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Document 31990R3734

    REGOLAMENTO ( CEE ) N. 3734/90 DEL CONSIGLIO, DEL 14 DICEMBRE 1990, RECANTE APERTURA DI CONTINGENTI TARIFFARI PER L' IMPORTAZIONE, NELLA PARTE DELLA SPAGNA COMPRESA NEL TERRITORIO DOGANALE DELLA COMUNITA, DI TALUNI PRODOTTI DELLA PESCA ORIGINARI DELLE ISOLE CANARIE O DI CEUTA E MELILLA ( 1991 )

    GU L 363 del 27.12.1990, p. 28–38 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1991

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1990/3734/oj

    31990R3734

    REGOLAMENTO ( CEE ) N. 3734/90 DEL CONSIGLIO, DEL 14 DICEMBRE 1990, RECANTE APERTURA DI CONTINGENTI TARIFFARI PER L' IMPORTAZIONE, NELLA PARTE DELLA SPAGNA COMPRESA NEL TERRITORIO DOGANALE DELLA COMUNITA, DI TALUNI PRODOTTI DELLA PESCA ORIGINARI DELLE ISOLE CANARIE O DI CEUTA E MELILLA ( 1991 )

    Gazzetta ufficiale n. L 363 del 27/12/1990 pag. 0028 - 0038


    REGOLAMENTO (CEE) N. 3734/90 DEL CONSIGLIO del 14 dicembre 1990 recante apertura di contingenti tariffari per l'importazione, nella parte della Spagna compresa nel territorio doganale della Comunità, di taluni prodotti della pesca originari delle isole Canarie o di Ceuta e Melilla (1991)

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 3 del protocollo n. 2 ad esso allegato,

    vista la proposta della Commissione,

    considerando che in virtù dell'articolo 3 del protocollo n. 2

    i prodotti figuranti nell'allegato, originari delle isole Canarie o di Ceuta e Melilla, beneficiano all'importazione nella parte della Spagna compresa nel territorio doganale della Comunità dell'esenzione dai dazi all'importazione entro i limiti di contingenti tariffari annuali; che tale preferenza tariffaria è applicabile solo ai prodotti per i quali sono state effettuate importazioni negli anni 1982, 1983 e 1984; che i volumi contingentali, calcolati secondo le disposizioni del suddetto articolo 3, ammontano a:

    - 17 596 tonnellate per i prodotti dei codici NC ex 0301, ex 0302, ex 0303 e ex 0304 della nomenclatura combinata,

    - 596 tonnellate per i prodotti del codice NC ex 0305,

    - 21 387 tonnellate per taluni prodotti dei codici NC ex 0306 e ex 0307,

    - 10 007 tonnellate per i prodotti dei codici NC da 1604 11 00 a 1604 30 90,

    - 27 483 tonnellate per i prodotti del codice NC 2301 20 00;

    che non esistono importazioni per quanto riguarda gli altri prodotti;

    considerando che conformemente all'atto di adesione i prodotti importati nella parte della Spagna compresa nel territorio doganale della Comunità non vi possono essere considerati in libera pratica ai sensi dell'articolo 10 del trattato, se sono rispediti in un altro Stato membro,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991, i dazi doganali applicabili all'importazione, nella parte della Spagna compresa nel territorio doganale della Comunità dei prodotti elencati nell'allegato, originari delle isole Canarie, di Ceuta e Melilla, sono sospesi ai livelli e nei limiti di contingenti tariffari indicati a lato.

    2. I prodotti importati nella parte della Spagna compresa nel territorio doganale della Comunità nel quadro dei contingenti tariffari non possono essere considerati in libera pratica ai sensi dell'articolo 10 del trattato, se essi vengono rispediti in un altro Stato membro.

    3. I prodotti oggetto del presente articolo possono essere ammessi al beneficio dei contingenti tariffari soltanto se, al momento della loro presentazione alle autorità incaricate delle formalità di importazione nella parte della Spagna compresa nel territorio doganale della Comunità, qualunque sia lo stato della loro presentazione, sono presentati in imballaggi recanti l'indicazione chiaramente visibile e perfettamente leggibile:

    - della menzione «Origine: isole Canarie» o «Origine: Ceuta e Melilla» oppure la traduzione in un'altra lingua ufficiale della Comunità, stampata in lettere latine di un'altezza di almeno 20 millimetri;

    - del peso netto, in chilogrammi, di pesce contenuto negli imballaggi.

    Inoltre, le derrate alimentari preimballate, del codice NC 1604 della nomenclatura combinata, devono contenere su ciascun imballaggio immediato, in maniera da essere facilmente visibile, chiaramente leggibile e indelebile la menzione «Fabbricato nelle isole Canarie», o «Fabbricato a Ceuta e Melilla», oppure la traduzione in un'altra lingua ufficiale della Comunità.

    Tuttavia, l'individuazione delle farine, delle polveri e degli agglomerati in forma di pellets, di pesci o di crostacei e di molluschi, del codice NC ex 2301 20 00, originari delle isole Canarie, viene effettuata sulla scorta dei documenti che l'importatore dovrà mettere a disposizione delle suddette autorità.

    Il presente paragrafo è applicabile fatte salve le norme specifiche previste nel regolamento (CEE) n. 103/76 del Consiglio, del 19 gennaio 1976, che stabilisce norme comuni di commercializzazione per alcuni pesci freschi o refrigerati (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 33/89 (2), nonché nel regolamento (CEE) n. 104/76 del Consiglio, del 19 gennaio 1976, che stabilisce norme comuni di commercializzazione per i gamberetti grigi (Crangon crangon), i granchi di mare (Cancer pagurus) e gli scampi (Nephrops norvegicus) (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4213/88 (4).

    Articolo 2

    1. Lo Stato membro interessato garantisce agli importatori dei prodotti in questione il libero accesso ai contingenti indicati nell'articolo 1.

    2. Lo Stato membro interessato procede all'imputazione dei prodotti in questione sui contingenti tariffari a mano a mano che tali prodotti sono presentati in dogana accompagnati da una dichiarazione di immissione in libera pratica.

    3. Il grado di esaurimento dei contingenti tariffari viene rilevato in base alle importazioni imputate nelle condizioni definite al paragrafo 2.

    Articolo 3

    A richiesta della Commissione, lo Stato membro interessato la informa delle importazioni effettivamente imputate sui contingenti tariffari.

    Articolo 4

    Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1991.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 14 dicembre 1990.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    O. MAMMÌ

    (1) GU n. L 20 del 28. 1. 1976, pag. 29.

    (2) GU n. L 5 del 7. 1. 1989, pag. 18.

    (2) GU n. L 20 del 28. 1. 1976, pag. 35.

    (2) GU n. L 370 del 31. 12. 1988, pag. 33.

    ALLEGATO

    >SPAZIO PER TABELLA>

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