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Document 31991D0256

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 14 maggio 1991 recante accettazione degli impegni offerti nell' ambito del procedimento antidumping relativo alle importazioni di reti metalliche saldate originarie della Iugoslavia e chiusura dell' inchiesta

GU L 123 del 18.5.1991, p. 54–56 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 15/05/1996

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1991/256/oj

31991D0256

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 14 maggio 1991 recante accettazione degli impegni offerti nell' ambito del procedimento antidumping relativo alle importazioni di reti metalliche saldate originarie della Iugoslavia e chiusura dell' inchiesta (91/256/CEE) -

Gazzetta ufficiale n. L 123 del 18/05/1991 pag. 0054 - 0056


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 14 maggio 1991 recante accettazione degli impegni offerti nell'ambito del procedimento antidumping relativo alle importazioni di reti metalliche saldate originarie della Iugoslavia e chiusura dell'inchiesta (91/256/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (1), in particolare gli articoli 4, 10 e 13,

previa consultazione in seno al comitato consultivo istituito dal suddetto regolamento,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA

(1) Nel giugno 1990, la Commissione ha ricevuto una denuncia presentata dal sig. E.F. Dimou, per conto dei produttori greci di reti metalliche saldate, che rappresentano più del 90 % della produzione nazionale di questo prodotto. I ricorrenti fornivano elementi di prova dell'esistenza di dumping sulle importazioni di reti metalliche saldate per armature originarie della Iugoslavia e di pregiudizio per un'industria comunitaria, dato che il mercato greco del settore può essere considerato un mercato competitivo isolato ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, secondo trattino del regolamento (CEE) n. 2423/88. Tali elementi di prova sono stati ritenuti sufficienti per giustificare l'avvio di una procedura.

(2) Con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (2), la Commissione ha annunciato l'avvio di una procedura antidumping relativa alle importazioni in Grecia di reti metalliche saldate per armature, che rientrano nei codici NC ex 7314 20 00 ed ex 7314 30 90, originarie della Iugoslavia.

(3) La Commissione ha debitamente informato produttori, esportatori e importatori notoriamente interessati, i rappresentanti del paese esportatore, nonché i ricorrenti, e ha offerto alle parti direttamente interessate la possibilità di rendere note per iscritto le loro osservazioni e di essere sentite.

(4) Tutti i produttori ed esportatori noti, l'importatore e le imprese comunitarie ricorrenti hanno comunicato le loro osservazioni per iscritto.

(5) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini di un accertamento preliminare dei fatti ed ha svolto inchieste presso le seguenti società:

a) Produttori comunitari:

- A.B.N.E.O. Daring & Co., Atene, Grecia,

- Do.PLE SA, Mandra Attica, Grecia,

- Helliniki Halyvourgia SA, Atene, Grecia,

- Domika Plegmata SA, Kifisia, Grecia,

- Sider SA, Atene, Grecia.

b) Produttori e/o esportatori iugoslavi:

- DP « MESUD MUJKIC », Bijeljina,

- DP « RMK-PROMET », Zenica.

c) Importatori comunitari:

- Intertech SA, Atene, Grecia.

(6) Non sono state formulate osservazioni da parte di acquirenti o imprese di trasformazione del prodotto in questione.

(7) Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2423/88, a tutte le parti interessate sono state fornite le informazioni adeguate.

B. PRODOTTO IN QUESTIONE E PRODOTTO SIMILE

(8) La rete metallica saldata è un prodotto costituito da fili di ferro o di acciaio liscio nervati trafilati a freddo, saldati nei punti d'incontro in modo da formare una rete, impiegato soprattutto nel settore delle costruzioni in cemento armato, sia direttamente in cantiere che incorporato in componenti prefabbricate. Oggetto dell'inchiesta è la rete metallica saldata utilizzata per armature, sono pertanto escluse le reti metalliche saldate impiegate per le recinzioni. Il prodotto considerato, esportato dalla Iugoslavia, non presenta sensibili differenze rispetto a quello prodotto nella Comunità e può quindi essere considerato « prodotto simile » ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 12 del regolamento (CEE) n. 2423/88.

