Alegeți funcționalitățile experimentale pe care doriți să le testați

Acest document este un extras de pe site-ul EUR-Lex

Document 21991A0307(07)

ACCORDO DI COOPERAZIONE tra la Comunità economica europea e il Regno di Svezia relativo ad un programma di ricerca e sviluppo per la Comunità economica europea nel settore della metrologia applicata e dell' analisi chimica (BCR)

GU L 61 del 7.3.1991, p. 38-42 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Statutul juridic al documentului care nu mai este în vigoare, Data încetării: 31/12/1994

Decizia aferentă a Consiliului

21991A0307(07)

ACCORDO DI COOPERAZIONE tra la Comunità economica europea e il Regno di Svezia relativo ad un programma di ricerca e sviluppo per la Comunità economica europea nel settore della metrologia applicata e dell' analisi chimica (BCR) -

Gazzetta ufficiale n. L 061 del 07/03/1991 pag. 0038


ACCORDO DI COOPERAZIONE tra la Comunità economica europea e il Regno di Svezia relativo ad un programma di ricerca e sviluppo per la Comunità economica europea nel settore della metrologia applicata e dell'analisi chimica (BCR)

LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

in appresso denominata «Comunità», e

IL REGNO DI SVEZIA,

in appresso denominato «Svezia»,

in appresso denominati congiuntamente le «parti contraenti»,

CONSIDERANDO che con decisione 88/418/CEE il Consiglio delle Comunità europee, in appresso denominato «Consiglio», ha adottato un programma di ricerca e sviluppo per la Comunità economica europea nel settore della metrologia applicata e dell'analisi chimica (BCR) (1988-1992), in appresso denominato «programma comunitario»;

tario»;

CONSIDERANDO che le parti contraenti hanno concluso un accordo quadro di cooperazione scientifica e tecnica entrato in vigore il 27 agosto 1987;

CONSIDERANDO che l'associazione della Svezia al programma comunitario può contribuire a rafforzare l'efficienza delle ricerche svolte dalle parti contraenti nel settore della metrologia applicata e dell'analisi chimica nonché ad evitare inutili doppioni delle attività;

CONSIDERANDO che le parti contraenti prevedono di trarre reciproco vantaggio dall'associazione della Svezia al programma comunitario,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: Articolo 1 Dal 1o gennaio 1989 la Svezia è associata all'attuazione del programma comunitario di cui all'allegato A. Articolo 2 Il conributo finanziario della Svezia inerente alla sua associazione all'attuazione del programma comunitario viene fissato in rapporto all'importo disponibile ogni anno nel bilancio generale delle Comunità europee per gli stanziamenti d'impegno a copertura degli obblighi finanziari della Commissione delle Comunità europee, in appresso denominata «Commissione», derivanti dalle attività da svolgere nel quadro di contratti di ricerca e ripartizione di spesa per l'attuazione del programma comunitario e riguardanti le spese amministrative e di gestione del medesimo.

Il coefficiente di proporzionalità del contributo della Svezia è pari al rapporto tra il prodotto interno lordo (PIL) della Svezia, ai prezzi di mercato, e la somma dei prodotti interni lordi, ai prezzi di mercato, degli Stati membri della Comunità e della Svezia. Detto rapporto viene calcolato in base ai più recenti dati statistici dell'OCSE.

I fondi stimati necessari per l'esecuzione del programma comunitario, l'importo del contributo della Svezia e la ripartizione annua dei relativi impegni figurano all'allegato B.

Le modalità di finanziamento relative al contributo della Svezia all'esecuzione del programma comunitario figurano all'allegato C. Articolo 3 Per la presentazione e la valutazione delle proposte provenienti da organismi e persone svedesi nonché per l'attribuzione e la conclusione dei relativi contratti nel quadro del programma comunitario vigono le stesse norme e condizioni applicabili ad organismi e persone che svolgono attività di ricerca e sviluppo nella Comunità.

Nei contratti, redatti dalla Commissione, sono definiti i diritti e gli obblighi delle persone e degli organismi svedesi impegnati in attività di ricerca e sviluppo nonché, in particolare, le modalità è gli strumenti di diffusione, di protezione e di sfruttamento dei risultati delle ricerche. Articolo 4 La Commissione è responsabile dell'attuazione del programma comunitario.

Essa è assistita dal comitato consultivo in materia di gestione e di coordinamento «Norme e modelli scientifici e tecnologici», in appresso denominato «comitato», istituito con

la decisione 84/338/Euratom, CECA, CEE del Consiglio (1).

