspartame (APM) ha inviato per iscritto osservazioni alla Commissione, ma soltanto uno ha comprovato le sue dichiarazioni.

    (4) Su richiesta, inoltre, le parti sono state informate, oralmente e, successivamente, per iscritto, degli elementi e delle considerazioni principali in base ai quali si intendeva raccomandare l'istituzione di dazi antidumping e la riscossione definitiva degli importi depositari a titolo di dazio provvisorio. Si è inoltre concesso loro un termine entro il quale presentare osservazioni a norma dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), punto iii del regolamento (CEE) n. 2423/88.

    (5) La Commissione ha tenuto conto delle osservazioni orali e scritte delle parti e, ove necessario, ha modificato di conseguenza le sue conclusioni.

    (6) Data la complessità della procedura, dovuta soprattutto alla necessità di verificare accuratamente le informazioni e alle numerose argomentazioni addotte, non è stato possibile concludere l'inchiesta entro il termine previsto all'articolo 7, paragrafo 9, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2423/88.

    (7) La Commissione non ha tenuto conto degli studi e delle osservazioni non corredati di un riassunto esauriente e non riservato, per non privare le altre parti dei loro diritti di difesa.

    C. DUMPING

    (a) STATI UNITI D'AMERICA

    I. Valore normale

    (8) Il valore normale è stato stabilito in base alla media ponderata del prezzo interno, al netto di tutti gli sconti, a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2423/88. In mancanza di nuove argomentazioni, sono confermate le conclusioni dei considerando 12-19 del regolamento (CEE) n. 3421/90.

    Il Consiglio conferma le conclusioni della Commissione al riguardo.

    II. Prezzi all'esportazione

    (9) Come si è detto nel considerando 20 del regolamento (CEE) n. 3421/90 i prezzi all'esportazione sono stati stabiliti in base ai prezzi effettivamente pagati o pagabili per il prodotto venduto all'esportazione nella Comunità, a norma dell'articolo 2, paragrafo 8, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2423/88. In mancanza di nuove argomentazioni, il Consiglio conferma le conclusioni di cui ai considerando 20-23 del regolamento (CEE) n. 3421/90.

    III. Confronto

    (10) Come si è detto nel considerando 28 del regolamento (CEE) n. 3421/90, a norma dell'articolo 2, paragrafi 9 e 10 del regolamento (CEE) n. 2423/88, per il confronto tra i prezzi all'esportazione ed il valore si è tenuto debitamente conto delle differenze che incidono sulla comparabilità dei prezzi. Sono confermati gli adeguamenti concessi su queste basi, di cui al considerando 29 del regolamento (CEE) n. 3421/90. Tutti gli adeguamenti richiesti dalla NutraSweet Co. sono stati concessi indipendentemente dalla loro motivazione, visto che non potevano influire sull'esito della causa.

    (11) Il Consiglio conferma le conclusioni della Commissione relative agli adeguamenti concessi ai fini di un equo confronto tra il valore normale e i prezzi all'esportazione.

    IV. Margine di dumping

    (12) Il valore normale è stato confrontato con i prezzi all'esportazione prendendo in esame le singole transazioni. Dall'esame dei fatti risulta l'esistenza di pratiche di dumping relative all'APM originario degli Stati Uniti d'America, con un margine di dumping pari all'importo del quale il valore normale accertato supera il prezzo all'esportazione nella Comunità.

    (13) La media ponderata dei margini di dumping è pari a 66 ecu per chilogrammo.

    Il Consiglio conferma le conclusioni della Commissione relative al margine di dumping.

    (b) GIAPPONE

    I. Valore normale

    (14) Dopo l'istituzione dei dazi antidumping provvisori, la Commissione ha riesaminato la situazione per quanto riguarda le pratiche di dumping.

    Il caso del Giappone è caratterizzato dal fatto che il prodotto giapponese non è stato importato nella Comunità direttamente dal Giappone, ma è stato importato prima negli Stati Uniti d'America. Per i casi di questo genere, l'articolo 2, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 2423/88 prevede che il valore normale può essere stabilito in base ai prezzi pagati o pagabili nel paese di origine (Giappone) o nel paese di esportazione (Stati Uniti) e che il prezzo nel paese di origine (Giappone) può costituire una base appropriata nei casi in cui il prodotto transita semplicemente nel paese di esportazione (Stati Uniti), se il prodotto non è fabbricato nel paese di esportazione (Stati Uniti) oppure se non esistono prezzi comparabili per tale prodotto nel paese di esportazione.

