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Document 31991R1295

    REGOLAMENTO (CEE) N. 1295/91 DEL CONSIGLIO del 14 maggio 1991 relativo alla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la compensazione finanziaria previste dall' accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica democratica di Sao Tomé e Principe sulla pesca al largo di Sao Tomé e Principe, per il periodo dal 1o giugno 1990 al 31 maggio 1993

    GU L 123 del 18.5.1991, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/05/1993

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/1295/oj

    31991R1295

    REGOLAMENTO (CEE) N. 1295/91 DEL CONSIGLIO del 14 maggio 1991 relativo alla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la compensazione finanziaria previste dall' accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica democratica di Sao Tomé e Principe sulla pesca al largo di Sao Tomé e Principe, per il periodo dal 1o giugno 1990 al 31 maggio 1993 -

    Gazzetta ufficiale n. L 123 del 18/05/1991 pag. 0001


    REGOLAMENTO (CEE) N. 1295/91 DEL CONSIGLIO del 14 maggio 1991 relativo alla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la compensazione finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica democratica di Sao Tomé e Principe sulla pesca al largo di Sao Tomé e Principe, per il periodo dal 1o giugno 1990 al 31 maggio 1993

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

    visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 155, paragrafo 2, lettera b),

    vista la proposta della Commissione,

    visto il parere del Parlamento europeo (1),

    considerando che, conformemente all'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica democratica di Sao Tomé e Principe sulla pesca al largo di Sao Tomé e Principe (2), entrato in vigore il 18 aprile 1985, le due parti hanno condotto negoziati per determinare le modifiche o i nuovi elementi da introdurre nell'accordo alla fine del periodo d'applicazione del protocollo;

    considerando che, a seguito di tali negoziati, il 4 maggio 1990 è stato siglato un nuovo protocollo che fissa la possibilità di pesca e la compensazione finanziaria previste dall'accordo suddetto per il periodo dal 1o giugno 1990 al 31 maggio 1993;

    considerando che, ai sensi dell'articolo 155, paragrafo 2, lettera b) dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, spetta al Consiglio stabilire le modalità appropriate affinché gli interessi delle isole Canarie siano presi in considerazione, in tutto o in parte, in occasione delle decisioni che esso adotta, caso per caso, in particolare per la conclusione di accordi di pesca con paesi terzi; che occorre, nel caso presente, stabilire tali modalità;

    considerando che è nell'interesse della Comunità approvare il protocollo di cui al presente regolamento,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1

    È approvato a nome della Comunità il protocollo che fissa le possibilità di pesca e la compensazione finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica democratica di Sao Tomé e Principe sulla pesca al largo di Sao Tomé e Principe per il periodo dal 1o giugno 1990 al 31 maggio 1993.

    Il testo del protocollo è accluso al presente regolamento. Articolo 2

    Per prendere in considerazione gli interessi delle isole Canarie, il protocollo di cui all'articolo 1 nonché, nella misura in cui sono necessarie alla sua applicazione, le disposizioni della politica comune della pesca relative alla conservazione e alla gestione delle risorse alieutiche sono applicabili anche ai pescherecci battenti bandiera spagnola e registrati, a titolo permanente, nei registri delle autorità locali (« registros de base ») delle isole Canarie, nelle condizioni di cui all'allegato I, nota 6 del regolamento (CEE) n. 1135/88 del Consiglio, del 7 marzo 1988, relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » e ai metodi di cooperazione amministrativa applicabili agli scambi tra il territorio doganale della Comunità, Ceuta e Melilla e le isole Canarie (3). Articolo 3

    Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare il protocollo allo scopo di impegnare la Comunità. Articolo 4

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 14 maggio 1991. Per il Consiglio

    Il Presidente

    J. F. POOS (1) Parere reso il 19 aprile 1991 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (2) GU n. L 54 del 25. 2. 1984, pag. 1. (3) GU n. L 114 del 2. 5. 1988, pag. 1.

