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Document 21991A0307(05)

Accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera relativo ad un piano europeo di incentivazione per le scienze economiche (SPES)

GU L 61 del 7.3.1991, p. 26–30 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1992

Related Council decision

21991A0307(05)

Accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera relativo ad un piano europeo di incentivazione per le scienze economiche (SPES)

Gazzetta ufficiale n. L 061 del 07/03/1991 pag. 0026 - 0030


ACCORDO DI COOPERAZIONE tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera relativo ad un piano europeo di incentivazione per le scienze economiche (SPES)

LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

in appresso denominata «Comunità», e

LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA,

in appresso denominata «Svizzera»,

in appresso denominate congiuntamente «parti contraenti»,

CONSIDERANDO che con la decisione 89/118/CEE il Consiglio delle Comunità europee, in appresso denominato «Consiglio», ha adottato un piano europeo di incentivazione per le scienze economiche (1989-1992) (SPES), in appresso denominato «programma SPES»;

CONSIDERANDO che le parti contraenti hanno concluso un accordo quadro di cooperazione scientifica e tecnica entrato in vigore il 17 luglio 1987;

CONSIDERANDO che l'associazione della Svizzera al programma SPES può contribuire al rafforzamento generale del potenziale scientifico europeo;

CONSIDERANDO che le parti contraenti prevedono di trarre reciproco vantaggio dall'associazione della Svizzera al programma SPES,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Dal 1o gennaio 1989 la Svizzera è associata all'attuazione del programma SPES, descritto all'allegato A.

Articolo 2

Il contributo finanziario della Svizzera inerente alla sua associazione all'attuazione del programma SPES viene fissato proporzionalmente all'importo disponibile ogni anno nel bilancio generale delle Comunità europee per gli stanziamenti d'impegno a copertura degli obblighi finanziari della Commissione delle Comunità europee, in appresso denominata «Commissione», derivanti dalle attività da svolgere nel quadro di contratti di ricerca a ripartizione di spesa per l'attuazione del programma SPES, nonché delle spese amministrative e di gestione del medesimo.

Il coefficiente di proporzionalità del contributo della Svizzera è pari al rapporto tra il prodotto interno lordo (PIL) della Svizzera, ai prezzi di mercato, e la somma dei prodotti interni lordi, ai prezzi di mercato, degli Stati membri della Comunità e della Svizzera. Detto rapporto viene calcolato in base ai più recenti dati statistici dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE).

L' importo stimato necessario per l'esecuzione del programma SPES, l'importo del contributo della Svizzera e la ripartizione annua dei relativi impegni figurano all'allegato B.

Le norme che disciplinano il contributo finanziario della Svizzera all'esecuzione del programma SPES figurano all'allegato C.

Articolo 3

Per la presentazione e la valutazione delle proposte di ricerca provenienti da ricercatori ed organismi svizzeri nonché per l'attribuzione e la conclusione dei relativi contratti nel quadro del programma SPES vigono le stesse norme e condizioni applicabili a ricercatori ed organismi di ricerca e sviluppo della Comunità.

Nei contratti, redatti dalla Commissione, sono definiti i diritti e gli obblighi dei ricercatori e degli organismi svizzeri di ricerca e sviluppo nonché, in particolare, le modalità di diffusione, di protezione e di sfruttamento dei risultati delle ricerche.

Articolo 4

Nel terzo anno di esecuzione del programma SPES, la Commissione trasmette al Parlamento europeo ed al Consiglio una relazione di valutazione dei risultati conseguiti sino a quel momento. Se del caso, in essa vengono inoltre proposte le modifiche eventualmente resesi necessarie alla luce di tali risultati. Copia della suddetta relazione viene trasmessa alla Svizzera, la quale viene inoltre informata su ogni eventuale proposta di modifica.