    (15) Dall'inchiesta è risultato che il prodotto non transitava semplicemente negli Stati Uniti, ma veniva effettivamente venduto al produttore/esportatore statunitense e importato da quest'ultimo negli Stati Uniti prima di essere esportato nella Comunità. Dall'inchiesta è risultato altresì che esisteva negli Stati Uniti una produzione rilevante, nonché un prezzo paragonabile per l'aspartame.

    (16) Di conseguenza, non sussistono le condizioni previste dall'articolo 2, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 2423/88 affinché il paese di origine possa costituire una base appropriata per il calcolo del valore normale.

    (17) Inoltre, l'inchiesta ha dimostrato che il prodotto giapponese era perfettamente interscambiabile con quello statunitense e che quasi tutta la produzione del fabbricante giapponese è stata acquistata e immagazzinata dall'esportatore statunitense, il quale ha poi venduto il prodotto negli Stati Uniti o lo ha esportato nella Comunità.

    (18) La Commissione, pertanto, ha calcolato il valore normale in base ai prezzi interni statunitensi.

    (19) Di conseguenza, non è necessario prendere in considerazione l'offerta di fornire ulteriori informazioni circa il valore normale sul mercato giapponese, fatta dal produttore/esportatore giapponese dopo l'istituzione dei dazi provvisori. In ogni caso, la verifica di questi dati richiederebbe un ulteriore controllo in loco in Giappone. Comunque sia, la Commissione ritiene ingiustificata tale operazione, specialmente nei casi di questo tipo, in quanto, pur essendo in grado di fornire le informazioni a tempo debito, l'esportatore ha deciso di non farlo.

    (20) Il Consiglio conferma le conclusioni della Commissione al riguardo.

    II. Prezzi all'esportazione

    (21) Dato che tutte le esportazioni dell'esportatore giapponese sono state effettuate attraverso una società collegata in Svizzera, che ha venduto i prodotti ad acquirenti non collegati nella Comunità, i prezzi all'esportazione dovrebbero essere determinati in base ad un prezzo all'esportazione ricostruito, a norma dell'articolo 2, paragrafo 8, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2423/88.

    (22) Tuttavia, le autorità svizzere non hanno consentito alla Commissione di effettuare un'inchiesta in loco presso la società svizzera. Inoltre, si è riscontrato che, anche basandosi sul solo prezzo di rivendita della società svizzera, al lordo di tutti i costi tra l'importazione e la rivendita e degli utili, si otteneva un margine di dumping nettamente superiore al livello del dazio necessario per eliminare il pregiudizio. di conseguenza, la Commissione ha basato i suoi calcoli su questi prezzi.

    Il Consiglio conferma le conclusioni della Commissione.

    III. Confronto

    (23) Come si è detto nel considerando 28 del regolamento (CEE) n. 3421/90, a norma dell'articolo 2, paragrafi 9 e 10 del regolamento (CEE) n. 2423/88, per il confronto tra i prezzi all'importazione ed il valore normale si è tenuto debitamente conto delle differenze che incidono sulla comparabilità dei prezzi. Sono confermati gli adeguamenti concessi su queste basi, di cui al considerando 29 del regolamento (CEE) n. 3421/90. Tutti gli adeguamenti richiesti sono stati concessi indipendentemente dalla motivazione, dato che non potevano influire sull'esito della procedura.

    Il Consiglio conferma le conclusioni della Commissione in merito agli adeguamenti effettuati ai fini di un equo confronto tra il valore normale e i prezzi all'esportazione.

    IV. Margine di dumping

    (24) Il valore normale è stato confrontato con i prezzi all'esportazione prendendo in esame le singole transazioni. Dall'esame dei fatti risulta l'esistenza di pratiche di dumping per l'APM originario del Giappone, con un margine di dumping pari all'importo del quale il valore normale accertato supera il prezzo all'esportazione nella Comunità.

    (25) La media ponderata del margine di dumping è pari a 47 ecu per chilogrammo per l'APM originario del Giappone.

    Il Consiglio conferma le conclusioni della Commissione relative al margine di dumping.

