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Document 31990R1489
Commission Regulation (EEC) No 1489/90 of 31 May 1990 amending Regulations (EEC) No 756/70, No 548/86 and No 3719/88 as regards proof of release for consumption of certain agricultural products in the Member States
Regolamento (CEE) n. 1489/90 della Commissione del 31 maggio 1990 che modifica i regolamenti (CEE) n. 756/70, (CEE) n. 548/86 e (CEE) n. 3719/88 relativamene alla prova dell'immissione in consumo di taluni prodotti agricoli negli Stati membri
Regolamento (CEE) n. 1489/90 della Commissione del 31 maggio 1990 che modifica i regolamenti (CEE) n. 756/70, (CEE) n. 548/86 e (CEE) n. 3719/88 relativamene alla prova dell'immissione in consumo di taluni prodotti agricoli negli Stati membri
GU L 140 del 1.6.1990, p. 101–103
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2000
Regolamento (CEE) n. 1489/90 della Commissione del 31 maggio 1990 che modifica i regolamenti (CEE) n. 756/70, (CEE) n. 548/86 e (CEE) n. 3719/88 relativamene alla prova dell'immissione in consumo di taluni prodotti agricoli negli Stati membri
Gazzetta ufficiale n. L 140 del 01/06/1990 pag. 0101 - 0104
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 1489/90 DELLA COMMISSIONE del 31 maggio 1990 che modifica i regolamenti (CEE) n. 756/70, (CEE) n. 548/86 e (CEE) n. 3719/88 relativamene alla prova dell'immissione in consumo di taluni prodotti agricoli negli Stati membri LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto l'atto di adesione della Spagna e del Partogallo, visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3879/89 (2), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3, visto il regolamento (CEE) n. 467/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che stabilisce le norme generali del regime degli importi compensativi adesione applicabili nel settore dei cereali (3), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, nonché le disposizioni corrispondenti degli altri regolamenti che stabiliscono norme generali relative al regime degli importi compensativi adesione applicabili ai prodotti agricoli, visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1340/90 (5), in particolare l'articolo 12, paragrafo 2, l'articolo 15, paragrafo 5, l'articolo 16, paragrafo 6 e l'articolo 24, nonché le disposizioni corrispondenti degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti agricoli, considerando che le seguenti disposizioni prevedono che, ai fini della prova d'immissione in consumo dei prodotti negli Stati membri, siano applicate mutatis mutandis le disposizioni dell'articolo 18, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione, del 27 novembre 1987, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli (6): - articolo 4, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 756/70 della Commissione, del 24 aprile 1970, relativo alla concessione di aiuti per il latte scremato trasformato per la fabbricazione di caseina e caseinati (7), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3463/89 (8), - articolo 7, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CEE) n. 548/86 della Commissione, del 27 febbraio 1986, che stabilisce le modalità comuni di applicazione degli importi compensativi adesione (9), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3107/89 (10), e - articolo 30, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, che stabilisce le modalità comuni di applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (11), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1903/89 (12); considerando che il regolamento (CEE) n. 3665/87 è stato modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 354/90 (13), che ha abolito il certificato di sdoganamento quale prova di immissione in consumo nei paesi terzi; considerando che occorre mantenere in essere, nell'ambito dei regolamenti sopraccitati, la funzione di questo documento come prova di immissione in consumo negli Stati membri; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei comitati di gestione interessati, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. Il seguente comma è aggiunto all'articolo 4, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 756/70: « In caso di immissione in consumo in Portogallo, la prova dell'importazione può essere altresì fornita mediante presentazione del certificato di sdoganamento redatto su un formulario conforme al modello riportato nell'allegato V, o mediante presentazione di qualsiasi altro documento, vidimato dai servizi doganali portoghesi contenente l'identificazione dei prodotti ed attestante che questi ultimi sono stati immessi in consumo in Portogallo. » L'allegato del presente regolamento è aggiunto come allegato V al regolamento (CEE) n. 756/70. 2. All'articolo 7, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CEE) n. 548/86, il testo del primo trattino è sostituito dal testo seguente: « - in conformità alle disposizioni dell'articolo 18, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3665/87, o mediante presentazione del certificato di sdoganamento redatto su un formulario conforme al modello riportato in allegato, oppure mediante presentazione di qualsiasi altro documento, vidimato dai servizi doganali dello Stato membro interessato, contenente l'identificazione dei prodotti ed attestante che questi ultimi sono stati immessi in consumo nello Stato membro in questione. » L'allegato del presente regolamento è aggiunto come allegato al regolamento (CEE) n. 548/86. 3. All'articolo 30, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3719/88, il testo dell'ultimo comma è sostituito dal testo seguente: « La prova dell'immissione in consumo è fornita, in conformità all'articolo 18, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3665/87, o mediante presentazione del certificato di sdoganamento redatto su un formulario conforme al modello riportato nell'allegato III, oppure mediante presentazione di qualsiasi altro documento, vidimato dai servizi doganali portoghesi, contenente l'identificazione dei prodotti e attestante che questi ultimi sono stati immessi in consumo in Portogallo. » L'allegato del presente regolamento è aggiunto come allegato III al regolamento (CEE) n. 3719/88. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere dal 10 febbraio 1990. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 1990. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13. (2) GU n. L 378 del 27. 12. 1989, pag. 1. (3) GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 25. (4) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1. (5) GU n. L 134 del 28. 5. 1990, pag. 1. (6) GU n. L 351 del 14. 12. 1987, pag. 1. (7) GU n. L 91 del 25. 4. 1970, pag. 28. (8) GU n. L 334 del 18. 11. 1989, pag. 26. (9) GU n. L 55 dell'1. 3. 1986, pag. 52. (10) GU n. L 298 del 17. 10. 1989, pag. 15. (11) GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1. (12) GU n. L 184 del 30. 6. 1989, pag. 22. (13) GU n. L 38 del 10. 2. 1990, pag. 34. ALLEGATO 1.2 // // // Esportatore (traduzione) // CERTIFICATO DI SDOGANAMENTO (traduzione) // Destinatario (traduzione) // Specie, n. e data del documento di esportazione (traduzione) Specie e data del documento di trasporto (traduzione) 1.2.3 // // // // // Paese d'esportazione (traduzione) // Paese di destinazione (traduzione) // // // // // // 1.2.3 // // // // Marchi, numeri, quantità e natura dei colli; designazione delle merci (traduzione) // Massa lorda (kg) (traduzione) // Quantità netta (1) (traduzione) // // // 1.2 // // // VISTO DELLA DOGANA DEL PAESE DI IMMISSIONE IN CONSUMO (traduzione) Si certifica che le merci suindicate sono state sdoganate per l'immissione in consumo. (traduzione) // 1.2 // // // Osservazioni della dogana (traduzione) // Luogo (traduzione): Data (traduzione): Firma e timbro della dogana (traduzione) // //