Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31990H0543

    90/543/CEE: Raccomandazione del Consiglio, del 9 ottobre 1990, relativa all'introduzione coordinata nella Comunità di un servizio pubblico paneuropeo di radioavviso terrestre

    GU L 310 del 9.11.1990, p. 23–27 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/1990/543/oj

    31990H0543

    90/543/CEE: Raccomandazione del Consiglio, del 9 ottobre 1990, relativa all'introduzione coordinata nella Comunità di un servizio pubblico paneuropeo di radioavviso terrestre

    Gazzetta ufficiale n. L 310 del 09/11/1990 pag. 0023 - 0027


    *****

    RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO

    del 9 ottobre 1990

    relativa all'introduzione coordinata nella Comunità di un servizio pubblico paneuropeo di radioavviso terrestre

    (90/543/CEE)

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

    vista la proposta della Commissione (1),

    visto il parere del Parlamento europeo (2),

    visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

    considerando che con la raccomandazione 84/549/CEE (4) il Consiglio auspica l'introduzione di servizi sulla base di un approccio comune armonizzato nel settore delle telecomunicazioni;

    considerando che le risorse offerte dalle moderne reti di telecomunicazioni devono essere sfruttate appieno ai fini dello sviluppo economico della Comunità;

    considerando che il radioavviso costituisce un metodo di comunicazione particolarmente efficiente per inviare avvisi e/o messaggi agli utenti nel corso dei loro spostamenti;

    considerando che i sistemi pubblici di radioavviso terrestre attualmente in funzione nella Comunità generalmente non consentono alle persone che si spostano all'interno della Comunità di usufruire dei vantaggi offerti dai servizi di radioavviso e dai mercati su scala europea;

    considerando che l'Istituto europeo delle norme per le telecomunicazioni (ETSI) ha incaricato il Comitato tecnico (PS) di specificare tutti gli aspetti inerenti ad un sistema pubblico di radioavviso denominato European Radio Messaging System (ERMES);

    considerando che l'introduzione di ERMES le cui specifiche sono definite dall'ETSI, fornirà un'opportunità unica per porre in essere un servizio di radioavviso veramente paneuropeo;

    considerando che una politica coordinata per l'introduzione di un servizio pubblico paneuropeo di radioavviso terrestre renderà possibile realizzare un mercato europeo dei terminali mobili (ricevitori per radioavviso) in grado di determinare, in virtù delle sue dimensioni, delle sue caratteristiche di servizio e dei suoi costi, le condizioni di sviluppo necessarie per consentire alle imprese di mantenere ed affermare la propria presenza sul mercato mondiale;

    considerando che è essenziale garantire una larga presenza di apparecchi del tipo a scansione di frequenze;

    considerando che occorre garantire l'accesso senza restrizioni ai servizi di radioavviso e la libera circolazione dei ricevitori attraverso la Comunità;

    considerando che in questo contesto si deve rispettare la legislazione comunitaria, ed in particolare le norme in materia di concorrenza;

    considerando che l'attuazione della direttiva 86/361/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, concernente la prima fase del reciproco riconoscimento dell'omologazione delle apparecchiature terminali di telecomunicazione (5) apporta un contributo significativo al conseguimento di questo obiettivo;

    considerando che è opportuno prendere in considerazione la direttiva 83/189/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (1), nonché la decisione 87/95/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativa alla normalizzazione nel settore delle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni (2);

    considerando che è opportuno sfruttare il potenziale degli strumenti finanziari della Comunità allo scopo di promuovere lo sviluppo dell'infrastruttura comunitaria nel campo delle telecomunicazioni;

    considerando che occorre tenere conto della raccomandazione 87/371/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1987, relativa all'introduzione coordinata del servizio pubblico digitale cellulare paneuropeo di radiotelefonia mobile terrestre nella Comunità (3), che precisa l'opportunità di dedicare particolare attenzione alla necessità impellente di servizi paneuropei di comunicazioni terrestri per determinati utenti e che la Commissione presenterà in avvenire altre proposte nel settore della radiotelefonia mobile, compresi i sistemi di radioavviso;