    D. PREGIUDIZIO

    (26) Dopo l'istituzione dei dazi antidumping provvisori, gli esportatori statunitense e giapponese hanno nuovamente sostenuto che il produttore comunitario non aveva subito alcun pregiudizio, visto l'aumento della sua quota di mercato e dello sfruttamento del suo potenziale. Tuttavia, non essendo state addotte nuove argomentazioni, sono confermate le conclusioni relative al pregiudizio di cui ai considerando 33-40 del regolamento (CEE) n. 3421/90. In sintesi, per determinare se l'industria comunitaria interessata abbia effettivamente subito un grave pregiudizio, si è tenuto conto dei seguenti fattori:

    il produttore comunitario ha iniziato le vendite nel 1988 conquistando una quota relativamente modesta del mercato comunitario, dove predominano tuttora i produttori/esportatori statunitense e giapponese. Per opporsi a questa penetrazione sul mercato, la concorrenza americana ha ridotto drasticamente i suoi prezzi, causando perdite considerevoli all'industria comunitaria e impedendole di incrementare lo sfruttamento della capacità produttiva, in modo da realizzare economie di scala. Alla fine del periodo oggetto dell'inchiesta, le perdite avevano raggiunto un'entità tale da minacciare direttamente la sopravvivenza dell'industria in questione.

    (27) In considerazione di quanto precede, si è stabilito che l'industria comunitaria ha subito un grave pregiudizio ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2423/88. Sono pertanto confermati i considerando 43 e 44 del regolamento (CEE) n. 3421/90.

    (28) Il produttore/esportatore statunitense ha ribadito che le importazioni di aspartame statunitense erano minime, e pertanto non potevano aver recato un pregiudizio al produttore comunitario. Inoltre, il produttore statunitense ha dichiarato che non era giustificato che la Commissione cumulasse le esportazioni statunitensi e giapponesi per determinare il pregiudizio, dato che il produttore statunitense veniva a trovarsi ingiustamente coinvolto in una procedura antidumping.

    (29) Il Consiglio, tuttavia, ritiene giustificato il cumulo perché i prodotti statunitense e giapponese sono perfettamente interscambiabili e la maggior parte delle importazioni nella Comunità viene effettuata attraverso una società svizzera (NSAG) di cui detti produttori sono comproprietari. Il cumulo, inoltre, è giustificato dalla stretta relazione esistente tra i produttori/esportatori statunitense e giapponese. Istituire dazi antidumping soltanto sulle importazioni di aspartame giapponese non basterebbe necessariamente ad eliminare le pratiche di dumping causa del pregiudizio, dato che esse potrebbero agevolmente continuare con l'aspartame americano importato tramite la NSAG per decisione comune dei due produttori/esportatori.

    Il Consiglio conferma le conclusioni della Commissione.

    E. CAUSA DEL PREGIUDIZIO

    (30) Per i motivi esposti nei considerando 45-49 del regolamento (CEE) n. 3421/90, si ritiene che le importazioni in dumping oggetto della procedura abbiano effettivamente causato il pregiudizio subito dall'industria comunitaria. Queste vendite, infatti, sono state effettuate a prezzi insufficienti per coprire i costi ed hanno costretto il produttore comunitario ad applicare prezzi analogamente bassi. Inoltre, non si sono rilevati altri fattori che potrebbero aver contribuito al pregiudizio.

    (31) Gli esportatori hanno dichiarato che il ribasso dei prezzi sul mercato comunitario era stato causato dalla temibile concorrenza degli altri dolcificanti artificiali. Tale concorrenza, però, esisteva già prima che il produttore comunitario apparisse sul mercato. Comunque sia, anche ammettendo che la concorrenza degli altri dolcificanti abbia provocato una certa diminuzione dei prezzi, il calo registrato al momento in cui il produttore comunitario ha deciso di lanciarsi sul mercato è stato molto più rilevante.

    Inoltre, è riconosciuto che, anche se in misura minore, la concorrenza tra l'APM e gli altri dolcificanti artificiali esiste anche negli Stati Uniti, dove i prezzi si sono attestati a un livello relativamente elevato.

    (32) Si è altresì sostenuto che le difficoltà dell'industria comunitaria erano dovute alla sua scarsa efficienza. La Commissione, tuttavia, fa notare che l'efficienza dipende largamente dall'entità della produzione. Se il produttore comunitario avesse potuto potenziare, come previsto, la sua capacità di produzione, avrebbe realizzato economie di scala e sarebbe diventato più competitivo.

    (33) Il Consiglio concorda su quanto precede e conferma le conclusioni della Commissione di cui ai considerando 45-49 del regolamento (CEE) n. 3421/90.

    F. INTERESSE DELLA COMUNITÀ

    I. Considerazioni generali

    (34) Sono confermate le considerazioni generali relative all'interesse della Comunità [vedi considerando 51-54 del regolamento (CEE) n. 3421/90].

