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Document 31990R1486

REGOLAMENTO (CEE) N. 1486/90 DELLA COMMISSIONE del 31 maggio 1990 che fissa il prezzo minimo d'acquisto del limoni conferiti all'idustria e l'importo della compensazione finanziaria dopo la loro trasformazione per la campagna 1990/1991

GU L 140 del 1.6.1990, p. 96–96 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/05/1991

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1990/1486/oj

31990R1486

REGOLAMENTO (CEE) N. 1486/90 DELLA COMMISSIONE del 31 maggio 1990 che fissa il prezzo minimo d'acquisto del limoni conferiti all'idustria e l'importo della compensazione finanziaria dopo la loro trasformazione per la campagna 1990/1991

Gazzetta ufficiale n. L 140 del 01/06/1990 pag. 0096 - 0096


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REGOLAMENTO (CEE) N. 1486/90 DELLA COMMISSIONE

del 31 maggio 1990

che fissa il prezzo minimo d'acquisto del limoni conferiti all'idustria e l'importo della compensazione finanziaria dopo la loro trasformazione per la campagna 1990/1991

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, che prevede misure particolari intese a favorire la commercializzazione dei prodotti trasformati a base di limoni (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1199/90 (2), in particolare l'articolo 3,

considerando che a norma dell'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1035/77, il prezzo minimo che i trasformatori devono versare ai produttori è fissato per la campagna 1990/1991 al 120 % del prezzo medio di ritiro, calcolato a norma dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera a), primo trattino del regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1193/90 (4); che, per quanto riguarda la Spagna, il prezzo minimo è fissato al 155 % del prezzo medio di ritiro; che per il Portogallo il prezzo minimo è fissato al 120 % del prezzo medio di ritiro applicabile in questo Stato membro per la campagna considerata;

considerando che a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1035/77, la compensazione finanziaria non può superare la differenza tra il prezzo minimo d'acquisto di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento e i prezzi praticati per la materia prima nei paesi terzi produttori;

considerando che occorre precisare le disposizioni applicabili in caso di trasformazione in un altro Stato membro di un prodotto acquistato in Spagna o in Portogallo, dato che per questi due paesi sono stati fissati importi differenziati;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per la campagna 1990/1991, il prezzo minimo di cui all'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1035/77 è fissato come segue:

(ECU/100 kg netti)

1.2.3 // // // // Spagna // Portogallo // Altri Stati membri // // // // 13,69 // 11,21 // 16,31 // // //

2. Il prezzo minimo è fissato per la merce franco centri di condizionamento dei produttori.

Articolo 2

Per la campagna 1990/1991, l'importo della compensazione finanziaria di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1035/77 è fissato come segue:

(ECU/100 kg netti)

1.2.3 // // // // Spagna // Portogallo // Altri Stati membri // // // // 6,78 // 4,3 // 9,4 // // //

Articolo 3

In caso di trasformazione in un altro Stato membro di prodotti raccolti in Spagna o in Portogallo, si applicano il prezzo minimo e la compensazione finanziaria in vigore nello Stato membro in cui i prodotti sono stati raccolti.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1o giugno 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 125 del 19. 5. 1977, pag. 3.

(2) GU n. L 119 dell'11. 5. 1990, pag. 61.

(3) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

(4) GU n. L 119 dell'11. 5. 1990, pag. 43.

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