    considerando che nel seguito del testo sono denominate « amministrazioni delle telecomunicazioni » le pubbliche amministrazioni delle telecomunicazioni, gli enti privati riconosciuti e gli altri operatori autorizzati che gestiscono ed offrono servizi pubblici di telecomunicazioni mobili;

    considerando che il Gruppo di alti funzionari delle telecomunicazioni (SOG-T) ha espresso un parere favorevole fondato sulla relazione particolareggiata redatta dal Gruppo analisi e previsioni (GAP), che fornisce una base strategica per lo sviluppo dei sistemi mobili di telecomunicazioni pubbliche nella Comunità per consentire agli utenti europei di comunicare in modo efficiente ed economico nel corso dei propri spostamenti;

    considerando che sono stati espressi pareri favorevoli su tale relazione da parte delle amministrazioni delle telecomunicazioni, della Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e telecomunicazioni (CEPT) e dei costruttori di apparecchiature per telecomunicazioni negli Stati membri;

    considerando che le misure in programma consentiranno di sfruttare pienamente nella Comunità i vantaggi economici ed il potenziale di mercato in rapido aumento di un servizio pubblico di radioavviso;

    considerando che il trattato non ha previsto, per l'applicazione della presente raccomandazione, altri poteri d'azione, oltre a quelli dell'articolo 235,

    RACCOMANDA:

    1. che le amministrazioni delle telecomunicazioni provvedano ad attuare, nel dovuto rispetto della legislazione comunitaria, le raccomandazioni particolareggiate che figurano nell'allegato relative all'introduzione coordinata nella Comunità di un servizio pubblico paneuropeo di radioavviso terrestre. Ai fini della presente raccomandazione, per « servizio pubblico paneuropeo di radioavviso terrestre » si intende un servizio pubblico di radioavviso, basato su infrastrutture ubicate sulla terraferma, fornito in ciascuno degli Stati membri e rispondente ad una specifica comune, che consenta alle persone che lo desiderino d'inviare e/o ricevere un avviso e/o messaggi numerici o alfanumerici in qualunque località della Comunità coperta dal servizio stesso;

    2. che le amministrazioni delle telecomunicazioni proseguano l'attività di cooperazione nell'ambito della CEPT con la partecipazione degli industriali e degli utenti in seno all'ETSI, in particolare per quanto riguarda gli obiettivi ed il calendario indicati nell'allegato per la piena definizione delle specifiche e per l'entrata in servizio del sistema pubblico paneuropeo di radioavviso terrestre;

    3. che le amministrazioni delle telecomunicazioni programmino un'evoluzione graduale dai sistemi pubblici di radioavviso già esistenti vers il sistema pubblico paneuropeo di radioavviso terrestre così da garantire una transizione tale da soddisfare le esigenze degli utenti, e gli interessi delle amministrazioni delle telecomunicazioni e dei costruttori;

    4. che i governi e le amministrazioni delle telecomunicazioni degli Stati membri portino a termine gli interventi di natura tecnica miranti a rendere disponibili i mezzi per inoltrare e trattare le chiamate cosicché, entro il 31 dicembre 1992 al più tardi, messaggi acustici, numerici o alfanumerici possano venire inviati da qualsiasi località della Comunità ad un ricevitore per radioavviso che si trovi in un punto qualunque dell'area coperta dal servizio ERMES;

    5. che nel quadro dell'applicazione delle direttive esistenti la Commissione prenda iniziative idonee ad incoraggiare la definizione completa delle specifiche e la realizzazione del sistema pubblico paneuropeo di radioavviso terrestre rispettando il calendario che figura nell'allegato;

    6. che gli strumenti finanziari della Comunità tengano conto della presente raccomandazione nell'ambito dei loro interventi, in particolare per quanto riguarda gli investimenti in conto capitale richiesti per realizzare l'infrastruttura del sistema pubblico paneuropeo di radioavviso terrestre;

    7. che le amministrazioni delle telecomunicazioni elaborino e firmino entro il mese di luglio 1990 un memorandum d'intesa in merito alla realizzazione del sistema pubblico paneuropeo di radioavviso terrestre;

    8. che a partire dalla fine del 1990 i governi degli Stati membri informino la Commissione, alla fine di ogni anno, in merito alle misure prese ed ai problemi incontrati nell'attuare la presente raccomandazione. Il progredire dei lavori verrà esaminato dalla Commissione e dal Gruppo di alti funzionari delle telecomunicazioni (SOG-T); che il Parlamento sia periodicamente informato al riguardo.