    ALLEGATO

    Condizioni per l'esercizio della pesca da parte dei pescherecci della Comunità nella zona di pesca di Sao Tomé e Principe

    1. Le procedure applicabili per la domanda e il rilascio delle licenze di cui all'articolo 4 dell'accordo sono le seguenti:

    Le autorità competenti della Comunità presentano al ministero dell'agricoltura e della pesca di Sao Tomé e Principe, tramite la delegazione della Commissione responsabile per Sao Tomé e Principe, una domanda per ciascun peschereccio che intende esercitare la pesca a norma dell'accordo, almeno venti giorni prima della data di inizio del periodo di validità richiesto.

    Le domande sono presentate conformemente all'apposito formulario che è fornito dal governo della Repubblica democratica di Sao Tomé e Principe e il cui modello figura in allegato (appendice 1).

    Le licenze sono rilasciate, entro venti giorni dalla presentazione della domanda, dalle autorità di Sao Tomé e Principe agli armatori o ai loro rappresentanti tramite la delegazione della Commissione delle Comunità europee responsabile per Sao Tomé e Principe.

    La licenza è rilasciata a nome di un determinato peschereccio e non è trasferibile. Tuttavia, in caso di forza maggiore e su richiesta della Commissione delle Comunità europee, la licenza rilasciata a nome di un peschereccio è sostituita da una nuova licenza stabilita a nome di un altro peschereccio avente caratteristiche analoghe a quelle che esso sostituisce. L'armatore del peschereccio da sostituire consegna la licenza annullata al ministero dell'agricoltura e della pesca di Sao Tomé e Principe tramite la delegazione della Commissione delle Comunità europee responsabile per Sao Tomé e Principe.

    La nuova licenza menziona:

    - la data del rilascio;

    - il fatto che la licenza sostituisce quella rilasciata per il peschereccio precedente, per il periodo di validità residuo.

    In tal caso non è dovuta alcuna somma forfettaria del tipo previsto in appresso al punto 5.

    La licenza deve essere tenuta permanentemente a bordo del peschereccio.

    2. Le licenze sono valide per un anno. Esse sono rinnovabili.

    3. I canoni di cui all'articolo 4 dell'accordo sono fissati a 20 ecu per tonnellata pescata nella zona di pesca di Sao Tomé e Principe.

    4. Le autorità competenti di Sao Tomé e Principe comunicano le modalità di pagamento del canone e in particolare i conti bancari e le monete da utilizzare.

    5. Le licenze sono rilasciate previo versamento, presso la Banca nazionale di Sao Tomé e Principe, di una somma forfettaria di 1 500 ecu l'anno per le tonniere congelatrici con rete a circuizione e di 200 ecu per le tonniere con lenza a canna; tali importi corrispondono al canone da pagare per la cattura di:

    - 75 tonnellate all'anno di tonno per le tonniere con rete a circuizione;

    - 10 tonnellate all'anno di tonno per le tonniere con lenze a canna.

    6. Il computo definitivo dei canoni dovuti per la campagna di pesca è effettuato dalla Commissione delle Comunità europee al termine di ogni anno civile, sulla base delle dichiarazioni di cattura compilate per ogni peschereccio e confermate dagli istituti scientifici responsabili, in particolare l'Istituto francese di ricerca scientifica per lo sviluppo e la cooperazione (ORSTOM) e l'Istituto spagnolo di oceanografia (IEO).

    Detto computo viene comunicato contemporaneamente alle autorità competenti di Sao Tomé e Principe e agli armatori. Gli eventuali pagamenti supplementari sono effettuati dagli armatori presso la Banca nazionale di Sao Tomé e Principe entro trenta giorni dalla notifica del computo definitivo. Tuttavia, se il computo definitivo è inferiore all'importo dell'anticipo di cui al punto 5, la somma residua corrispondente non può essere rimborsata all'armatore.

    7. I pescherecci comunitari tengono un giornale di bordo relativo alla pesca, conformemente al modello riportato nell'appendice 2, per ciascun periodo di pesca trascorso nella zona di pesca di Sao Tomé e Principe. Il formulario deve essere trasmesso entro quarantacinque giorni dal termine della campagna di pesca nella zona di pesca di Sao Tomé e Principe, al ministero dell'agricoltura e della pesca, tramite la delegazione della Commissione delle Comunità europee responsabile per Sao Tomé e Principe.

    I documenti di cui sopra devono essere compilati in modo leggibile ed essere firmati dal capitano del peschereccio.

