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Document 31990X0243
90/243/EEC: Council Estimate of 21 May 1990 concerning young male bovine animals weighing 300 kilograms or less and intended for fattening for the period 1 January to 31 December 1990
90/243/CEE: Bilancio estimativo del Consiglio del 21 maggio 1990 relativo ai giovani bovini maschi di peso pari o inferiore a 300 chilogrammi destinati all'ingrasso, per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 1990
90/243/CEE: Bilancio estimativo del Consiglio del 21 maggio 1990 relativo ai giovani bovini maschi di peso pari o inferiore a 300 chilogrammi destinati all'ingrasso, per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 1990
GU L 140 del 1.6.1990, p. 128–128
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1990
90/243/CEE: Bilancio estimativo del Consiglio del 21 maggio 1990 relativo ai giovani bovini maschi di peso pari o inferiore a 300 chilogrammi destinati all'ingrasso, per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 1990
Gazzetta ufficiale n. L 140 del 01/06/1990 pag. 0128 - 0128
***** BILANCIO ESTIMATIVO DEL CONSIGLIO del 21 maggio 1990 relativo ai giovani bovini maschi di peso pari o inferiore a 300 chilogrammi destinati all'ingrasso, per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 1990 (90/243/CEE) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 571/89 (2), in particolare l'articolo 13, vista la proposta della Commissione, ADOTTA IL PRESENTE BILANCIO ESTIMATIVO: Introduzione L'articolo 13, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 805/68 prevede che ogni anno, anteriormente al 1o dicembre, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, stabilisca un bilancio estimativo relativo ai giovani bovini maschi che possono essere importati in base al regime previsto dal suddetto articolo. Tale bilancio tiene conto sia delle disponibilità previste nella Comunità di giovani bovini destinati all'ingrasso, sia del fabbisogno degli allevatori comunitari. Inoltre, conformemente al suo articolo 31, nell'applicazione del regolamento precitato deve essere tenuto conto, parallelamente ed in modo adeguato, degli obiettivi degli articoli 39 e 110 del trattato. I Disponibilità comunitarie di giovani bovini Il presente bilancio si riferisce al periodo 1o gennaio - 31 dicembre 1990. Esso è stato elaborato sulla base degli elementi a disposizione della Commissione ed in funzione dello sviluppo prevedibile nel 1990 delle disponibilità e del fabbisogno di giovani bovini maschi destinati all'ingrasso nella Comunità. Tenuto conto del numero di femmine riproduttrici (vacche e giovenche) previsto per il 1990 (circa 35 350 000 capi), si prevedono, nel corso dello stesso anno, nascite di vitelli dell'ordine di 28 500 000 capi. La produzione nel corso dell'anno di vitelli maschi sarebbe quindi dell'ordine di 14 250 000 capi. II Fabbisogno comunitario Il numero di macellazioni di vitelli maschi previsto nel 1990, in base alle informazioni raccolte presso gli Stati membri, dovrebbe aggirarsi sui 3 800 000 capi. Il numero di animali maschi destinati ad essere macellati, come buoi, manzi ingrassati, nonché torelli destinati alla riproduzione dovrebbe aggirarsi su 10 648 000 capi. Tenuto conto delle indicazioni fornite dagli Stati membri e delle previsioni che precedono, è da prevedere che nel 1990 il fabbisogno degli allevatori comunitari di giovani bovini maschi da ingrasso sarà di 10 648 000 capi. Ne risulta che il fabbisogno globale della Comunità di vitelli maschi sarà nel 1990 di 14 448 000 capi. Questo fabbisogno potrà essere soddisfatto soltanto in parte dalle disponibilità comunitarie di detti animali che saranno dell'ordine di 14 250 000 capi. Il prevedibile disavanzo comunitario per il 1990 di vitelli maschi da ingrasso può dunque essere stimato a circa 198 000 capi. Conclusioni Il bilancio estimativo dei giovani bovini maschi di peso pari o inferiore a 300 chilogrammi destinati all'ingrasso e che possono essere importati nel 1990 nel quadro del regime di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 805/68 è fissato a 198 000 capi. Fatto a Bruxelles, addì 21 maggio 1990. Per il Consiglio Il Presidente M. O'KENNEDY (1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24. (2) GU n. L 61 del 4. 3. 1989, pag. 43.