Il numero dei membri del comitato è aumentato includendovi due rappresentanti della Svezia, designati da quest'ultima, i quali possono farsi assistere od essere sostituiti da un esperto svedese. Essi partecipano unicamente ai lavori del comitato nelle sue riunioni, in composizione variabile, ai fini del programma comunitario. Articolo 5 Al termine del 1990, la Commissione trasmette al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale una relazione di valutazione dei risultati conseguiti sino a quel momento. Se del caso, in essa vengono inoltre proposte le modifiche eventualmente resesi necessarie alla luce di tali risultati. Copia della suddetta relazione viene trasmessa alla Svezia, la quale viene inoltre informata su ogni proposta di possibile modifica. Articolo 6 Ciascuna parte contraente si impegna, nel rispetto delle proprie norme e disposizioni, ad agevolare gli spostamenti e il soggiorno dei ricercatori che partecipano, in Svezia e nella Comunità, alle attività previste dal presente accordo. Articolo 7 La Commissione e il Consiglio svedese d'ispezione tecnica garantiscono l'esecuzione del presente accordo. Articolo 8 Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità economica europea, alle condizioni in esso indicate, e, dall'altro, al territorio del Regno di Svezia. Articolo 9 1. Il presente accordo è concluso per la durata del programma comunitario.

Qualora la Comunità riveda il programma comunitario, l'accordo può essere denunziato alle condizioni concordate dalle parti contraenti. L'esatto contenuto del programma riveduto viene notificato alla Svezia entro una settimana dalla data della sua adozione da parte della Comunità. La parte contraente che eventualmente intende recedere dall'accordo comunica all'altra parte contraente tale intenzione entro tre mesi dalla data della decisione della Comunità relativa alla revisione.

2. Qualora la Comunità adotti un nuovo programma di R& S nel settore della metrologia applicata e dell'analisi chimica il presente accordo può essere rinegoziato o rinnovato a condizioni concordate da entrambe le parti.

3. Fatto salvo il disposto del paragrafo 1, ciascuna parte contraente può recedere in qualsiasi momento dal presente accordo con preavviso di sei mesi. I progetti e i lavori in corso al momento del recesso e/o della scadenza del presente accordo vengono proseguiti sino al loro completamento alle condizioni fissate nel presente accordo. Articolo 10 Gli allegati A, B e C del presente accordo ne costituiscono parte integrante. Articolo 11 Il presente accordo è approvato dalle parti contraenti conformemente alle procedure vigenti per ciascuna di esse.

Esso entra in vigore alla data in cui le parti contraenti si saranno reciprocamente notificato l'espletamento delle procedure necessarie a tal fine. Articolo 12 Il presente accordo è redatto in duplice copia in lingua danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca, ciascun testo facente ugualmente fede.

(1) GU n. L 177 del 4. 7. 1984, pag. 25.

ALLEGATO A

PROGRAMMA COMUNITARIO NEL SETTORE DELLA METROLOGIA APPLICATA E DELL'ANALISI CHIMICA (1988-1992) (BCR) L'obiettivo del programma è di migliorare l'affidabilità delle analisi e delle misurazioni fisiche (metrologia applicata) onde ottenere un'armonizzazione dei risultati fra tutti gli Stati membri.

I progetti saranno scelti fra i settori di importanza prioritaria per la Comunità da un punto di vista economico, ambientale o sanitario.

I settori prioritari sono i seguenti:

a) Analisi relative ai prodotti alimentari ed ai prodotti agricoli, in particolare:

- analisi relative agli animali d'allevamento (mangimi, ormoni, antibiotici, ecc.) e alla qualità di cereali, frutta e verdura;

- analisi relative alla qualità degli alimenti trattati (proprietà nutritive, presenza di sostanze pericolose, contaminazione batterica).

b)

Analisi relative all'ambiente, in particolare:

- determinazione di tracce di composti pericolosi presenti in diverse matrici;

- determinazione delle sostanze inquinanti dell'aria negli ambienti di lavoro;

- mutagenicità dei prodotti chimici.

c)

Analisi biomediche, con i seguenti temi prioritari:

- determinazione degli enzimi e degli ormoni (nel siero umano);

- prove ematologiche (per esempio, coagulazione del sangue);

- analisi relative alle malattie cardiovascolari;

- analisi degli indicatori tumorali e dei farmaci presenti nel corpo umano.

d)

Analisi dei metalli (essenzialmente non ferrosi) e analisi di superficie dei materiali.

e)

Metrologia applicata. Sarà posto l'accento sulle misurazioni e tarature riguardanti le grandezze più importanti per i laboratori di prova ed i laboratori industriali soprattutto ai fini del controllo della qualità. Gli argomenti trattati comprenderanno in particolare:

- misurazioni riguardanti le dimensioni e la forma (in particolare - misurazioni riguardanti le dimensioni e la forma (in particolare quelle sempre più richieste per il controllo delle macchine automatiche) nonché caratterizzazione degli stati di superficie;

- le grandezze meccaniche come forza e pressione;

- lo studio sulle prestazioni e sulla precisione dei nuovi strumenti di misura della temperatura;

- il miglioramento delle misure ottiche nelle bande del visibile, dell'ultravioletto e dell'infrarosso, nonché nel settore delle fibre ottiche e laser;

- misura delle grandezze elettriche, in particolare ad alta frequenza;

- misure nel campo dell'acustica, in particolare per quanto riguarda l'insonorizzazione;

- misure relative agli ultrasuoni;

- misure del flusso di liquidi e gas;

- metodi di misura delle caratteristiche fisiche dei materiali come conduttività termica, viscosità, ecc.;

- metodi di determinazione delle proprietà meccaniche dei metalli (i lavori riguarderanno soltanto i metodi necessari ai fini di un'accurata determinazione di tali proprietà e non comprenderanno la caratterizzazione dei materiali);

- miglioramento delle misurazioni tecnologiche eseguite nell'ambito dell'industria.

