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Document 31990R1491
Commission Regulation (EEC) No 1491/90 of 31 May 1990 implementing promotional and publicity measures in respect of milk and milk products in Portugal
REGOLAMENTO (CEE) N. 1491/90 DELLA COMMISSIONE del 31 maggio 1990 relativo all'incentivazione di azioni promozionali e pubblicitarie nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari in Portogallo
REGOLAMENTO (CEE) N. 1491/90 DELLA COMMISSIONE del 31 maggio 1990 relativo all'incentivazione di azioni promozionali e pubblicitarie nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari in Portogallo
GU L 140 del 1.6.1990, p. 106–108
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 01/10/1991
REGOLAMENTO (CEE) N. 1491/90 DELLA COMMISSIONE del 31 maggio 1990 relativo all'incentivazione di azioni promozionali e pubblicitarie nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari in Portogallo
Gazzetta ufficiale n. L 140 del 01/06/1990 pag. 0106 - 0108
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 1491/90 DELLA COMMISSIONE del 31 maggio 1990 relativo all'incentivazione di azioni promozionali e pubblicitarie nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari in Portogallo LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo e, in particolare, l'articolo 257, paragrafo 1, visto il regolamento (CEE) n. 1079/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo ad un prelievo di corresponsabilità ed a misure destinate ad ampliare i mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1113/89 (2), considerando che, in virtù dell'articolo 4, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1079/77, la Commissione deve comunicare al Consiglio il programma delle misure che intende prendere per utilizzare il gettito del prelievo di corresponsabilità; che, nell'ambito della quattordicesima comunicazione al Consiglio, riguardante il programma per la campagna 1990/1991 (3), la Commissione ha proposto di stanziare un milione di ecu per l'attuazione in Portogallo di misure promozionali nel settore lattiero-caseario; che il regime comune si applicherà a tale Stato membro dal 1o gennaio 1991; considerando che è opportuno dare sin d'ora al Portogallo la possibilità di provvedere nelle migliori condizioni alla realizzazione di azioni promozionali e pubblicitarie nel settore lattiero-caseario, all'inizio del 1991; considerando che, con regolamento (CEE) n. 1000/90 della Commissione, del 20 aprile 1990, relativo alla prosecuzione di azioni promozionali e pubblicitarie nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (4), sono state stabilite per la campagna 1990/1991 le condizioni per l'incentivazione di dette misure nella Comunità; che, per motivi identici a quelli esposti nel suddetto regolamento, è d'uopo adottare disposizioni analoghe in favore del Portogallo; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. Alle condizioni previste dal presente regolamento sono incentivate in Portogallo talune azioni pubblicitarie e promozionali a favore del consumo umano di latte e di prodotti lattiero-caseari. A tal fine, la Commissione può indire gare. I concorrenti devono dimostrare, in particolare, di aver già realizzato con successo azioni promozionali e pubblicitarie. 2. Tali azioni sono eseguite entro un anno dalla firma del contratto di cui all'articolo 5, paragrafo 3 e comunque anteriormente al 1o ottobre 1991. In casi eccezionali, tuttavia, può essere convenuto un periodo più lungo in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2, per garantire la massima efficacia della misura in questione. 3. Il termine per l'esecuzione di cui al paragrafo 2 non esclude che successivamente possa essere concordata una proroga, qualora l'interessato, prima della scadenza del suddetto termine, inoltri un'apposita richiesta all'organismo competente e fornisca la prova dell'impossibilità di rispettare il termine originariamente previsto a causa di circostanze imprevedibili che non gli sono imputabili. Tuttavia, tale proroga non può essere superiore a sei mesi. Articolo 2 1. Le azioni pubblicitarie e promozionali di cui all'articolo 1, paragrafo 1: a) sono proposte da organizzazioni rappresentative del settore lattiero-caseario; b) sono limitate al territorio portoghese; c) sono eseguite, per quanto possibile, dall'organizzazione che le propone. Qualora tale organizzazione dovesse ricorrere a subappaltatori, la proposta dovrebbe contenere una domanda di deroga debitamente motivata; d) devono: - utilizzare gli strumenti pubblicitari più adatti a garantire la massima efficacia dell'azione intrapresa, - tener conto delle specifiche condizioni regionali della