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Document 31990R3228

    REGOLAMENTO ( CEE ) N. 3228/90 DEL CONSIGLIO, DEL 5 NOVEMBRE 1990, RECANTE APERTURA E MODALITA DI GESTIONE DI UN CONTINGENTE TARIFFARIO COMUNITARIO PER CERTE PREPARAZIONI E CONSERVE DI TONNI IN PROVENIENZA DAL PORTOGALLO ( 1991 )

    GU L 310 del 9.11.1990, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1991

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1990/3228/oj

    31990R3228

    REGOLAMENTO ( CEE ) N. 3228/90 DEL CONSIGLIO, DEL 5 NOVEMBRE 1990, RECANTE APERTURA E MODALITA DI GESTIONE DI UN CONTINGENTE TARIFFARIO COMUNITARIO PER CERTE PREPARAZIONI E CONSERVE DI TONNI IN PROVENIENZA DAL PORTOGALLO ( 1991 )

    Gazzetta ufficiale n. L 310 del 09/11/1990 pag. 0001 - 0002


    *****

    REGOLAMENTO (CEE) N. 3228/90 DEL CONSIGLIO

    del 5 novembre 1990

    recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per certe preparazioni e conserve di tonni in provenienza dal Portogallo (1991)

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 362,

    vista la proposta della Commissione,

    considerando che l'articolo 362 dell'atto di adesione prevede che, durante il periodo di soppressione progressiva dei dazi doganali tra la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 ed il Portogallo, le preparazioni e conserve di talune sardine, di tonni, di pesci del genere Euthynnus, di taluni sgombri e di pesci della specie Orcynopsis unicolor, dei codici NC ex 1604 13 10, ex 1604 20 50, 1604 14 10, 1604 19 30, 1604 20 70, 1604 15 10, 1604 19 50 ed ex 1604 20 50 in provenienza dal Portogallo possono essere importate nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 in esenzione da dazi doganali nell'ambito di contingenti tariffari comunitari annuali rispettivamente di 5 000 tonnellate, 1 000 tonnellate e 1 000 tonnellate;

    considerando che, a norma dei regolamenti (CEE) n. 3482/88 (1), (CEE) n. 839/88 (2) e (CEE) n. 1673/89 (3), i dazi doganali applicabili all'importazione nella Comunità, esclusa la Spagna, di preparazioni e conserve di pesci diversi dai tonni, in provenienza dal Portogallo, sono sospesi totalmente; che conviene dunque aprire, per il 1991 soltanto, il contingente tariffario comunitario previsto per tali preparazioni e conserve di tonni;

    considerando che occorre garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità a detto contingente nonché l'applicazione senza interruzione dell'aliquota prevista per detto contingente a tutte le importazioni dei prodotti in questione in ciascuno degli Stati membri, fino ad esaurimento del contingente; che occorre adottare le disposizioni necessarie per garantire una gestione comunitaria ed efficace di tale contingente tariffario, prevedendo per gli Stati membri la possibilità di prelevare sul volume contingentale le quantità necessarie corrispondenti alle importazioni realmente constatate; che tale modalità di gestione richiede una stretta collaborazione tra Stati membri e Commissione;

    considerando che, essendo il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato di Lussemburgo riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, qualsiasi operazione relativa alla gestione del contingente può essere effettuata da uno dei suoi membri,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Dal 1o gennaio al 31 dicembre 1991, il dazio doganale applicabile all'importazione nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 per i prodotti di seguito elencati, provenienti dal Portogallo, è sospeso totalmente nei limiti del contingente tariffario comunitario indicato a lato:

    1.2.3.4.5 // // // // // // Numero d'ordine // Codice NC (a) // Designazione delle merci // Volume contingentale (in t) // Dazi contingentali // // // // // // // // // // // // // Preparazioni e conserve di pesci: // // // 09.0502 // ex 1604 14 10 // - Tonni // 1 000 // esenzione // // ex 1604 20 70 // - Tonni // // // // // // //

    (a) Codici TARIC: 1604 14 10 * 10

    1604 20 70 * 10

    Articolo 2

    Il contingente tariffario di cui all'articolo 1 è gestito dalla Commissione che può prendere qualsiasi misura amministrativa utile per assicurarne la gestione efficace.

    Articolo 3

    Se un importatore presenta in uno Stato membro una dichiarazione di immissione in libera pratica la quale include una domanda di beneficio preferenziale per un prodotto oggetto del presente regolamento e se questa dichiarazione è accettata dalle autorità doganali, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di un quantitativo corrispondente a questo fabbisogno.

    Le domande di prelievo, con l'indicazione della data di accettazione della suddetta dichiarazione, devono essere trasmesse senza ritardo alla Commissione.

    I prelievi sono accordati dalla Commissione in funzione della data di accettazione delle dichirazioni di immissione in libera pratica, da parte delle autorità doganali dello Stato membro interessato, nella misura in cui il saldo disponibile lo permetta.

    Se uno Stato membro non utilizza i quantitativi prelevati, esso li riversa non appena possibile nel volume del contingente.

    L'assegnazione è fatta proporzionalmente alle domande, se i quantitativi richiesti sono superiori al saldo disponibile del volume del contingente. Gli Stati membri sono informati dalla Commissione dei prelievi effettuati.

    Articolo 4

    Ciascun Stato membro garantisce agli importatori delle merci in questione l'uguaglianza e la continuità di accesso al contingente nella misura in cui il saldo del volume contingentale lo consente.

    Articolo 5

    Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché sia rispettato il presente regolamento.

    Articolo 6

    Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1991.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 5 novembre 1990.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    C. VITALONE

    (1) GU n. L 306 dell'11. 11. 1988, pag. 1.

    (2) GU n. L 87 del 31. 3. 1988, pag. 1.

    (3) GU n. L 164 del 15. 6. 1989, pag. 1.

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