Choisissez les fonctionnalités expérimentales que vous souhaitez essayer

Ce document est extrait du site web EUR-Lex

Document 31990D0199

    90/199/CEE: Decisione della Commissione del 28 febbraio 1990 che autorizza gli aiuti della Repubblica federale di Germania ad imprese dell'industria carboniera per l'anno 1989 (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

    GU L 105 del 25.4.1990, p. 21–23 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Statut juridique du document Plus en vigueur, Date de fin de validité: 31/12/1993

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1990/199/oj

    31990D0199

    90/199/CEE: Decisione della Commissione del 28 febbraio 1990 che autorizza gli aiuti della Repubblica federale di Germania ad imprese dell'industria carboniera per l'anno 1989 (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

    Gazzetta ufficiale n. L 105 del 25/04/1990 pag. 0021 - 0023


    *****

    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 28 febbraio 1990

    che autorizza gli aiuti della Repubblica federale di Germania ad imprese dell'industria carboniera per l'anno 1989

    (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

    (90/199/CECA)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

    vista la decisione n. 2064/86/CECA, della Commissione del 30 giugno 1986, relativa al regime comunitario degli interventi degli Stati membri a favore dell'industria carboniera (1),

    considerando quanto segue:

    I

    Conformemente all'articolo 9, paragrafo 2 della decisione n. 2064/86/CECA, il governo della Repubblica federale di Germania ha notificato alla Commissione, con lettere dell'11 ottobre e del 1o dicembre 1988, gli interventi finanziari che esso intende effettuare a favore dell'industria carboniera nel 1989.

    Con lettere del 24 aprile, 8 settembre e 16 novembre 1989, il governo della Repubblica federale di Germania ha comunicato, in seguito alle richieste della Commissione del 3 marzo e del 21 giugno 1989, informazioni complementari.

    In base alla citata decisione, la Commissione autorizza le seguenti misure finanziarie:

    - un aiuto per forniture di carbone e di coke all'industria siderurgica della Comunità, a norma dell'articolo 4 della decisione, pari a 2 865 milioni di marchi tedeschi;

    - un aiuto previsto nel quadro di un regime inteso a mantenere i minatori che lavorano in sotterraneo (Bergmannpraemie), a norma dell'articolo 6 della decisione, pari a 160 milioni di marchi tedeschi;

    - un aiuto per ammortamenti speciali, pari a 20 milioni di marchi tedeschi;

    - un aiuto al finanziamento delle prestazioni sociali nell'industria carboniera per coprire la differenza fra le spese sociali effettive e normali, pari a 216 milioni di marchi tedeschi.

    Le misure previste dal governo della Repubblica federale di Germania a favore dell'industria carboniera sono conformi alle disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 1 della decisione n. 2064/86/CECA. La Commissione quindi, a norma dell'articolo 10 della decisione, deve pronunciarsi in merito alla loro conformità agli obiettivi e ai criteri enunciati in detta decisione e alla loro compatibilità con il buon funzionamento del mercato comune.

    II

    In base agli articoli 4 e 12 della decisione n. 2064/86/CECA, per le consegne di carbone da coke, coke e carbone da iniezione e per gli altiforni dell'industria siderurgica della Comunità effettuate nel quadro di un contratto a lungo termine, le imprese carboniere hanno la facoltà di concedere sconti rispetto ai prezzi di listino; tali sconti non devono dar luogo a prezzi di consegna per il carbone e il coke comunitari inferiori a quelli che potrebbero risultare per il carbone di paesi terzi e per il coke ricavato da carbone da coke di paesi terzi.

    Il governo della Repubblica federale di Germania ha portato a conoscenza della Commissione i principi di un nuovo sistema di aiuti alle consegne di carbone e di coke all'industria siderurgica comunitaria che stabilisce per gli stessi un massimale per gli anni 1989, 1990 e 1991. L'importo degli aiuti previsto globalmente per il periodo dal 1o gennaio 1989 al 31 dicembre 1991 ammonta a 10 960 milioni di marchi tedeschi e i quantitativi totali coperti da detti aiuti dovrebbero ammontare a 69,8 milioni di t.

    In virtù di tale sistema, il governo intende versare ai produttori di carbon fossile, per il 1989, un importo dell'ordine di 2 865 milioni di marchi tedeschi.

    Questo importo, determinato dalle disponibilità di bilancio per il 1989, non coprirà la totalità degli aiuti necesssari nel 1989 per la copertura di una quantità stimata a 24,5 milioni di t di carbone e di coke destinate all'industria siderurgica della Comunità.

    Ogni progetto di eventuale ulteriore aggiustamento dell'importo oggetto della presente decisione dovrà essere notificato conformemente all'articolo 9, paragrafo 3 della decisione n. 2064/86/CECA, afffinché la Commissione possa pronunciarsi in merito in conformità dell'articolo 10 della citata decisione.

    La Commissione accoglie favorevolmente il principio di stabilire un massimale per gli aiuti poiché ne risulterà promossa la ristrutturazione dell'industria carboniera e esso contribuirà a migliorare la competitività conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, primo trattino della decisione n. 2064/86/CECA.