    Fatto a Lussemburgo, addì 9 ottobre 1990.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    P. ROMITA

    (1) GU n. C 43 del 23. 2. 1990, pag. 6.

    (2) GU n. C 15 del 22. 1. 1990, pag. 87.

    (3) GU n. C 298 del 27. 11. 1989, pag. 27.

    (4) GU n. L 298 del 16. 11. 1984, pag. 49.

    (5) GU n. L 217 del 5. 8. 1986, pag. 21.

    (1) GU n. L 109 del 26. 4. 1983, pag. 8.

    (2) GU n. L 36 del 7. 2. 1987, pag. 31.

    (3) GU n. L 196 del 17. 7. 1987, pag. 81.

    ALLEGATO

    ANALISI DEI PRESUPPOSTI NECESSARI PER L'INTRODUZIONE COORDINATA NELLA COMUNITÀ DI UN SERVIZIO PUBBLICO PANEUROPEO DI RADIOAVVISO TERRESTRE

    1. REQUISITI GENERALI

    Il futuro sistema pubblico paneuropeo di radioavviso dovrà rispondere ai seguenti requisiti generali:

    - risultare idoneo ad operare nella banda di frequenza compresa tra 169,4 MHz e 169,8 MHz con canali radio da 25 kHz;

    - consentire un aumento del numero di utenti che possono usufruire del servizio di radioavviso per singola zona geografica e unità dello spettro di frequenze lasciando immutata la qualità del servizio rispetto a sistemi basati sul codice CCIR per il radioavviso n. 1 (POCSAG), nell'ipotesi che le proporzioni tra messaggi acustici, numerici ed alfanumerici rimangano invariate;

    - consentire un accesso agevole tramite PSTN, PSS, terminali Videotex, telex ed altre forme d'accesso diretto quali ad esempio l'ISDN;

    - consentire il funzionamento simultaneo di due o più sistemi indipendenti nella stessa zona geografica e di diversi sistemi indipendenti in zone in cui si incontrano i confini di più paesi.

    Andranno rese disponibili infrastrutture che consentano ad un utente che intenda accedere al sistema di effettuare una chiamata da qualunque zona della Comunità coperta dal servizio nel modo più agevole e economico.

    2. SCELTA DEL SOTTOSISTEMA RADIO

    Già adesso è disponibile in Europa una considerevole esperienza nella progettazione, fabbricazione ed utilizzazione di sistemi pubblici di radioavviso. Gran parte di questa esperienza deriva dal successo conseguito da fabbricanti ed amministrazioni delle telecomunicazioni nello sviluppare e sfruttare il codice europeo di radioavviso POCSAG (attualmente denominato codice CCIR per radioavviso n. 1). Le esperienze e le conoscenze così accumulate dovrebbero consentire di selezionare con rapidità un idoneo sottosistema radio per il sistema paneuropeo di radioavviso. In base alle attività in corso in ambito ETSI le specifiche del sistema andrebbero decise entro il giugno 1990. La specifica relativa al sottosistema radio copre il metodo di modulazione, la codifica dei canali, la struttura del sistema radio e la struttura del codice radio d'identificazione (RIC - Radio identity code).

    3. DEFINIZIONE DELLA SPECIFICA PER IL RICEVITORE

    La specifica riguardante il ricevitore coprirà le prestazioni radio, i servizi, le infrastrutture e le caratteristiche fisiche e dovrebbe essere pronta nella sua forma definitiva entro il giugno 1990. Tuttavia l'ottimizzazione e la produzione dei prototipi di ricevitori dovrebbero avere inizio in concomitanza con la decisione sul sottosistema radio (settembre 1989), così da poter disporre di un lungo periodo per sperimentare e produrre le apparecchiature prima che il servizio venga inaugurato nel dicembre 1992 al più tardi. Questo inizio anticipato della fase di sviluppo dovrebbe essere garantito dalla stretta collaborazione dell'industria alla specifica del sistema, in particolare presso l'ETSI.