    8. Al momento di ogni entrata nella zona di pesca di Sao Tomé e Principe e della loro uscita dalla stessa i pescherecci della Comunità prendono contatto con la stazione radio di Sao Tomé e Principe per comunicarle i quantitativi di pesce detenuti a bordo in quel momento. L'indicativo di chiamata viene comunicato agli armatori in occasione del rilascio della licenza di pesca.

    Un peschereccio sorpreso a pescare senza aver avvertito della sua presenza la stazione radio di Sao Tomé e Principe è considerato come un peschereccio senza licenza.

    Qualora sia impossibile utilizzare la radio, i pescherecci possono ricorrere ad altri mezzi di comunicazione, come il telex o il telegramma.

    9. Su richiesta dell'autorità di Sao Tomé e Principe, i pescherecci prendono a bordo degli osservatori. La permanenza a bordo dell'osservatore non deve superare il tempo occorrente per eseguire una verifica delle catture mediante sondaggio. Il capitano prende tutte le misure necessarie per facilitare agli osservatori l'adempimento dei loro compiti a bordo.

    10. Per la pesca del tonno sono applicabili le norme internazionali, come quelle raccomandate dall'ICCAT.

    11. La delegazione della Commissione delle Comunità europee responsabile per Sao Tomé e Principe viene informata, entro quarantotto ore, di qualsiasi fermo di un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro della Comunità operante nell'ambito del presente accordo, effettuato nella zona di pesca di Sao Tomé e Principe.

    Una relazione succinta sulle circostanze e i motivi che sono all'origine del fermo deve essere trasmessa entro settantadue ore. Appendice 1 REPUBBLICA DEMOCRATICA DI SAO TOMÉ E PRINCIPE

    MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLA PESCA

    DOMANDA DI LICENZA DI PESCA n. . . .

    Nome del richiedente

    Indirizzo del richiedente

    Nome e indirizzo dell'armatore della nave

    Nome e indirizzo dell'eventuale rappresentante a Sao Tomé e Principe

    Nome del peschereccio

    Tipo di peschereccio

    Paese di immatricolazione

    Porto e numero di immatricolazione

    Identificazione esterna del peschereccio

    Indicativo di chiamata e frequenza

    Lunghezza del peschereccio

    Larghezza del peschereccio

    Tipo di motore e potenza motrice

    Capacità delle stive

    Numero minimo dei membri d'equipaggio

    Tipo di pesca praticato

    Specie ittiche interessate

    Periodo di validità richiesto

    « Certifico che le informazioni di cui sopra sono esatte. Dichiaro di conoscere, di approvare e di impegnarmi a rispettare e a far rispettare la legislazione in materia di pesca marittima della Repubblica democratica di Sao Tomé e Principe, nonché la legislazione internazionale applicabile. »

    Data: IL RICHIEDENTE

    Modalità di pesca

    Palangari

    Esca

    Reti a circuizione

    Traino

    Altri

    Appendice 2

    DIARIO DI PESCA DELLE TONNIERE

    Nome della nave: Stazza lorda: Mese Giorno Anno Porto Nazionalità: Capacità (TM): Uscita della nave: N. di immatricolazione: Capitano: Ritorno della nave: Nome del responsabile:

    Indirizzo: N. di marinai:

    Data di comunicazione:

    Comunicato da: N. di giorni

    in mare: N. di giorni

    di pesca:

    N. di lanci effettuati: N. di

    viaggi: Date Zona Catture Esche utilizzate Lati- tudine N/S Longi- tudine E/O Tonno rosso Thunnus maccoyi Albacora Thunnus albacares Patudo Thunnus obesus Tonno bianco Thunnus alalunga Pesce spada Xiphias gladius Pesce lan- cia striato Tetraptunus audax Pesce lancia Makaira indica Pesce vela Istiophorus spp. Listao Katsuwonus pelamis Altri Totale quoti- diano (kg) N. kg N. kg N. kg N. kg N. kg N. kg N. kg N. kg N. kg N. kg N. kg Quantità sbarcate (kg)

    Giorno/Mese

    N. Operazione

    Ta Acqua sup. (°C)

    Sforzo di pesca (N. di ami)

    Agiolia

    Calamari

    Esca viva

    Altri

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