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Document 31990R3082
Commission Regulation (EEC) No 3082/90 of 24 October 1990 concerning the stopping of fishing for American plaice by vessels flying the flag of a Member State
REGOLAMENTO ( CEE ) N. 3082/90 DELLA COMMISSIONE, DEL 24 OTTOBRE 1990, RELATIVO ALLA SOSPENSIONE DELLA PESCA DELLA PASSERA CANADESE DA PARTE DELLE NAVI BATTENTI BANDIERA DI UNO STATO MEMBRO
REGOLAMENTO ( CEE ) N. 3082/90 DELLA COMMISSIONE, DEL 24 OTTOBRE 1990, RELATIVO ALLA SOSPENSIONE DELLA PESCA DELLA PASSERA CANADESE DA PARTE DELLE NAVI BATTENTI BANDIERA DI UNO STATO MEMBRO
GU L 295 del 26.10.1990, p. 31–31
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1990
REGOLAMENTO ( CEE ) N. 3082/90 DELLA COMMISSIONE, DEL 24 OTTOBRE 1990, RELATIVO ALLA SOSPENSIONE DELLA PESCA DELLA PASSERA CANADESE DA PARTE DELLE NAVI BATTENTI BANDIERA DI UNO STATO MEMBRO
Gazzetta ufficiale n. L 295 del 26/10/1990 pag. 0031 - 0031
REGOLAMENTO (CEE) N. 3082/90 DELLA COMMISSIONE del 24 ottobre 1990 relativo alla sospensione della pesca della passera canadese da parte delle navi battenti bandiera di uno Stato membro LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 2241/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3483/88 (2), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3, considerando che il regolamento (CEE) n. 4055/89 del Consiglio, del 19 dicembre 1989, che fissa, per il 1990, la possibialità di catture per alcune popolazioni o gruppi di popolazioni ittiche nella zona di regolamentazione definita dalla convenzione NAFO (3), prevede dei contingenti di passera canadese per il 1990; considerando che, ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di una riserva soggetta a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente ad esso assegnato; considerando che, secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di passera canadese nelle acque della zona NAFO 3LNO da parte di navi battenti bandiera di uno Stato membro o registrate in uno Stato membro hanno esaurito il contingente assegnato per il 1990, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Si ritiene che le catture di passera canadese nelle acque della zona NAFO 3LNO eseguite da parte di navi battenti bandiera di uno Stato membro o registrate in uno Stato membro abbiano esaurito il contingente assegnato alla Comunità per il 1990. La pesca della passera canadese nelle acque della zona NAFO 3LNO eseguita da parte di navi battenti bandiera di uno Stato membro o registrate in uno Stato membro è proibita, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 1990. Per la Commissione Manuel MARÍN Vicepresidente (1) GU n. L 207 del 29. 7. 1987, pag. 1. (2) GU n. L 306 dell'11. 11. 1988, pag. 2. (3) GU n. L 389 del 30. 12. 1989, pag. 67.