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Document 31991R1303

    REGOLAMENTO (CEE) N. 1303/91 DELLA COMMISSIONE del 17 maggio 1991 che stabilisce i prezzi comunitari alla produzione per i garofani e le rose in applicazione del regime che disciplina taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania e del Marocco

    GU L 123 del 18.5.1991, p. 25–26 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 03/11/1991

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/1303/oj

    31991R1303

    REGOLAMENTO (CEE) N. 1303/91 DELLA COMMISSIONE del 17 maggio 1991 che stabilisce i prezzi comunitari alla produzione per i garofani e le rose in applicazione del regime che disciplina taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania e del Marocco -

    Gazzetta ufficiale n. L 123 del 18/05/1991 pag. 0025 - 0026


    REGOLAMENTO (CEE) N. 1303/91 DELLA COMMISSIONE del 17 maggio 1991 che stabilisce i prezzi comunitari alla produzione per i garofani e le rose in applicazione del regime che disciplina taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania e del Marocco

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 4088/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che stabilisce le condizioni di applicazione dei dazi doganali preferenziali all'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania e del Marocco (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 3551/88 (2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera a),

    considerando che, in applicazione dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 4088/87, occorre stabilire due volte all'anno, entro il 15 maggio ed entro il 15 ottobre, i prezzi comunitari alla produzione per i garofani a fiore singolo (standard), i garofani a fiore multiplo (spray), le rose a fiore grande e le rose a fiore piccolo, applicabili per periodi di due settimane; che, a norma dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 700/88 della Commissione, del 17 marzo 1988, recante modalità di applicazione del regime applicabile all'importazione di tali prodotti (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 3556/88 (4), i prezzi delle rose sono stabiliti in base alla media dei corsi giornalieri rilevati per le varietà pilota di categoria di qualità I, nel corso del triennio precedente, sui mercati rappresentativi alla produzione; che per i garofani tali prezzi sono stabiliti alle stesse condizioni relativamente al tipo a fiore singolo (standard) e a fiore multiplo (spray); che per il calcolo della media sono esclusi i corsi che differiscono di oltre il 40 % dal corso medio rilevato sullo stesso mercato nello stesso periodo nel corso del triennio precedente;

    considerando che occorre stabilire i prezzi comunitari alla produzione per i periodi di due settimane validi fino al 3 novembre 1991 in base ai dati forniti dagli Stati membri;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le piante vive e i prodotti della floricoltura,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1

    I prezzi comunitari alla produzione per le rose a fiore grande, le rose a fiore piccolo, i garofani a fiore singolo (standard) e i garofani a fiore multiplo (spray), previsti dall'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 4088/87, sono stabiliti nell'allegato per periodi di due settimane dal 3 giugno al 3 novembre 1991. Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 17 maggio 1991. Per la Commissione

    Ray MAC SHARRY

    Membro della Commissione (1) GU n. L 382 del 31. 12. 1987, pag. 22. (2) GU n. L 311 del 17. 11. 1988, pag. 1. (3) GU n. L 72 del 18. 3. 1988, pag. 16. (4) GU n. L 311 del 17. 11. 1988, pag. 8.

    ALLEGATO

    Prezzi comunitari alla produzione

    (Ecu/100 pezzi)

    Setti-

    mane Periodo Garofani

    a fiore

    singolo

    (standard) Garofani

    a fiore

    multiplo

    (spray) Rose a

    fiore grande Rose a

    fiore

    piccolo 23 / 24 3. 6 - 16. 6. 1991 11,56 12,07 22,92 11,00 25 / 26 17. 6 - 30. 6. 1991 10,24 12,02 16,75 8,62 27 / 28 1. 7 - 14. 7. 1991 9,91 12,07 17,99 8,79 29 / 30 15. 7 - 28. 7. 1991 11,12 12,81 16,38 8,95 31 / 32 29. 7 - 11. 8. 1991 9,82 9,60 16,31 7,13 33 / 34 12. 8 - 25. 8. 1991 9,61 9,11 16,66 8,93 35 / 36 26. 8 - 8. 9. 1991 12,60 10,14 21,32 10,14 37 / 38 9. 9 - 22. 9. 1991 13,49 11,03 23,51 11,07 39 / 40 23. 9 - 6. 10. 1991 13,42 11,63 26,78 12,37 41 / 42 7. 10 - 20. 10. 1991 14,35 12,52 27,32 12,72 43 / 44 21. 10 - 3. 11. 1991 18,17 12,71 31,46 13,95

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