C. DUMPING

(9) Il valore normale è stato calcolato in base alla media dei prezzi mensili realmente pagati o pagabili in normali operazioni commerciali per il prodotto considerato sul mercato iugoslavo.

(10) I prezzi all'esportazione sono stati determinati in base alla media dei prezzi mensili pagati o pagabili per i prodotti considerati, venduti all'esportazione in Grecia, visto che tale metodo non incide sostanzialmente sui risultati dell'inchiesta.

(11) Nel confronto tra valore normale e prezzi all'esportazione, effettuato su base mensile e a livello franco fabbrica, la Commissione ha tenuto conto, quando necessario, delle diverse condizioni e modalità di vendita.

(12) Gli elementi di prova di cui dispone la Commissione hanno dimostrato l'esistenza di dumping, il cui margine è pari alla differenza riscontrata tra i valori normali calcolati come indicato sopra e i prezzi all'esportazione in Grecia. La media ponderata del margine di dumping individuato è pari al 29,7 % del prezzo cif all'esportazione.

D. PREGIUDIZIO

a) Definizione di industria comunitaria

(13) I produttori greci di reti metalliche saldate vendono tutta o gran parte della loro produzione di tali reti sul mercato greco; la domanda del prodotto in oggetto è soddisfatta solo in misura trascurabile da produttori stabiliti altrove nella Comunità. È stato altresì accertato che sul mercato greco si è verificata una concentrazione di importazioni in dumping dalla Iugoslavia.

Pertanto, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, secondo trattino del regolamento (CEE) n. 2423/88, il mercato greco di reti metalliche saldate può essere considerato un mercato competitivo isolato all'interno della Comunità e la produzione nazionale del prodotto in oggetto come industria comunitaria.

b) Volume e prezzi delle importazioni

(14) Tra il 1986 e il 30 giugno 1990, le importazioni in Grecia di reti metalliche saldate originarie della Iugoslavia sono passate dal livello 0 nel 1986 a 30 826 t nel corso del periodo in cui ha avuto luogo l'inchiesta.

La quota di mercato dei prodotti iugoslavi si è pertanto portata al 26 %, interamente a scapito della quota di mercato dei prodotti greci.

(15) Dagli elementi di prova di cui dispone la Commissione emerge altresì che, a parità di scambi, i prezzi dei prodotti iugoslavi sono inferiori a quelli degli analoghi prodotti greci. È risultato che la media ponderata della sottoquotazione dei prezzi è pari al 12,5 %.

c) Situazione dell'industria comunitaria

(16) I produttori comunitari non hanno interamente beneficiato del forte aumento della domanda di reti metalliche saldate registratosi in Grecia. L'andamento delle loro vendite ha avuto un ritmo significativamente inferiore all'aumento dei consumi, quantificabile in una perdita di oltre il 25 % del mercato a favore delle importazioni in dumping.

(17) Questa notevole contrazione della quota di mercato è stata particolarmente pregiudizievole se si considera che, in vista delle prospettive di aumento della domanda piuttosto favorevoli, la maggior parte dei produttori greci ha considerevolmente potenziato gli impianti o ha realizzato investimenti per l'acquisto di nuovi macchinari.

(18) I produttori comunitari non hanno potuto trasferire sui prezzi il rincaro dei prodotti intermedi (del 24 % tra il 1987 e il 1990) e, nello stesso tempo, hanno dovuto sostenere oneri supplementari derivanti dagli investimenti effettuati.

(19) Poiché il mercato dei prodotti in oggetto è sensibile alle variazioni dei prezzi, i bassi prezzi delle importazioni in dumping hanno costretto i produttori comunitari ad adeguare i loro, rinunciando ad un adeguato rendimento degli investimenti.

d) Causalità

(20) Poiché non si registrano importazioni rilevanti da altri paesi né una contrazione della domanda, la Commissione ha concluso che l'aumento rilevante delle importazioni in dumping e i prezzi ai quali vengono vendute sul mercato greco sono causa di notevole pregiudizio per l'industria comunitaria del settore.

E. INTERESSE DELLA COMUNITÀ

(21) Dal momento che, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, secondo trattino del regolamento (CEE) n. 2423/88, l'inchiesta è stata circoscritta al solo mercato greco, per interesse comunitario si intende principalmente l'interesse della Comunità in un'industria greca di importanza capitale.

