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Document 31991R1305
Commission Regulation (EEC) No 1305/91 of 17 May 1991 re-establishing the levying of customs duties applicable to third countries on certain products originating in Yugoslavia
Regolamento (CEE) N. 1305/91 della Commissione, del 17 maggio 1991 che ripristina la riscossione dei dazi doganali, applicabili nei confronti dei paesi terzi, per taluni prodotti originari della Iugoslavia
Regolamento (CEE) N. 1305/91 della Commissione, del 17 maggio 1991 che ripristina la riscossione dei dazi doganali, applicabili nei confronti dei paesi terzi, per taluni prodotti originari della Iugoslavia
GU L 123 del 18.5.1991, p. 29–29
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1991
REGOLAMENTO (CEE) N. 1305/91 DELLA COMMISSIONE del 17 maggio 1991 che ripristina la riscossione dei dazi doganali, applicabili nei confronti dei paesi terzi, per taluni prodotti originari della Iugoslavia -
Gazzetta ufficiale n. L 123 del 18/05/1991 pag. 0029 - 0029
REGOLAMENTO (CEE) N. 1305/91 DELLA COMMISSIONE del 17 maggio 1991 che ripristina la riscossione dei dazi doganali, applicabili nei confronti dei paesi terzi, per taluni prodotti originari della Iugoslavia LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto l'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Iugoslavia (1), in particolare il protocollo n. 1, visto l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3412/90 del Consiglio, del 19 novembre 1990, che stabilisce dei massimali ed una sorveglianza comunitaria delle importazioni di taluni prodotti originari della Iugoslavia (2), in particolare l'articolo 1, considerando che, conformemente alle disposizioni dell'articolo 15 dell'accordo di cooperazione e al protocollo n. 1 precitati, i prodotti elencati nell'allegato sono ammessi all'importazione nella Comunità in esenzione dai dazi doganali nei limiti dei massimali ivi indicati, oltre i quali i dazi doganali applicabili nei confronti dei paesi terzi possono essere ripristinati; considerando che le importazioni nella Comunità dei prodotti originari della Iugoslavia hanno raggiunto i massimali in questione; che il ripristino dei dazi doganali applicabili per gli stessi prodotti nei confronti dei paesi terzi viene reso necessario dalla situazione sul mercato della Comunità, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Dal 21 maggio al 31 dicembre 1991, la riscossione dei dazi doganali nei confronti dei paesi terzi viene ripristinata all'importazione nella Comunità dei prodotti di cui all'allegato, originari della Iugoslavia. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 17 maggio 1991. Per la Commissione Christiane SCRIVENER Membro della Commissione (1) GU n. L 41 del 14. 2. 1983, pag. 2. (2) GU n. L 335 del 30. 11. 1990, pag. 1. ALLEGATO Numero d'ordine Codice NC Designazione delle merci Massimale (tonnellate) 01.0240 ex 8544 Fili, cavi (compresi i cavi coassiali), ed altri conduttori isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o meno di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite individualmente anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione esclusi i prodotti dei codici NC 8544 30 10 e 8544 70 00 2 773