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Document 31990R1119

REGOLAMENTO (CEE) N. 1119/90 DELLA COMMISSIONE del 2 maggio 1990 che modifica il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune

GU L 112 del 3.5.1990, p. 9–9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1990/1119/oj

31990R1119

REGOLAMENTO (CEE) N. 1119/90 DELLA COMMISSIONE del 2 maggio 1990 che modifica il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune

Gazzetta ufficiale n. L 112 del 03/05/1990 pag. 0009 - 0009


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REGOLAMENTO (CEE) N. 1119/90 DELLA COMMISSIONE

del 2 maggio 1990

che modifica il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 323/90 (2), in particolare l'articolo 9,

considerando che per garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento succitato è opportuno adottare talune disposizioni relative alla classificazione degli « insiemi » definiti dalle note 3 b) dei capitoli 61 e 62 della nomenclatura combinata; che è necessario, a tale scopo, introdurre una nota complementare nei capitoli 61 e 62 della nomenclatura combinata; che l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 deve essere modificato di conseguenza;

considerando che il comitato della nomenclatura non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La nomenclatura combinata figurante nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 è modificata come segue:

- Al capitolo 61 viene aggiunta la nota complementare seguente:

« 1. Per l'applicazione della nota 3 b) di questo capitolo, i componenti di un « insieme » devono essere interamente realizzati in un'unica stessa stoffa, senza pregiudizio delle altre disposizioni della suddetta nota.

A tal fine, la stoffa utilizzata può essere greggia, imbianchita, tinta, in filati di diversi colori o stampata.

Non costituiscono degli « insiemi » gli assortimenti i cui componenti sono realizzati con stoffe differenti anche se questa differenza riguarda soltanto i loro rispettivi colori. »

La nota complementare 1 attuale del capitolo 61 diventa nota complementare 2.

- Al capitolo 62 viene introdotta la nota complementare seguente:

« 1. Per l'applicazione della nota 3 b) di questo capitolo, i componenti di un « insieme » devono essere interamente realizzati in un'unica stessa stoffa, senza pregiudizio delle altre disposizioni della suddetta nota.

A tal fine, la stoffa utilizzata può essere greggia, imbianchita, tinta, in filati di diversi colori o stampata.

Non costituiscono degli « insiemi » gli assortimenti i cui componenti sono realizzati con stoffe differenti anche se questa differenza riguarda soltanto i loro rispettivi colori. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventunesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 maggio 1990.

Per la Commissione

Christiane SCRIVENER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

(2) GU n. L 36 dell'8. 2. 1990, pag. 7.

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