Il processo di integrazione dell'economia greca nell'economia comunitaria è tuttora in corso. Si tratta di un processo che ha comunque comportato gravi oneri economici e sociali, in particolare nel settore della siderurgia, quasi completamente dipendente dall'edilizia nazionale per quanto riguarda le vendite di tondini e reti metalliche saldate per armature. Essendosi progressivamente esteso l'uso delle reti metalliche saldate rispetto ai tondini per armature, la vendita delle reti ha assunto una crescente importanza per l'industria siderurgica. La contrazione degli utili sul mercato delle reti metalliche saldate avrà dirette conseguenze sulla redditività delle acciaierie greche, reduci da una recente, costosa ristrutturazione.

La stessa produzione greca di reti metalliche saldate è in fase di dinamico sviluppo per rispondere alle crescenti esigenze dell'edilizia nazionale. Sono stati prodotti considerevoli sforzi ai fini dell'ammodernamento e dell'installazione di nuovi impianti, nonché per aumentare l'occupazione nel settore. È pertanto nell'interesse dell'economia greca che l'efficacia nel tempo di tali nuovi investimenti e la valorizzazione delle strutture produttive nazionali non siano messe a repentaglio dalle importazioni in dumping.

Sono quindi necessarie le misure volte a garantire un libero e corretto scambio commerciale nel settore delle reti metalliche saldate, nell'interesse dell'economia greca e, pertanto, nell'interesse dell'intera Comunità.

La Commissione ha inoltre ritenuto che le necessarie misure di difesa avranno un'incidenza limitata sul costo dei prodotti in oggetto per gli acquirenti finali. Esse porteranno ad una sostanziale stabilizzazione del livello dei prezzi delle reti metalliche e assicureranno un'offerta regolare e qualitativamente adeguata dei prodotti in oggetto.

F. IMPEGNI

(22) Ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 2423/88, i produttori ed esportatori iugoslavi, invitati a offrire impegni in merito alle esportazioni in Grecia di reti metalliche saldate, hanno reso note le loro proposte.

(23) Gli impegni proposti avranno l'effetto di eliminare la sottoquotazione dei prezzi, portando quelli delle esportazioni iugoslave in Grecia di reti metalliche saldate al livello che la Commissione, alla luce delle considerazioni sopra esposte, ritiene sufficiente per eliminare il pregiudizio subito dall'industria comunitaria.

Inoltre, in caso di violazione dell'impegno, la Commissione può istituire immediatamente dazi provvisori ed il Consiglio, successivamente, istituire dazi definitivi, in base ai fatti accertati nel corso della presente inchiesta su pratiche di dumping e sul pregiudizio da esse derivante.

G. CONCLUSIONE

(24) In base alle risultanze dell'inchiesta, si considera che l'interesse della Comunità esiga l'adozione di misure di difesa per quanto riguarda l'importazione in Grecia di reti metalliche saldate originarie della Iugoslavia.

(25) La Commissione ritiene che gli impegni offerti siano accettabili e che pertanto non sia necessario istituire dazi antidumping sulle importazioni del prodotto in questione originario della Iugoslavia.

(26) Il comitato consultivo non ha formulato obiezioni in merito a tale proposta,

DECIDE: Articolo 1

Gli impegni offerti dai seguenti produttori e/o esportatori iugoslavi di reti metalliche saldate:

- « TGA-PODUJEVA », Podujevo,

- DP « MESUD MUJKIC », Bijeljina,

- DP « RMK-PROMET », Zenica,

- « JAVOR-EXPORT », Skopje,

nell'ambito del procedimento antidumping relativo alle importazioni in Grecia di reti metalliche saldate, di cui ai codici NC ex 7314 20 00 ed ex 7314 30 90, originarie della Iugoslavia, sono accettati. Articolo 2

L'inchiesta antidumping di cui all'articolo 1 è chiusa. Fatto a Bruxelles, il 14 maggio 1991. Per la Commissione

Leon BRITTAN

Vicepresidente (1) GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1. (2) GU n. C 188 del 28. 7. 1990, pag. 7.

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