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Document 31990D0197

90/197/CEE: Decisione della Commissione, del 4 ottobre 1989, relativa a un aiuto concesso in Francia agli allevatori-cerealicoltori, finanziato mediante la restituzione di tasse specifiche fiscali e parafiscali (Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

GU L 105 del 25.4.1990, p. 15–18 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1990/197/oj

31990D0197

90/197/CEE: Decisione della Commissione, del 4 ottobre 1989, relativa a un aiuto concesso in Francia agli allevatori-cerealicoltori, finanziato mediante la restituzione di tasse specifiche fiscali e parafiscali (Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

Gazzetta ufficiale n. L 105 del 25/04/1990 pag. 0015 - 0018


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DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 4 ottobre 1989

relativa a un aiuto concesso in Francia agli allevatori-cerealicoltori, finanziato mediante la restituzione di tasse specifiche fiscali e parafiscali

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(90/197/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 93, paragrafo 2, primo comma,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1249/89 (2), in particolare l'articolo 21,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 571/89 (4), in particolare l'articolo 24,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1235/89 (6), in particolare l'articolo 23,

dopo aver inviato gli interessati a presentare le oro osservazioni, come prescritto dall'articolo 93, paragrafo 2 del trattato (7),

considerando quanto segue:

I

La Commissione è stata informata, attraverso un reclamo, che in Francia vige un regime in virtù del quale le aziende francesi a orientamento zootecnico e cerealicolo (allevatori-cerealicoltori) possono ottenere il rimborso delle tasse specifiche di carattere fiscale (contributi di solidarietà, tassa BAPSA-produttori) da esse pagate al momento della consegna dei cereali a un organismo di raccolta riconosciuto (legge finanziaria rettificativa per il 1982 del 30. 12. 1982). Con due decreti del 26 ottobre 1983 questo regime è stato esteso alle tasse parafiscali (tassa FASC e tassa FNDA).

In base a tale regime, gli allevatori-cerealicoltori francesi possono ottenere la restituzione delle tasse sopra indicate, nei limiti di 300 t di cereali per campagna ed a concorrenza della quantità di prodotti dello stesso tipo contenuta nei mangimi da essi acquistati per il loro allevamento.

II

1. Con lettera del 29 novembre 1988, la Commissione ha informato il governo francese di aver deciso di iniziare nei confronti di tale aiuto la procedura descritta all'articolo 93, paragrafo 2 del trattato CEE.

2. In questa lettera, la Commissione indicava alle autorità francesi che, a suo parere, il regime in questione si configurava come un aiuto al funzionamento che non poteva incidere durevolmente sullo sviluppo del settore interessato, poiché i suoi effetti sarebbero scomparsi non appena esso fosse stato abolito. In linea di massima, la Commissione considera siffatte misure incompatibili con il mercato comune.

Inoltre, la normativa comunitaria nei vari settori dell'allevamento costituisce un sistema compiuto e conchiuso, che preclude agli Stati membri la facoltà di adottare misure complementari per il sostegno del reddito dei produttori.

L'aiuto in parola rappresenta pertanto un'infrazione rispetto alle pertinenti disposizioni comunitarie.

3. Nell'ambito della procedura citata, la Commissione ha invitato il governo francese a presentare le sue osservazioni.

L'invito a comunicare eventuali osservazioni è stato rivolto anche agli altri Stati membri ed agli interessati diversi dagli Stati membri.

III

Il governo francese ha risposto con lettera del 1o marzo 1989.

Secondo le autorità francesi, il provvedimento in esame non ha affatto il carattere di un aiuto: esso intende soltanto impedire che gli allevatori-cerealicoltori che non dispongano degli impianti necessari per la trasformazione subiscano un trattamento diverso dagli allevatori-cerealicoltori che trasformano essi stessi il proprio raccolto e che quindi non pagano le tasse gravanti la commercializzazione dei cereali. Il regime in questione consentirebbe pertanto di ripristinare la parità di trattamento per tutti gli allevatori-cerealicoltori francesi.

Sempre secondo le autorità francesi, detto regime recepirebbe la giurisprudenza della Corte di giustizia sul rispetto del principio generale di uguaglianza, principio proclamato fra l'altro nella sentenza del 29 giugno 1988 nella causa 300/86, Landschoot/Mera (1).

Esse ritengono inoltre che la situazione degli allevatori-cerealicoltori non possa essere paragonata a quella degli allevatori che non producono cereali.