Il programma comprende in particolare le seguenti attività:

- esecuzione coordinata di campagne di misurazione da parte di laboratori di più Stati membri (interraffronti);

- miglioramento dei metodi di misura e di analisi;

- miglioramento degli strumenti necessari per misure di alta precisione;

- approntamento di campioni di trasferimento;

- preparazione e certificazione di materiali di riferimento;

- deposito e distribuzione di materiali di riferimento;

- sostegno all'instaurazione di circuiti «interlaboratori» a livello comunitario per la garanzia della qualità;

- borse di ricerca sui temi del programma;

- scambio e formazione di personale scientifico sui temi del programma, tenendo conto delle esigenze degli Stati membri che desiderano migliorare le loro capacità in questi settori;

- diffusione dei risultati dei progetti;

- pubblicità finalizzata dei materiali di riferimento e promozione della loro vendita.

ALLEGATO B

DISPOSIZIONI FINANZIARIE Articolo 1 L'importo stimato necessario per l'attuazione del programma comunitario è L'importo stimato necessario per l'attuazione del programma comunitario è pari a 59 200 000 ecu. Articolo 2 Il contributo finanziario della Svezia stimato necessario per l'esecuzione del programma comunitario è pari a 1 951 045 ecu. Articolo 3 La ripartizione annua indicativa degli impegni e del contributo finanziario della Svezia è riportata alla tabella seguente.

Ripartizione annua degli impegni stimati necessari per l'esecuzione del programma comunitario (stanziamenti d'impegno) e del contributo della Svezia

(in ecu)

Anno

Impegni per

Contributo della Svezia

Gestione e

amministrazione

Contratti

Totale

Gestione e

amministrazione

Contratti

Totale

1988

2 530 150

3 507 850

6 038 000

-

-

-

1989

3 480 500

10 019 500

13 500 000

127 734

367 716

495 450

1990

4 050 000

11 250 000

15 300 000

148 635

412 875

561 510

1991

4 200 000

10 200 000

14 400 000

154 140

374 340

528 480

1992

4 300 000

5 662 000

9 962 000

157 810

207 795

365 605

Totale generale

18 560 650

40 639 350

59 200 000

588 319

1 362 726

1 951 045

ALLEGATO C

MODALITÀ DI FINANZIAMENTO Articolo 1 Il presente allegato definisce le modalità di finanziamento per la Svezia, di cui all'articolo 2 dell'accordo. Articolo 2 All'inizio di ogni anno o al momento di un riesame del programma comunitario che comporti un aumento dell'importo stimato necessario per la sua attuazione, la Commissione rivolge alla Svezia una richiesta di fondi corrispondenti al contributo di quel paese alla copertura delle spese previste dall'accordo.

Tale contributo è espresso in ecu ed in divisa svedese; la composizione dell'ecu è definita dal regolamento (CEE) n. 3180/78 del Consiglio. Il valore in valuta svedese del contributo in ecu viene determinato alla data della richiesta di fondi.

La Svezia versa il proprio contributo per la copertura delle spese annue previste dall'accordo all'inizio di ogni anno e, al più tardi, entro tre mesi dalla data dell'invio della relativa richiesta di fondi. In caso di ritardo nel versamento del suo contributo, la Svezia è tenuta a pagare gli interessi ad un tasso corrispondente al tasso di sconto più elevato applicato negli Stati membri della Comunità alla data ultima prevista per detto versamento. Tale tasso viene maggiorato dello 0,25 % per ogni mese di ritardo.

Il tasso maggiorato viene applicato all'intero periodo di ritardo; gli Il tasso maggiorato viene applicato all'intero periodo di ritardo; gli interessi di mora sono tuttavia esigibili soltanto se il versamento viene effettuato con un ritardo superiore a tre mesi dalla data di invio della richiesta di fondi da parte della Commissione.

Le spese di trasferta dei rappresentanti e degli esperti svedesi inerenti alla loro partecipazione ai lavori del comitato di cui all'articolo 4 dell'accordo sono rimborsate dalla Commissione secondo le procedure attualmente applicate per i rappresentanti e gli esperti degli Stati membri della Comunità e, in particolare, conformemente alla decisione 84/338/Euratom, CECA, CEE del Consiglio. Articolo 3 Le somme versate dalla Svezia vengono iscritte a credito del programma comunitario a titolo di entrate di bilancio imputate alla corrispondente voce nello stato delle entrate del bilancio generale delle Comunità europee. Articolo 4 Per la gestione degli stanziamenti è applicabile il regolamento finanziario vigente per il bilancio generale delle Comunità europee. Articolo 5 Al termine di ogni anno viene preparato e trasmesso alla Svezia per informazione, un estratto degli stanziamenti e delle spese per il programma comunitario.

delle spese per il programma comunitario.

Sus