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Document 21991A0308(01)

    Protocollo di adesione del Venezuela all'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio

    GU L 62 del 8.3.1991, p. 34–35 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/prot/1991/129/oj

    Related Council decision

    21991A0308(01)

    Protocollo di adesione del Venezuela all'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio

    Gazzetta ufficiale n. L 062 del 08/03/1991 pag. 0034 - 0035
    edizione speciale finlandese: capitolo 11 tomo 16 pag. 0222
    edizione speciale svedese/ capitolo 11 tomo 16 pag. 0222


    PROTOCOLLO DI ADESIONE del Venezuela all'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio

    I governi che sono parti contraenti dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (in appresso denominati, rispettivamente, « parti contraenti » e « accordo generale »), la Comunità economica europea ed il governo del Venezuela (in appresso denominato « Venezuela »),

    visto l'esito dei negoziati per l'adesione del Venezuela all'accordo generale,

    hanno, tramite i loro rappresentanti, concordato quanto segue:

    PARTE I

    Generalità

    1. Dall'entrata in vigore del presente protocollo a norma del paragrafo 6, il Venezuela diventerà parte contraente dell'accordo generale, in conformità dell'articolo XXXII dello stesso, e applicherà alle parti contraenti, in via provvisoria e con riserve delle disposizioni del presente protocollo:

    a) le parti I, III e IV dell'accordo generale;

    b) la parte II dell'accordo generale, compatibilmente con la sua legislazione in vigore alla data del presente protocollo.

    Gli obblighi di cui al combinato disposto dell'articolo 1, paragrafo 1 e dell'articolo III, nonché dell'articolo II, paragrafo 2, lettera b) e dell'articolo VI dell'accordo generale rientrano, ai fini del presente paragrafo, nella parte II dell'accordo generale.

    2. a) Le disposizioni dell'accordo generale che il Venezuela dovrà applicare alle parti contraenti sono, se non diversamente disposto nel presente protocollo e negli impegni elencati nel paragrafo 90 del documento L/6696, quelle contenute nel testo allegato all'atto finale della seconda sessione del comitato preparatorio della conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e sull'occupazione, eventualmente rettificato o altrimenti modificato da strumenti entrati in vigore il giorno in cui il Venezuela diventerà parte contraente.

    b) Ogniqualvolta il paragrafo 6 dell'articolo V, il paragrafo 4, lettera d) dell'articolo VII ed il paragrafo 3, lettera c) dell'articolo X dell'accordo generale si riferiscono alla data dell'accordo, la data applicabile nei confronti del Venezuela è quella del presente protocollo.

    PARTE II

    Elenco

    3. All'entrata in vigore del presente protocollo, l'elenco allegato diventa l'elenco relativo al Venezuela dell'accordo generale.

    4. a) Ogniqualvolta il paragrafo 1 dell'articolo II dell'accordo generale fa riferimento alla data dell'accordo, la data del presente protocollo si applica per ciascuno dei prodotti oggetto delle concessioni previste nell'elenco allegato.

    b) Per quanto riguarda il riferimento alla data dell'accordo che figura nel paragrafo 6, lettera a) dell'articolo II dell'accordo generale, la data del presente protocollo si applica per l'elenco allegato.

    PARTE III

    Disposizioni finali

    5. Il presente protocollo verrà depositato presso il direttore generale delle parti contraenti. Esso sarà aperto all'accettazione (mediante firma o altra procedura) per il Venezuela (fino al 31 dicembre 1990), per le parti contraenti e per la Comunità economica europea.

    6. Il presente protocollo entra in vigore il trentesimo giorno successivo all'accettazione da parte del Venezuela.

    7. Una volta divenuto parte contraente dell'accordo generale a norma del paragrafo 1 del presente protocollo, il Venezuela può aderire depositando uno strumento di adesione presso il direttore generale. L'adesione diventa effettiva il giorno in cui entra in vigore l'accordo generale a norma dell'articolo XXVI oppure, al più tardi, il trentesimo giorno successivo al deposito dello strumento di adesione. Ai sensi del paragrafo 2 dell'articolo XXXII dell'accordo, l'adesione a norma del presente paragrafo verrà considerata un'accettazione dell'accordo in conformità del paragrafo 4 dell'articolo XXVI.

    8. Il Venezuela può cessare l'applicazione provvisoria dell'accordo generale prima di aderirvi a norma del paragrafo 7; la cessazione ha effetto il sessantesimo giorno successivo alla data in cui il direttore generale ha ricevuto la notifica scritta.

    9. Il direttore generale deve fornire tempestivamente una copia certificata del presente protocollo ed una notifica di ciascuna accettazione, a norma del paragrafo 5, a ciascuna delle parti contraenti, alla Comunità economica europea, al Venezuela e a tutti in governi che hanno aderito in via provvisoria all'accordo generale.

    10. Il presente protocollo viene registrato conformemente all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.

    Fatto a Ginevra, il 26 luglio 1990, in un'unica copia redatta nelle lingue inglese, francese e spagnola, salvo diverse disposizioni riguardo all'elenco allegato, ciascun testo facente ugualmente fede.

    ALLEGATO

    Lista LXXXVI - Venezuela

    (L'elenco può essere consultato presso il segretariato del GATT a Ginevra)

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