commercializzazione e del consumo di latte e di prodotti lattiero-caseari, - avere carattere collettivo e non essere orientate in funzione di marche commerciali di società specifiche, - promuovere il consumo di prodotti lattiero-caseari della Comunità, senza far riferimento al paese o alla regione di fabbricazione; tale condizione, tuttavia, non osta alla menzione del nome tradizionale del prodotto che comprenda la denominazione di un luogo, una regione o un paese determinato della Comunità, - non sostituirsi ad azioni analoghe, ma, eventualmente, ampliarle. Non sono prese in considerazione le proposte fatte da organizzazioni le cui attività comprendono in tutto o in parte la produzione, la distribuzione o la promozione delle vendite di prodotti d'imitazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari. 2. Le azioni di cui all'articolo 1 sono eseguite da organismi che: a) possiedono le qualifiche e l'esperienza necessarie per l'esecuzione dell'azione proposta; b) garantiscono il buon esito dei lavori. 3. Il finanziamento comunitario è fissato al 100 %. 4. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 3, non viene tenuto conto delle spese amministrative originate dall'esecuzione delle azioni. 5. Le spese generali dovute alle lezioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, sono finanziate soltanto nella misura del 2 % del totale approvato, fino a concorrenza di 10 000 ecu. Articolo 3 1. Gli interessati di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), sono invitati a trasmettere all'autorità competente designata dalle autorità portoghesi, in appresso denominata « organismo competente », proposte particolareggiate in ordine alle azioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1. 2. Le proposte devono pervenire all'organismo competente interessato anteriormente al 1o settembre 1990. In caso d'inosservanza del termine suddetto, la proposta è considerata nulla e non avvenuta. 3. Le altre modalità per la presentazione delle proposte sono quelle indicate dall'organismo competente nell'avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C. Articolo 4 1. La proposta completa deve contenere: a) il nome e l'indirizzo dell'interessato; b) tutte le indicazioni relative alle azioni proposte, con motivazione e una descrizione particolareggiate, nonché l'indicazione dei termini d'esecuzione, dei risultati previsti e dei terzi che eventualmente partecipano alla realizzazione dell'azione; c) una descrizione dettagliata della strategia relativa all'intero programma; d) il prezzo al netto delle imposte, offerto per tali azioni, espresso nella moneta nazionale dello Stato membro nel cui territorio è stabilito l'interessato, con la ripartizione di detto importo fra le singole voci e con il relativo piano di finanziamento; occorre operare una suddivisione all'interno delle voci che rappresentano più del 20 % dell'importo complessivo; e) le modalità di pagamento prescelte per il contributo comunitario, conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, lettere a), b) o c). 2. Una proposta è valida soltanto: a) se è presentata da un interessato che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a); b) se è corredata da una dichiarazione con la quale l'interessato si impegna a rispettare le disposizioni del presente regolamento. Articolo 5 1. Anteriormente al 1o ottobre 1990, l'organismo competente: a) avvalendosi della collaborazione della Commissione e di un gruppo di esperti costituito da specialisti nel campo del marketing, della pubblicità e delle tecniche di commercializzazione del latte, esamina nella forma e nel contenuto le proposte ricevute e gli eventuali documenti complementari. Esso verifica che le proposte siano conformi al disposto dell'articolo 4 e, se necessario, chiede agli interessati di completarle; b) compila un elenco di tutte le persone ricevute e lo trasmette alla Commissione, unitamente ad una copia di ogni proposta, eventualmente corredata da documenti complementari e da un parere motivato indicante fra l'altro se questa è o non è conforme alle disposizioni dei regolamenti applicabili. 2. Dopo aver consultato ambienti economici interessati ed aver esaminato le proposte da parte del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari, ai sensi dell'articolo 31 del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio (1), la Commissione compila entro il 1o novembre 1990 l'elenco delle proposte che possono beneficiare di un finanziamento. 3. A decorrere dal 1o gennaio 1991 ed entro il 28 febbraio 1991, l'organismo competente stipula con gli interessati i contratti relativi alle azioni approvate, in almeno due esemplari firmati dall'interessato e dall'organismo competente. A tal fine, l'organismo competente utilizza i contratti tipo che la Commissione mette a sua disposizione. 