Articolo 5

Ciascuna parte contraente si impegna, nel rispetto delle proprie norme e disposizioni, ad agevolare gli spostamenti e il soggiorno dei ricercatori che partecipano, in Svizzera e nella Comunità, alle attività previste dal presente accordo.

Articolo 6

La Commissione e il Consiglio federale svizzero assicurano l'esecuzione del presente accordo.

Articolo 7

Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità economica europea, alle condizioni in esso indicate, e, dall'altra, al territorio della Confederazione svizzera.

Articolo 8

1. Il presente accordo è concluso per la durata del programma SPES.

Qualora la Comunità riveda il programma SPES, l'accordo può essere denunziato a condizioni concordate dalle parti contraenti. L'esatto contenuto del programma rivisto viene notificato alla Svizzera entro una settimana dalla data della sua adozione da parte della Comunità. La parte contraente che eventualmente intende recedere dall'accordo comunica all'altra parte contraente tale intenzione entro tre mesi dalla data della decisione della Comunità.

2. Qualora la Comunità adotti un nuovo programma di ricerca e sviluppo nel settore delle scienze economiche, il presente accordo può essere rinegoziato o rinnovato a condizioni concordate da entrambe le parti.

3. Fatto salvo il paragrafo 1, ciascuna parte contraente può recedere in qualsiasi momento dal presente accordo con preavviso di sei mesi. I progetti e i lavori in corso al momento del recesso e/o della scadenza del presente accordo vengono proseguiti sino al loro completamento alle condizioni fissate nel presente accordo.

Articolo 9

Gli allegati A, B e C del presente accordo ne costituiscono parte integrante.

Articolo 10

Il presente accordo è approvato dalle parti contraenti conformemente alle procedure vigenti per ciascuna di esse.

Esso entra in vigore alla data in cui le parti contraenti si notificano reciprocamente l'espletamento delle procedure necessarie a tal fine.

Articolo 11

Il presente accordo è redatto in duplice copia in lingua danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca, ciascun testo facente ugualmente fede.

ALLEGATO A

SOMMARIO ED OBIETTIVI DEL PIANO EUROPEO DI INCENTIVAZIONE PER LE SCIENZE ECONOMICHE (1989-1992) (SPES)

1. Il piano di incentivazione prevede una serie di attività intese a costituire, a livello comunitario, una rete di cooperazione e di scambio di economisti della più alta levatura professionale.

Tali attività sono destinate a:

- incoraggiare la mobilità degli economisti della Comunità e la cooperazione su progetti o reti di ricerca comuni, tra ricercatori degli Stati membri della Comunità;

- migliorare la formazione incentivando gli studenti per il dottorato e i ricercatori della Comunità a proseguire i loro lavori in università o centri di ricerca comunitari non situati nel loro paese d'origine;

- incoraggiare i giovani economisti che lavorano da tempo presso centri prestigiosi di paesi terzi a rientrare nella Comunità;

- favorire lo scambio di conoscenza e di informazioni tra ricercatori economisti degli Stati membri della Comunità.

2. Il programma viene attuato attraverso le seguenti azioni:

- assegnazione di borse di studio, sussidi di ricerca e sovvenzioni per reti o progetti di ricerca multinazionali;

- concessione di sovvenzioni per corsi di formazione ad alto livello, organizzati in collaborazione con gli ambienti scientifici interessati e volti ad agevolare l'attuazione di indagini e studi nonché l'accesso a banche di dati.

3. Potranno essere prese in considerazione le richieste di sostegno finanziario che saranno presentate da persone o organismi e che soddisferanno ai seguenti criteri:

a) ottima validità scientifica:

b)

aspetto multinazionale europeo (cooperazione transnazionale o attività al di fuori del paese d'origine del richiedente);

c)

interesse europeo del contenuto della ricerca, in termini di validità scientifica generale o di contenuto analitico applicato.