Le autorità francesi hanno esposto e sviluppato questi punti in una riunione con la Commissione tenutasi in data 25 aprile 1989.

IV

In merito alle argomentazioni francesi, va osservato quanto segue:

- La restituzione dei tributi di cui trattasi agli allevatori-cerealicoltori è da considerarsi un aiuto concesso mediante risorse statali ai sensi dell'articolo 92 del trattato CEE. Infatti, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, « un provvedimento della pubblica autorità che favorisca determinate imprese o determinati prodotti non perde il suo carattere di vantaggio gratuito per il fatto di venir in tutto o in parte finanziato da contributi imposti dalla stessa autorità alle imprese considerate (2).

- È vero che nella causa 300/86 la Corte di giustizia ha invalidato l'articolo 1, paragrafo 2, secondo comma del regolamento (CEE) n. 2040/86 della Commissione (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 2512/86 (4), nella parte in cui esenta dal prelievo di corresponsabilità la prima lavorazione di cereali effettuata nell'azienda del produttore mediante impianti della stessa, se il prodotto lavorato viene usato nella stessa azienda, ma non contempla la medesima esenzione per la prima lavorazione effettuata fuori dall'azienda del produttore o mediante impianti che non fanno parte delle attrezzature agricole della stessa, se il prodotto lavorato viene usato nell'azienda.

Infatti, il regime comunitario di esenzione da una tassa comunitaria, che contempla condizioni obbligatorie e uniformi per tutta la Comunità, non può essere legittimamente raffrontato a un regime unilaterale di rimborso di tasse nazionali vigente in uno Stato membro. Inoltre, la normativa comunitaria in materia di prelievo di corresponsabilità ha lo scopo di limitare le eccedenze strutturali di cereali sul mercato, ciò che non può dirsi invece per il provvedimento francese.

- Infine, gli allevatori-cerealicoltori e gli allevatori che non producono cereali sono concorrenti per quanto riguarda i prodotti dell'allevamento.

Considerando quanto precede, le giustificazioni addotte dalle autorità francesi non possono essere accolte.

V

1. In virtù delle diverse organizzazioni comuni di mercato sopra menzionate, gli articoli da 92 a 94 del trattato CEE si applicano alla produzione e al commercio dei prodotti cui si riferisce l'aiuto controverso.

Quest'ultimo, in quanto accorda un vantaggio particolare a taluni allevatori-cerealicoltori francesi, alleggerisce - grazie alla restituzione dei contributi - i costi di allevamento che sono a carico dei beneficiari. A questo proposito va sottolineata la forte incidenza del prezzo dei mangimi sul prezzo di vendita delle carni (50-70 %). Il regime francese ha quindi l'effetto di falsare la concorrenza tra gli allevatori beneficiari del rimborso e quelli che non ne usufruiscono, tanto in Francia quanto negli altri Stati membri.

L'aiuto in discussione rischia altresì, per la sua stessa natura (in quanto diminuisce i costi di produzione e si applica a prodotti che formano oggetto di un volume di scambi considerevole), di ripercuotersi negativamente sul commercio intracomunitario. I flussi commerciali tra la Francia e gli altri paesi della Comunità possono essere sintetizzati come segue, con riferimento alle statistiche del 1987:

(in migliaia di t)

1.2.3.4 // // // // // Prodotti // Importazioni dalla CEE // Esportazioni verso la CEE // Autoapprovvi- gionamento // // // // // Carni bovine // 294 // 209 // 121,24 % // // // // // Carni suine // 424 // 97 // 81 % // // // // // Pollame // 40 // 138 // 136,57 % // // // //

Per effetto della misura in esame vengono frenate le esportazioni degli operatori economici degli altri Stati membri sia perché i commercianti possono disporre di una più consistente offerta di animali d'origine francese che hanno beneficiato dell'aiuto, sia perché quest'ultimo consente d'incrementare le esportazioni francesi.

L'aiuto di cui trattasi presenta quindi le caratteristiche descritte all'articolo 92, paragrafo 1 del trattato CEE, il quale dichiara siffatti aiuti incompatibili con il mercato comune.

2. Le deroghe a tale incompatibilità, previste all'articolo 92, paragrafo 2 del trattato, non si applicano manifestamente al provvedimento in oggetto, né del resto le autorità francesi hanno chiesto di potersene avvalere. Le disposizioni derogatorie di cui al paragrafo 3 dello stesso articolo, infatti, intendono favorire il conseguimento di obiettivi che rispondono all'interesse comunitario, e non soltanto all'interesse di singoli settori economici di uno Stato membro. Le deroghe devono essere interpretate restrittivamente in sede di valutazione di un regime di aiuti a finalità regionale o settoriale o di un caso individuale di un regime generale di aiuti.