    4. REALIZZAZIONE DEL SISTEMA

    Le amministrazioni delle telecomunicazioni avranno la responsabilità di realizzare il sistema di radioavviso nei loro paesi. Su ogni rete nazionale si svolgerà in prevalenza traffico nazionale, ma le modalità di realizzazione del sistema dovrebbero consentirne la massima « trasferibilità ». Inoltre la specifica del sistema dovrebbe conferirgli flessibilità sufficiente a consentire di offrire il servizio in condizioni economiche in area tanto di bassa quanto di altissima densità di traffico. Perché il servizio possa avere inizio il 31 dicembre 1992 al più tardi la specifica del sistema dovrà essere portata a termine entro il giugno 1990.

    Nella specifica del sistema dovranno rientrare le modalità d'accesso al sistema, l'inoltro e l'elaborazione delle chiamate la struttura di numerazione e la specifica di un organo di comando per la rete di radioavviso.

    5. SERVIZI ED INFRASTRUTTURE PER I QUALI IL SISTEMA PANEUROPEO DI RADIOAVVISO DEFINISCE LE SPECIFICHE E FORNISCE UN SUPPORTO

    Le specifiche relative a servizi ed infrastrutture dovrebbero essere pienamente definite entro il dicembre 1989 e rientrare in due categorie: servizi ed infrastrutture minimi e servizi ed infrastrutture supplementari.

    Servizi e infrastrutture minimi

    I servizi e le infrastrutture minimi sono quelli che debbono essere disponibili in ogni sistema nazionale e di conseguenza nell'intero sistema paneuropeo. Servizi ed infrastrutture supplementari

    I servizi e le infrastrutture supplementari sono quelli che debbono essere forniti in condizioni di libera concorrenza, considerate le modalità nazionali di realizzazione dei servizi stessi. Il fatto di non fornire un servizio od un'infrastruttura supplementare non dovrebbe influenzare in alcun modo il funzionamento del servizio paneuropeo di base. La fornitura di un servizio o di un'infrastruttura supplementare nel quadro di un sistema nazionale non dovrà aumentare il costo del servizio minimo in quello stesso sistema né richiedere un aumento della funzionalità o dei costi di altri sistemi nazionali.

    6. CONSIDERAZIONI RELATIVE ALLE TARIFFE

    I principi della tariffazione per il sistema europeo debbono essere definiti tenendo conto delle norme previste dal trattato in materia di concorrenza, delle norme di tariffazione tra esercenti nazionali in relazione all'abbonato itinerante e delle implicazioni tecniche per la rete. Le amministrazioni dovrebbero fare in modo di garantire che il costo di utenza del futuro servizio di radioavviso non sia superiore al costo dei servizi analoghi esistenti.

    7. COPERTURA GEOGRAFICA

    Non appena possibile e compatibilmente con le strategie commerciali, le amministrazioni nazionali dovranno studiare gli obiettivi prioritari in termini di copertura geografica per incoraggiare un massimo di domanda paneuropea di traffico.

    Il sistema pubblico paneuropeo di radioavviso andrà posto in servizio entro il 31 dicembre 1992, al più tardi, ed all'interno di ogni Stato membro la zona da esso coperta dovrebbe progressivamente ampliarsi secondo le modalità seguenti:

    - 31 dicembre 1992: inizio del servizio,

    - gennaio 1994: almeno il 25 % della popolazione,

    - gennaio 1995: almeno il 50 % della popolazione,

    - gennaio 1997: almeno l'80 % della popolazione.

    8. REQUISITI SPECIFICI

    Bisognerà prendere in considerazione l'opportunità di conferire al sistema ERMES la capacità di visualizzare sul ricevitore le lettere di tutte le lingue ufficiali della Comunità, ove ciò sia possibile.

    Top