    In conformità con l'articolo 11, paragrafo 1 della decisione n. 2064/86/CECA, sarà necessario assicurare che questi aiuti non portino a discriminazioni, ai sensi delle disposizioni del trattato CECA, tra gli acquirenti o utilizzatori comunitari di carbone o di coke.

    Il governo della Repubblica federale di Germania notifica, dopo la fine del 1989, le modifiche avvenute nelle consegne, nonché i dati relativi ai costi di produzione e prezzi indicativi per permettere alla Commissione di controllare il rispetto delle disposizioni sopraindicate.

    III

    L'aiuto di 160 milioni di marchi tedeschi destinato a finanziare i premi per i minatori « Bergmannspraemie » (10 DM per turno di lavoro in sotterraneo) permette alle imprese di mantenere una forza di lavoro qualificata in sotterraneo. Questo aiuto che permette un miglioramento della produttività è previsto esplicitamente all'articolo 6 della decisione e contribuisce a migliorare la competitività dell'industria in conformità con l'articolo 2, paragrafo 1, primo trattino della decisione n. 2064/86/CECA.

    L'aiuto che copre gli ammortamenti straordinari contribuisce a migliorare la competitività dell'industria carboniera nella misura in cui permette di accelerare il processo di ristrutturazione. Vista la sua scarsa intensità, 0,1 % dei costi di produzione, esso non procurerà vantaggi competitivi significativi alle imprese della Repubblica federale di Germania rispetto ad altre imprese carboniere della Comunità dato che le entrate non coprono i costi di produzione. Tenuto conto del suo scopo, questa misura è conforme all'obiettivo definito all'articolo 2, paragrafo 1, primo trattino della decisione n. 2064/86/CECA.

    Dalla notifica del governo della Repubblica federale di Germania concernente il finanziamento del regime delle prestazioni sociali nell'industria carboniera risulta che gli aiuti che il governo della Repubblica federale di Germania intende concedere in questo settore rendono il rapporto tra gli oneri per minatore attivo e la prestazione per beneficiario inferiore al livello del rapporto corrispondente nelle altre industrie.

    Questa differenza dovrebbe ammontare a 216 milioni di marchi tedeschi nel 1989. Il superamento dei limiti fissati all'articolo 7 della decisione deve quindi essere considerato come un aiuto indiretto alla produzione corrente ed essere esaminato secondo le disposizioni dell'articolo 10, paragrafo 2 della decisione. La riduzione dei costi di produzione che risulta da questo aiuto, circa l'1 %, non procurerà vantaggi competitivi significativi alle imprese della Repubblica federale di Germania rispetto a altre imprese carboniere della Comunità. La riduzione dell'onere dei costi delle imprese, effetto di questa misura, potrebbe facilitare la soluzione di problemi sociali e regionali connessi all'evoluzione dell'industria carboniera permettendo un migliore scaglionamento delle misure di ristrutturazione, di razionalizzazione e di modernizzazione; essa è quindi conforme all'obietttivo previsto all'articolo 2, paragrafo 1, terzo trattino della decisione.

    IV

    Gli aiuti oggetto della presente decisione sono quindi compatibili con il buon funzionamento del mercato comune.

    La presente decisione non pregiudica una decisione circa la compatibilità con la decisione n. 2064/86/CECA degli importi degli aiuti per le consegne di carbone e di coke alla siderurgia della Comunità previsti dal governo della Repubblica federale di Germania per gli anni successivi all'anno 1989, nel quadro dell'attuale sistema,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Il governo della Repubblica federale di Germania è autorizzato a concedere all'industria carboniera della Repubblica federale di Germania, per l'anno civile 1989, un aiuto di 3 261 milioni di marchi tedeschi. Tale importo è ripartito come segue:

    1. un'importo pari a 2 865 milioni di marchi tedeschi per la consegna di carbone e di coke all'industria siderurgica della Comunità;

    2. un importo pari a 160 milioni di marchi tedeschi per aiuti miranti a mantenere i minatori nelle miniere in sotterraneo (Bergmannspraemie);

    3. un importo pari a 20 milioni di marchi tedeschi per aiuti alla copertura di ammortamenti speciali;

    4. un importo pari a 216 milioni di marchi tedeschi per aiuti al finanziamento delle prestazioni sociali nell'industria carboniera per coprire la differenza fra gli oneri sociali effettivi e normali.

    Articolo 2

    Conformemente all'articolo 9, paragrafo 3 della decisione, il governo della Repubblica federale di Germania notifica alla Commissione ogni importo complementare per aiuti alla fornitura di carbone e di coke all'industria siderurgica della Comunità che il governo della Repubblica federale di Germania potrebbe avere intenzione di concedere, se del caso, per l'anno 1989.

    Articolo 3

    La Repubblica federale di Germania comunicherà alla Commissione, entro il 30 giugno 1990, gli importi realmente versati nel 1989 a titolo di aiuto.

    Articolo 4

    La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 1990.

    Per la Commissione

    António CARDOSO E CUNHA

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 177 dell'1. 7. 1986, pag. 1.

    Haut