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Document 31990R1486
Commission Regulation (EEC) No 1486/90 of 31 May 1990 fixing the minimum purchase price for lemons delivered for processing and the amount of the financial compensation after processing of such lemons for the 1990/91 marketing year
REGOLAMENTO (CEE) N. 1486/90 DELLA COMMISSIONE del 31 maggio 1990 che fissa il prezzo minimo d'acquisto del limoni conferiti all'idustria e l'importo della compensazione finanziaria dopo la loro trasformazione per la campagna 1990/1991
REGOLAMENTO (CEE) N. 1486/90 DELLA COMMISSIONE del 31 maggio 1990 che fissa il prezzo minimo d'acquisto del limoni conferiti all'idustria e l'importo della compensazione finanziaria dopo la loro trasformazione per la campagna 1990/1991
GU L 140 del 1.6.1990, p. 96–96
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 31/05/1991
REGOLAMENTO (CEE) N. 1486/90 DELLA COMMISSIONE del 31 maggio 1990 che fissa il prezzo minimo d'acquisto del limoni conferiti all'idustria e l'importo della compensazione finanziaria dopo la loro trasformazione per la campagna 1990/1991
Gazzetta ufficiale n. L 140 del 01/06/1990 pag. 0096 - 0096
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 1486/90 DELLA COMMISSIONE del 31 maggio 1990 che fissa il prezzo minimo d'acquisto del limoni conferiti all'idustria e l'importo della compensazione finanziaria dopo la loro trasformazione per la campagna 1990/1991 LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 1035/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, che prevede misure particolari intese a favorire la commercializzazione dei prodotti trasformati a base di limoni (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1199/90 (2), in particolare l'articolo 3, considerando che a norma dell'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1035/77, il prezzo minimo che i trasformatori devono versare ai produttori è fissato per la campagna 1990/1991 al 120 % del prezzo medio di ritiro, calcolato a norma dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera a), primo trattino del regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1193/90 (4); che, per quanto riguarda la Spagna, il prezzo minimo è fissato al 155 % del prezzo medio di ritiro; che per il Portogallo il prezzo minimo è fissato al 120 % del prezzo medio di ritiro applicabile in questo Stato membro per la campagna considerata; considerando che a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1035/77, la compensazione finanziaria non può superare la differenza tra il prezzo minimo d'acquisto di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento e i prezzi praticati per la materia prima nei paesi terzi produttori; considerando che occorre precisare le disposizioni applicabili in caso di trasformazione in un altro Stato membro di un prodotto acquistato in Spagna o in Portogallo, dato che per questi due paesi sono stati fissati importi differenziati; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. Per la campagna 1990/1991, il prezzo minimo di cui all'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1035/77 è fissato come segue: (ECU/100 kg netti) 1.2.3 // // // // Spagna // Portogallo // Altri Stati membri // // // // 13,69 // 11,21 // 16,31 // // // 2. Il prezzo minimo è fissato per la merce franco centri di condizionamento dei produttori. Articolo 2 Per la campagna 1990/1991, l'importo della compensazione finanziaria di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1035/77 è fissato come segue: (ECU/100 kg netti) 1.2.3 // // // // Spagna // Portogallo // Altri Stati membri // // // // 6,78 // 4,3 // 9,4 // // // Articolo 3 In caso di trasformazione in un altro Stato membro di prodotti raccolti in Spagna o in Portogallo, si applicano il prezzo minimo e la compensazione finanziaria in vigore nello Stato membro in cui i prodotti sono stati raccolti. Articolo 4 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere dal 1o giugno 1990. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 1990. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 125 del 19. 5. 1977, pag. 3. (2) GU n. L 119 dell'11. 5. 1990, pag. 61. (3) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1. (4) GU n. L 119 dell'11. 5. 1990, pag. 43.