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Document 31990R3237

    REGOLAMENTO ( CEE ) N. 3237/90 DELLA COMMISSIONE, DELL' 8 NOVEMBRE 1990, CHE MODIFICA IL REGOLAMENTO ( CEE ) N. 3152/85 RECANTE MODALITA DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO ( CEE ) N. 1676/85 DEL CONSIGLIO, RELATIVO AL VALORE DELL' UNITA DI CONTO E AI TASSI DI CONVERSIONE DA APPLICARE NEL QUADRO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE

    GU L 310 del 9.11.1990, p. 18–18 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/01/1993

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1990/3237/oj

    31990R3237

    REGOLAMENTO ( CEE ) N. 3237/90 DELLA COMMISSIONE, DELL' 8 NOVEMBRE 1990, CHE MODIFICA IL REGOLAMENTO ( CEE ) N. 3152/85 RECANTE MODALITA DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO ( CEE ) N. 1676/85 DEL CONSIGLIO, RELATIVO AL VALORE DELL' UNITA DI CONTO E AI TASSI DI CONVERSIONE DA APPLICARE NEL QUADRO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE

    Gazzetta ufficiale n. L 310 del 09/11/1990 pag. 0018 - 0018


    *****

    REGOLAMENTO (CEE) N. 3237/90 DELLA COMMISSIONE

    dell'8 novembre 1990

    che modifica il regolamento (CEE) n. 3152/85 recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90 (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 3, e l'articolo 12,

    considerando che l'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1676/85 prevede la possibilità di fissare un tasso di conversione specifico per la conversione nella moneta nazionale di uno Stato membro degli importi espressi nella moneta di un paese terzo; che, per garantire l'uniformità a livello comunitario e semplificare la gestione amministrativa è opportuno stabilire che, di massima, per convertire i suddetti importi si utilizzano i tassi fissati dal regolamento (CEE) n. 1766/85 della Commissione, del 27 giugno 1985, relativo ai tassi di cambio da applicare per la determinazione del valore in dogana (3);

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei comitati di gestione interessati,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Nel regolamento (CEE) n. 3152/85 è inserito il seguente articolo:

    « Articolo 3 ter

    Fatte salve le misure adottate a norma dell'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1676/85, gli importi espressi nella moneta nazionale di un paese terzo sono convertiti nella moneta nazionale di uno Stato membro applicando il tasso di conversione fissato per la determinazione del valore in dogana. »

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, l'8 novembre 1990.

    Per la Commissione

    Ray MAC SHARRY

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

    (2) GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

    (3) GU n. L 168 del 28. 6. 1985, pag. 21.

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