Una deroga può essere concessa soltanto se la Commissione accerta che un determinato aiuto è indispensabile per conseguire uno degli obiettivi definiti dalle disposizioni derogatorie. Elargire il beneficio delle deroghe ad aiuti che non risultano indispensabili per raggiungere tali obiettivi si concreterebbe in un pregiudizio per gli scambi intracomunitari, in distorsioni della concorrenza non giustificate dall'interesse comunitario e, correlativamente, in indebiti vantaggi per alcuni Stati membri.

Non risulta che il provvedimento in esame presenti le caratteristiche descritte dalle disposizioni derogatorie sopra citate. Infatti, il governo francese non ha fornito - né la Commissione ha constatato - alcuna giustificazione da cui risulti che il provvedimento stesso risponde ai requisiti fissati per l'applicazione di una delle deroghe contemplate all'articolo 92, paragrafo 3 del trattato.

Effettivamente, non si tratta di un aiuto ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera b), destinato a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a una grave perturbazione dell'economia di uno Stato membro.

Quanto alle deroghe che lo stesso paragrafo 3, lettere a) e c) contempla, per gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico di determinate regioni o ad agevolare lo sviluppo di talune attività, va osservato che questo regime di aiuto francese non è in grado di migliorare durevolmente le condizioni in cui si trova il settore economico che ne trae beneficio.

Inoltre, in quanto può dar luogo a un aumento delle consegne di carne all'intervento, detto regime rischia di aggravare le spese del FEAOG. In tal senso, esso può essere considerato contrario all'interesse comune.

Di conseguenza, il provvedimento francese è da considerarsi un aiuto al funzionamento, categoria di provvidenze cui la Commissione si è sempre dichiarata contraria, in linea di principio, poiché la loro concessione avviene senza che ricorrano le condizioni prescritte per l'applicazione di una delle deroghe di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettere a) e c).

3. Inoltre, per quanto riguarda i prodotti dell'allevamento soggetti a un'organizzazione comune di mercato, esistono limiti alla facoltà degli Stati membri d'intervenire direttamente nel funzionamento di tali organizzazioni, le quali hanno istituito un regime di prezzi comuni che ormai è di esclusiva competenza della Comunità.

Autorizzando un aiuto del tipo qui considerato, non si terrebbe conto del principio secondo cui gli Stati membri non hanno più il potere di emanare provvedimenti unilaterali, quali l'erogazione di aiuti del tipo qui considerato, atti ad incidere sul reddito degli agricoltori appartenenti a un'organizzazione comune di mercato.

Anche ammettendo la possibilità di una deroga ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3 del trattato, essa sarebbe esclusa per il fatto che il regime francese costituisce un'infrazione alla normativa sulle organizzazioni comuni di mercato.

4. Ne consegue che l'aiuto in questione è incompatibile con il mercato comune ai sensi dell'articolo 92 del trattato CEE e non può essere corrisposto, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il governo francese non concede più agli allevatori-cerealicoltori l'aiuto consistente nella restituzione di tasse specifiche fiscali e parafiscali, nei limiti di 300 t di cereali per campagna ed a concorrenza dei quantitativi di prodotti della stessa natura contenuti nei mangimi acquistati dai beneficiari dell'aiuto per le necessità dei loro allevamenti.

Articolo 2

Il governo francese comunica alla Commissione, entro due mesi dalla data di notifica della presente decisione, le misure da esso adottate per conformarsi alla decisione stessa.

Articolo 3

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 ottobre 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

(2) GU n. L 129 dell'11. 5. 1989, pag. 12.

(3) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

(4) GU n. L 61 del 4. 3. 1989, pag. 43.

(5) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 77.

(6) GU n. L 128 dell'11. 5. 1989, pag. 29.

(7) GU n. C 35 dell'11. 2. 1989, pag. 17.

(1) Sentenza tuttora inedita.

(2) Sentenza « Steineke »: del 22 marzo 1977 nella causa 78-76 (Raccolta 1977, pag. 595).

(3) GU n. L 173 dell'1. 7. 1986, pag. 65.

(4) GU n. L 229 del 15. 8. 1986, pag. 25.

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