    II. Interesse dell'industria comunitaria

    (35) Il Consiglio conferma il considerando 55 del regolamento (CEE) n. 3421/90, in particolare per quanto riguarda la necessità di salvaguardare l'industria comunitaria e di evitare la perdita di centinaia di posti di lavoro, direttamente e indirettamente connessi alla produzione dell'industria comunitaria.

    III. Interesse delle altre parti

    (36) Per quanto riguarda gli interessi delle altre parti, nel considerando 56 del regolamento (CEE) n. 3421/90 è indicato che la Commissione ha ricevuto un certo numero di osservazioni dagli utilizzatori finali di aspartame nella Comunità, pricipalmente i produttori di bevande analcoliche ipocaloriche e di altri prodotti alimentari ipocalorici. Secondo gli utilizzatori finali, un dazio sulle importazioni di aspartame implicherebbe un aumento dei loro costi, eliminerebbe la concorrenza e rallenterebbe la prevista espansione del mercato.

    Inoltre, nel considerando 57 del regolamento (CEE) n. 3421/90 la Commissione ha dichiarato di non aver ricevuto elementi di prova sufficienti relativi all'incremento dei costi degli utilizzatori finali e alle eventuali conseguenze sui prezzi dei loro prodotti.

    (37) Dopo l'istituzione del dazio antidumping provvisorio, la Commissione ha ricevuto ulteriori osservazioni dall'industria che utilizza l'aspartame, in cui si sosteneva che il dazio antidumping avrebbe considerevolmente aumentato il prezzo del loro prodotto finale. Tuttavia, sebbene nel regolamento (CEE) n. 3421/90 si segnalasse la mancanza di elementi di prova relativi a queste affermazioni, le società in questione non li hanno mai presentati.

    (38) Di conseguenza, ai servizi della Commissione non rimaneva che valutare, in base alle informazioni disponibili, l'impatto di un eventuale dazio antidumping definitivo. Si è così riscontrato che l'impatto del dazio sui costi dei produttori di bevande analcoliche ipocaloriche, di gran lunga i principali consumatori di aspartame nella comunità, sarebbe stato trascurabile. Lo stesso vale anche per i consumatori di bevande analcoliche ipocaloriche.

    (39) Il consiglio conferma pertanto le considerazioni di cui ai considerando 58-60 del regolamento (CEE) n. 3421/90.

    IV. Andamento della domanda di APM

    (40) Si è dichiarato che l'istituzione di un dazio antidumping avrebbe considerevolmente ridotto la domanda di aspartame nella comunità, in quanto questa sostanza sarebbe stata sostituita da altri dolcificanti articiciali. Questa argomentazione viene respinta per i seguenti motivi:

    - in primo luogo, la popolazione della Comunità sta acquistando una sempre maggiore conoscenza dei vari tipi di dolcificanti;

    - in secondo luogo, la Commissione ha proposto al Consiglio una direttiva sull'uso dei dolcificanti nei prodotti alimentari, in cui l'aspartame viene considerato il dolcificante a tenore più elevato per chilogrammo o per litro;

    - in terzo luogo, l'istituzione di dazi antidumping farà aumentare il prezzo dell'APM nella Comunità, ma soltanto nella misura necessaria per eliminare il pregiudizio. Tale aumento, pertanto, dovrebbe avere un effetto minimo sui prezzi pagati dai consumatori finali;

    - in quarto luogo, la domanda di APM nella Comunità è nettamente superiore all'attuale capacità di produzione nella Comunità, per cui continuerà ad essere necessario importare questa sostanza.

    (41) Inoltre, si ritiene che, anche se la domanda dovesse effettivamente diminuire, questo non giustificherebbe il proseguimento delle pratiche di dumping causa del pregiudizio.

    Il Consiglio conferma le conclusioni della Commissione in merito all'interesse della Comunità.

    G. CONCLUSIONI

    (42) Dopo aver esaminato le varie argomentazioni degli esportatori, la Commissione conclude che, nell'interesse generale della Comunità, occorre ripristinare eque condizioni di concorrenza ed eliminare il pregiudizio causato dalle esportazioni in dumping. Infatti, i vantaggi delle misure di salvaguardia sono nettamente superiori alle eventuali conseguenze a breve termine, in particolare a livello di prezzi.

    Il Consiglio conferma le conclusioni della Commissione al riguardo.

    H. DAZIO

    (43) Le misure provvisorie hanno assunto la forma di dazi antidumping specifici, istituiti al livello necessario per eliminare il pregiudizio dato che i margini di dumping riscontrati erano nettamente più elevati.