4. Ogni interessato è informato al più presto dall'organismo competente del seguito riservato alla sua proposta. Articolo 6 1. Il contratto di cui all'articolo 5, paragrafo 3: a) reca le indicazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1 o vi fa riferimento; b) completa, eventualmente, tali indicazioni con condizioni supplementari risultanti dall'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 1. 2. L'organismo competente trasmette immediatamente copia del contratto alla Commissione. 3. L'organismo competente vigila sull'osservanza delle condizioni concordate, segnatamente mediante controlli in loco. Articolo 7 1. L'organismo competente versa all'interessato, secondo la scelta da questi precisata nella proposta: a) un unico acconto, pari al 60 % del contributo comunitario convenuto, nel termine di sei settimane dal giorno della firma del contratto, ovvero b) quattro acconti di uguale importo, pari ognuno al 20 % del contributo comunitario convenuto, ad intervalli di due mesi: il primo di questi acconti verrà pagato nel termine di sei settimane dalla firma del contratto, ovvero c) un unico acconto, pari all'80 % del contributo comunitario convenuto, nel termine di sei settimane dal giorno della firma del contratto; tuttavia tale modalità di pagamento può essere convenuta soltanto per le azioni che saranno ultimate nel termine massimo di due mesi dalla firma del contratto. Tuttavia, durante l'esecuzione di un contratto, l'organismo competente può: - dilazionare il pagamento della totalità o di parte di un acconto, qualora constati, segnatamente in occasione dei controlli ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, irregolarità nell'esecuzione delle misure in questione o un considerevole intervallo tra la data prevista per il pagamento dell'acconto ed il momento in cui l'interessato effettua realmente le spese previste; - anticipare, in casi eccezionali, il pagamento della totalità o di parte di un acconto su richiesta debitamente motivata dell'interessato, qualora questi debba effettuare una parte considerevole delle spese ad una data che risulti notevolmente anteriore alla data prevista per il pagamento del contributo comunitario alle spese stesse. 2. Il versamento di ciascun acconto è subordinato alla costituzione presso l'organismo competente di una cauzione pari all'importo dell'acconto stesso, maggiorato del 10 %. 3. Lo svincolo delle cauzioni e il versamento del saldo da parte dell'organismo competente sono subordinati alle seguenti condizioni: a) l'organismo competente constata che l'interessato ha adempiuto gli obblighi stabiliti nel contratto; b) la relazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1 è trasmessa all'organismo competente, il quale verifica le indicazioni in essa contenute. Tuttavia, su richiesta debitamente motivata dell'interessato, dopo l'esecuzione dell'azione e la trasmissione della relazione di cui all'articolo 8, si può procedere al pagamento del saldo, a condizione che siano state costituite adeguate cauzioni a copertura dell'importo complessivo del contributo comunitario, maggiorato del 10 %; c) l'organismo competente accerta che l'interessato o un terzo designato nominativamente nel contratto ha versato il proprio contributo per lo scopo previsto. 4. Se le condizioni di cui al paragrafo 3 non sono rispettate, le cauzioni sono incamerate. In tal caso, il relativo importo è detratto dalle spese del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG), sezione garanzia, segnatamente da quelle occasionate dalle misure di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1079/77. Articolo 8 1. Entro quattro mesi dalla data limite fissata nel contratto per l'esecuzione delle azioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, ogni interessato incaricato di un'azione presenta all'organismo competente una relazione dettagliata sull'impiego dei fondi comunitari assegnati e sui risultati prevedibili dell'azione stessa, in particolare sull'andamento delle vendite di latte e di prodotti lattiero-caseari. 2. Per ogni contratto eseguito, l'organismo competente trasmette alla Commissione un certificato di corretta esecuzione e una copia della relazione finale. Articolo 9 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 1990. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 131 del 26. 5. 1977, pag. 6. (2) GU n. L 118 del 29. 4. 1989, pag. 5. (3) Sec(90) 131 def. (4) GU n. L 101 del 21. 4. 1990, pag. 22. (1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.