In caso di più progetti di validità e tecnica equivalente, verranno presi in considerazione in via prioritaria i progetti che presentano opportunità di ridurre le disparità di sviluppo scientifico e tecnico tra gli Stati membri e pertanto di contribuire alla coesione economica e sociale della Comunità.

4. Gli argomenti di ricerca sono, tra altri, i seguenti:

i) il programma relativo al mercato interno comunitario e i problemi di analisi microeconomica, comprese l'organizzazione industriale e la politica normativa in campo economico (ad esempio norme);

ii) l'economica dell'integrazione europea, ivi inclusi i problemi delle relazioni regionali Nord-Sud all'interno dell'Europa;

iii) i fattori di espansione economica nell'Europa occidentale, compresi i fattori dinamici quali la tecnologia d'avanguardia e l'innovazione e i relativi vincoli quali i problemi in materia di ambiente;

iv) i problemi di fondo dei sistemi monetari e il coordinamento della politica macroeconomica e fiscale;

v) i problemi di politica commerciale e il ruolo dell'Europa occidentale nella ripartizione internazionale del lavoro;

vi) i problemi in materia di occupazione, sanità e politica sociale che presentano caratteristiche alquanto differenti in Europa occidentale rispetto agli Stati Uniti e al Giappone;

vii) i problemi di metodologia e di modellazione in relazione agli argomenti succitati o comunque di interesse fondamentale, l'elaborazione di concetti statistici e di adeguati indicatori tecnici, sociali ed economici nonché modelli economici più precisi.

ALLEGATO B

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Articolo 1

L'importo stimato necessario per l'attuazione del programma SPES è pari a 6 000 000 di ecu.

Articolo 2

Il contributo finanziario della Svizzera stimato necessario per l'esecuzione del programma SPES è pari a

230 400 ecu.

Articolo 3

La ripartizione annua indicativa degli impegni e del contributo finanziario della Svizzera è riportata alla tabella seguente.>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO C

MODALITÀ DI FINANZIAMENTO

Articolo 1

Il presente allegato definisce le modalità di finanziamento per la Svizzera, di cui all'articolo 2 dell'accordo.

Articolo 2

All'inizio di ogni anno o al momento di una revisione del programma SPES che comporti un aumento dell'importo stimato necessario per la sua attuazione, la Commissione rivolge alla Svizzera una richiesta di fondi corrispondenti al contributo di questa alla copertura delle spese previste dall'accordo.

Tale contributo è espresso in ecu ed in divisa svizzera; la composizione dell'ecu è definita dal regolamento (CEE) n. 3180/78 del Consiglio. Il valore in valuta svizzera del contributo in ecu viene determinato alla data della richiesta di fondi.

La Svizzera versa il proprio contributo per la copertura delle spese annue previste dall'accordo all'inizio di ogni anno e, al più tardi, entro tre mesi dalla data dell'invio della relativa richiesta di fondi. In caso di ritardo nel versamento del suo contributo, la Svizzera è tenuta a pagare gli interessi ad un tasso corrispondente al tasso di sconto più elevato applicato negli Stati membri della Comunità alla data ultima prevista per detto versamento. Tale tasso viene maggiorato dello 0,25 % per ogni mese di ritardo.

Il tasso maggiorato viene applicato all'intero periodo di ritardo; gli interessi di mora sono tuttavia esigibili soltanto se il versamento viene effettuato con un ritardo superiore a tre mesi dalla data di invio della richiesta di fondi da parte della Commissione.

Articolo 3

Le somme versate dalla Svizzera vengono iscritte a credito del programma SPES a titolo di entrate di bilancio imputate alla corrispondente voce nello stato delle entrate del bilancio generale delle Comunità europee.

Articolo 4

Per la gestione degli stanziamenti è applicabile il regolamento finanziario vigente per il bilancio generale delle Comunità europee.

Articolo 5

Al termine di ogni anno viene redatto e trasmesso alla Svizzera, per informazione, un estratto degli stanziamenti e delle spese per il programma SPES.

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