    Per quanto riguarda le misure definitive, la Commissione ritiene opportuno istituire un dazio specifico il cui importo equivarrebbe a:

    - 27,21 ecu per chilogrammo per l'APM originario del Giappone e

    - 25,15 ecu per chilogrammo per l'APM originario degli Stati Uniti.

    (44) In considerazione di quanto precede, la Commissione conclude che è necessario istituire dazi antidumping definitivi. Per determinare il livello del dazio necessario onde eliminare il pregiudizio, la Commissione ha applicato il metodo illustrato nei considerando 65-67 del regolamento (CEE) n. 3421/90. Nel calcolare il costo di produzione dell'industria comunitaria, la Commissione ha dovuto tener conto del fatto che alcune materie prime e alcuni servizi sono stati acquistati da una società collegata, e che alcuni costi non erano connessi alle vendite di APM nella Comunità. Sono stati ora inclusi nel calcolo i costi delle attività di ricerca e sviluppo e le spese di vendita dirette. Una volta operati questi adeguamenti, si sono ottenuti costi di produzione inferiori, su cui ci si è basati per calcolare il prezzo di riferimento e quindi l'importo del dazio necessario all'eliminazione del pregiudizio.

    (45) Al fine di valutare un equo margine di utile, si è tenuto conto dei seguenti elementi:

    - Il produttore comunitario sta uscendo adesso dalla fase di avviamento;

    - l'incertezza circa l'andamento delle vendite future potrebbe essere favorevole, come negli Stati Uniti d'America, ma anche avere sviluppi negativi;

    - la possibilità di mettere a punto prodotti sostitutivi potrebbe abbreviare il ciclo vitale del prodotto in questione.

    Si ritiene pertanto ragionevole e appropriato un utile dell'8 % sul fatturato.

    (46) I produttori/esportatori hanno obiettato che la Commissione non avrebbe dovuto stabilire il prezzo di riferimento in base al costo di produzione dell'industria comunitaria, più un equo margine di utile, ma in base al « prezzo che si sarebbe ottenuto nella Comunità in mancanza di importazioni in dumping ». La Commissione, tuttavia, fa notare che questo prezzo sarebbe stato nettamente superiore a quello attualmente adottato come prezzo di riferimento, poiché i margini di dumping superavano di gran lunga il 100 %. In mancanza di importazioni in dumping, pertanto, l'industria comunitaria avrebbe potuto praticare prezzi molto più elevati del prezzo di riferimento effettivo.

    (47) Il Consiglio conferma le conclusioni della Commissione per quanto riguarda il livello del dazio.

    (48) Il produttore comunitario ha chiesto che venissero istituiti dazi antidumping retroattivi, senza però addurre elementi sufficienti a sostegno. La Commissione, pertanto, non ha esaminato se sussistessero le condizioni per l'istituzione di dazi antidumping con effetto retroattivo di cui all'articolo 13, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2423/88. Il Consiglio conferma la posizione della Commissione al riguardo.

    I. IMPEGNI

    (49) I produttori/esportatori hanno offerto impegni di prezzi. Previa consultazione, la Commissione ha ritenuto inaccettabili tali impegni, ed ha notificato ai suddetti produttori/esportatori i motivi della sua decisione.

    J. RISCOSSIONE DEI DAZI PROVVISORI

    (50) In considerazione dei margini di dumping accertati e della gravità del pregiudizio causato all'industria comunitaria, il Consiglio ritiene necessario riscuotere definitivamente gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio a concorrenza dell'importo del dazio definitivamente istituito,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1

    1. È istituito un dazio antidumping definitivo pari a 25,15 ecu per chilogrammo (peso netto) sulle importazioni di aspartame del codice NC ex 2924 29 90 (codice Taric: 2924 29 90 * 50) originario degli Stati Uniti d'America.

    2. È istituito un dazio antidumping definitivo pari a 27,21 ecu per chilogrammo (peso netto) sulle importazioni di aspartame del codice NC ex 2924 29 90 (codice Taric: 2924 29 90 * 50) originario del Giappone. Articolo 2

    Gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio a norma del regolamento (CEE) n. 3421/90 vengono riscossi definitivamente a concorrenza dell'aliquota del dazio definitivamente istituito. Gli importi depositati che eccedono le aliquote del dazio definitivamente istituito vengono liberati. Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 27 maggio 1991. Per il Consiglio

    Il Presidente

    G. WOHLFART (1) GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1. (2) GU n. L 330 del 29. 11. 1990, pag. 16. (3) GU n. L 82 del 28. 3. 1991, pag. 1.

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