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Document 31991D0057
91/57/EEC: Commission Decision of 24 January 1991 concerning the extension of the financial contribution by the Community for continuation of eradication of contagious bovine pleuropneumonia in Italy (Only the Italian text is authentic)
91/57/CEE: Decisione della Commissione del 24 gennaio 1991 relativa alla proroga della partecipazione finanziaria della Comunità al proseguimento dell'eradicazione della pleuropolmonite essudativa contagiosa dei bovini in Italia (Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)
91/57/CEE: Decisione della Commissione del 24 gennaio 1991 relativa alla proroga della partecipazione finanziaria della Comunità al proseguimento dell'eradicazione della pleuropolmonite essudativa contagiosa dei bovini in Italia (Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)
GU L 35 del 7.2.1991, p. 31–32
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 31/03/1991
91/57/CEE: Decisione della Commissione del 24 gennaio 1991 relativa alla proroga della partecipazione finanziaria della Comunità al proseguimento dell'eradicazione della pleuropolmonite essudativa contagiosa dei bovini in Italia (Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)
Gazzetta ufficiale n. L 035 del 07/02/1991 pag. 0031 - 0032
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 24 gennaio 1991 relativa alla proroga della partecipazione finanziaria della Comunità al proseguimento dell'eradicazione della pleuropolmonite essudativa contagiosa dei bovini in Italia (Il testo in lingua italiana è il solo facente fede) (91/57/CEE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 4 e l'articolo 4, considerando che più focolai di pleuropolmonite essudativa contagiosa dei bovini (PPCB) si sono manifestati in Italia nell'ottobre 1990; che, in conseguenza di tale situazione, la Commissione ha adottato la decisione 91/46/CEE (2); considerando che nuovi focolai di pleuropolmonite essudativa contagiosa dei bovini si sono manifestati in Italia; che l'insorgenza di questa epizoozia costituisce un grave pericolo per il patrimonio bovino della Comunità; che occorre pertanto proseguire la lotta contro tale malattia in Italia; considerando che, per garantire l'esito di questa lotta, è necessario adottare misure idonee; che le autorità italiane si sono impegnate a rispettare tali misure; considerando che sono stati intrapresi a livello comunitario studi scientifici volti ad armonizzare le disposizioni in materia di diagnosi della pleuropolmonite essudativa contagiosa dei bovini; che la presente decisione potrà essere rivista in funzione del progresso delle conoscenze scientifiche; considerando che sono state soddisfatte le condizioni per la partecipazione finanziaria della Comunità ai sensi della decisione 90/424/CEE; considerando che le misure contemplate nella presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 L'Italia può ottenere un contributo finanziario della Comunità per i focolai di pleuropolmonite contagiosa essudativa dei bovini manifestatisi tra il 1° novembre 1990 e il 31 marzo 1991. Il contributo finanziario della Comunità, definito all'articolo 4, sarà concesso a condizione che l'Italia ottemperi alle disposizioni della presente decisione. Articolo 2 Agli effetti della presente decisione, si intende per: 1) azienda: un'azienda agricola oppure un'azienda commerciale soggetta a controllo ufficiale, situata in territorio italiano, nella quale vengano regolarmente tenuti o allevati animali della specie bovina destinati alla riproduzione, alle vendita o alla macellazione; 2) zona infetta: una zona di almeno 3 km di diametro, circondante un'azienda nella quale, secondo le risultanze ufficiali, è stato diagnosticato un focolaio di pleuropolmonite essudativa contagiosa dei bovini o un'azienda in rapporto epizooziologico con un focolaio; 3) prova sierologica: la reazione di fissazione del complemento (metodo Campbell e Turner modificato); 4) caso: un animale che reagisca positivamente alla prova sierologica - reazione confermata dal laboratorio di riferimento - e/o che presenti all'ispezione post mortem, le lesioni patologiche della pleuropolmonite essudativa contagiosa dei bovini, e/o in cui sia stato isolato il Mycoplasma mycoides, sottospecie mycoides (biotipo in piccole colonie); 5) reattivi: animali che reagiscono ad una prova sierologica. Articolo 