Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31990R1051

    REGOLAMENTO (CEE) N. 1051/90 DEL CONSIGLIO del 20 aprile 1990 che adegua i coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni dei funzionari che prestano servizio nei paesi terzi

    GU L 108 del 28.4.1990, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1990

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1990/1051/oj

    31990R1051

    REGOLAMENTO (CEE) N. 1051/90 DEL CONSIGLIO del 20 aprile 1990 che adegua i coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni dei funzionari che prestano servizio nei paesi terzi

    Gazzetta ufficiale n. L 108 del 28/04/1990 pag. 0001 - 0002


    *****

    REGOLAMENTO (CEE) N. 1051/90 DEL CONSIGLIO

    del 20 aprile 1990

    che adegua i coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni dei funzionari che prestano servizio nei paesi terzi

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee,

    visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, fissati dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 (1), modificati da ultimo dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 2187/89 (2), in particolare l'articolo 13, primo comma, dell'allegato X,

    vista la proposta della Commissione,

    considerando che occorre tener conto dell'evoluzione del costo della vita nei paesi terzi e fissare di conseguenza, con effetto dal 1o gennaio 1990, i coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni pagate, nella moneta del paese in cui prestano servizio, ai funzionari con sede di servizio in detti paesi,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Con effetto dal 1o gennaio 1990, i coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni pagate nella moneta del paese in cui il funzionario presta servizio sono fissati come indicato in allegato.

    I tassi di cambio utilizzati per il pagamento di tali retribuzioni sono quelli utilizzati per l'esecuzione del bilancio delle Comunità europee per il mese che precede la data di messa in applicazione del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 20 aprile 1990.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    D. J. O'MALLEY

    (1) GU n. L 56 del 4. 3. 1968, pag. 1.

    (2) GU n. L 209 del 21. 7. 1989, pag. 1.

    ALLEGATO

    Coefficienti correttori con effetto dal 1o gennaio 1990

    1.2.3.4 // // // // // Paesi della sede di servizio // Coefficienti correttori // Paesi della sede di servizio // Coefficienti correttori // // // //

    Algeria 81,65

    Angola 97,37

    Antigua e Barbuda 94,64

    Antille Olandesi 111,58

    Australia 103,71

    Austria 114,59

    Bahamas 103,43

    Bangladesh 53,74

    Barbados 93,48

    Belize 90,92

    Benin 91,11

    Botswana 57,02

    Brasile 45,67

    Burkina Faso 88,16

    Burundi 73,47

    Camerun 107,41

    Canada 93,06

    Ciad 142,69

    Cile 48,50

    Cina 70,61

    Cipro 71,91

    Comore 132,82

    Congo 125,80

    Corea del Sud 96,89

    Costa d'Avorio 131,75

    Costa Rica 63,71

    Egitto 54,09

    Etiopia 81,19

    Figi 56,60

    Filippine 72,96

    Gabon 145,30

    Gambia 65,76

    Gana 33,58

    Giamaica 64,97

    Giappone 155,36

    Gibuti 152,53

    Giordania 66,76

    Grenada 94,00

    Guinea 39,68

    Guinea Bissau 40,50

    Guinea Equatoriale 120,30

    Guyana 12,83

    Haiti 81,04

    India 35,07

    Indonesia 74,37

    Isole Salomone 76,80

    Israele 83,38

    Iugoslavia 30,63

    Kenia 55,03

    Lesotho 56,85

    Libano 38,68

    Liberia 87,39

    Madagascar 42,90

    Malawi 65,14

    Mali 100,09

    Malta 75,77

    Marocco 69,42

    Mauritania 121,27

    Maurizio 57,01

    Messico 50,10

    Mozambico 15,85

    Niger 105,43

    Nigeria 57,80

    Norvegia 144,38

    Nuova Caledonia 138,27

    Pakistan 40,85

    Papua Nuova Guinea 96,50

    Perù 223,51

    Polonia 12,50

    Repubblica Centrafricana 153,14

    Repubblica del Capo Verde 86,66

    Repubblica Dominicana 41,11

    Ruanda 96,23

    Samoa Occidentali 67,31

    São Tomé e Príncipe 0,00

    Seicelle 160,90

    Senegal 111,76

    Sierra Leone 102,80

    Siria 208,23

    Somalia 30,81

    Stati Uniti d'America 91,91

    Sudan 106,31

    Suriname 147,87

    Svezia 126,04

    Svizzera 131,95

    Swaziland 47,00

    Tailandia 56,94

    Tanzania 32,29

    Togo 101,42

    Tonga 105,43

    Trinidad e Tobago 79,39

    Tunisia 48,67

    Turchia 59,21

    Uganda 91,28

    Ungheria 61,79

    Uruguay 54,84

    Vanuatu 86,26

    Venezuela 53,33

    Zaire 69,58

    Zambia 88,58

    Zimbabwe 48,92

    Top