3 Le autorità centrali italiane adottano: 1) provvedimenti per l'eliminazione dei focolai di pleuropolmonite essudativa contagiosa dei bovini, intesi in particolare a: a) rendere obbligatoria la notifica di tutti i focolai sospetti ed accertati di pleuropolmonite essudativa contagiosa dei bovini; b) predisporre specifiche indagini epizooziologiche per l'individuazione delle aziende infette e, in particolare, per lo svolgimento di un'esame sierologico completo; c) dichiarare le zone infette; 2) provvedimenti per l'eliminazione dei focolai di pleuropolmonite contagiosa dei bovini, intesi in particolare a: a) - vietare gli spostamenti dei bovini presenti nelle aziende in cui sono stati riscontrati animali reattivi, fuorché per l'abbattimento immediato sotto controllo ufficiale, finché tutti i bovini di età superiore a 12 mesi, presenti nella zona interessata, non abbiano reagito negativamente a 3 prove consecutive eseguite ad intervalli di almeno 3 settimane; - se le reazioni positive sono in numero ridotto, si può decidere di sacrificare uno o più reattivi; una diagnosi definitiva potrà essere effettuata mediante esame post mortem e/o indagine in laboratorio; b) vietare gli spostamenti dei bovini presenti nelle zone infette, fuorché per l'abbattimento immediato sotto controllo ufficiale, finché tutti i bovini di età superiore a 12 mesi, presenti in tali zone, non abbiano reagito negativamente a 3 prove consecutive eseguite ad intervalli di almeno 3 settimane; c) abbattere tutti i bovini presenti nelle aziende in cui si sono manifestati numerosi casi; d) sottoporre a prova sierologica tutti i bovini presenti nella zona infetta; e) autorizzare l'abbattimento di bovini conformemente al disposto della lettera a), secondo trattino, e della lettera c), sotto controllo ufficiale, presso macelli appositamente designati dalle autorità centrali italiane, immediatamente dopo la notifica ufficiale, al proprietario o ad altra persona responsabile dei risultati delle prove o indagini. Fatta salva la direttiva 64/433/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di carni fresche (3), le carni dei suddetti animali possono essere immesse in commercio a condizione che le ispezioni sanitarie ante mortem e post mortem non abbiano rivelato alterazioni tali da rendere le carcasse o le interiora inadatte al consumo umano; f) versare senza indugio un congruo indennizzo ai proprietari dei bovini abbattuti in forza della lettera a), secondo trattino, e della lettera c); g) ordinare la pulizia e la disinfezione delle aziende dopo l'abbattimento dei bovini; 3) le seguenti misure comuni: a) divieto dei trattamenti terapeutici e della somministrazione di vaccini contro la pleuropolmonite essudativa contagiosa dei bovini; b) istituzione di un sistema d'identificazione di tutti i bovini sul territorio nazionale, che permetta di rintracciare in qualsiasi momento la regione e l'azienda d'origine; c) registrazione delle aziende in cui viene praticato l'allevamento di bovini; d) controllo degli spostamenti di bovini; e) informazioni e sensibilizzazione dei veterinari in merito alle modalità di attuazione dei provvedimenti; in particolare, i materiali con lesioni sospette devono essere fatti analizzare presso un laboratorio di riferimento; f) notifica alla Commissione e agli Stati membri del numero dei reattivi, dei casi e dei focolai riscontrati, nonché dei numeri di aziende in cui sono stati individuati animali reattivi. Articolo 4 La Comunità eroga un contributo finanziario: - pari al 50 % dei costi sostenuti dall'Italia per indennizzare i proprietari per l'abbattimento e, se del caso, la distruzione dei bovini e prodotti a base di bovini; - pari al 50 % dei costi sostenuti dall'Italia per le operazioni di pulizia, disinfezione e disinfestazione delle aziende e delle attrezzature; - pari al 50 % dei costi sostenuti dall'Italia per indennizzare i proprietari per la distruzione di mangimi e delle attrezzature contaminati. Articolo 5 Il contributo finanziario della Comunità è concesso dietro presentazione dei necessari documenti giustificativi. Articolo 6 La Repubblica Italiana è destinataria della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 24 gennaio 1991. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 224 del 18. 9. 1990, pag. 19. (2) GU n. L 23 del 29. 1. 1991, pag. 34. (3) GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 2012/64.