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Document 31990D0181

    90/181/Euratom, CEE: Decisione della Commissione, del 23 marzo 1990, che autorizza la Repubblica italiana a ricorrere a talune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto (Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

    GU L 99 del 19.4.1990, p. 32–32 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 02/12/2017

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1990/181/oj

    31990D0181

    90/181/Euratom, CEE: Decisione della Commissione, del 23 marzo 1990, che autorizza la Repubblica italiana a ricorrere a talune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto (Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

    Gazzetta ufficiale n. L 099 del 19/04/1990 pag. 0032 - 0032


    *****

    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 23 marzo 1990

    che autorizza la Repubblica italiana a ricorrere a talune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto

    (Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

    (90/181/Euratom, CEE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

    visto il regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l'articolo 13,

    considerando che il 31 dicembre 1988 è giunta a scadenza l'applicazione del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 2892/77 del Consiglio, del 19 dicembre 1977, recante applicazione alle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto della decisione del 21 aprile 1970 relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie della Comunità (2), e che le autorizzazioni stabilite in applicazione dell'articolo 13 devono essere rinnovate a decorrere dal 1o gennaio 1989, a norma dell'articolo 13 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89;

    considerando che a norma dell'articolo 28, paragrafo 3 della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (3), in seguito denominata « sesta direttiva », modificata da ultimo dalla decisione 84/386/CEE (4), gli Stati membri possono continuare ad esentare o ad assoggettare all'imposta determinate operazioni e che tali operazioni devono essere prese in considerazione per determinare la base delle risorse IVA;

    considerando che per l'Italia un calcolo preciso della base può comportare oneri amministrativi che non sarebbero giustificati dall'incidenza delle operazioni in causa sulla base totale delle risorse IVA di tale Stato membro, e che essa è in grado di effettuare un calcolo utilizzando valutazioni approssimative per due categorie di operazioni elencate negli allegati E e F della sesta direttiva, è opportuno autorizzare l'Italia a calcolare la base IVA utilizzando valutazioni approssimative;

    considerando che il comitato consultivo delle risorse proprie ha approvato la relazione contenente i pareri dei suoi membri sulla presente decisione,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto a decorrere dal 1o gennaio 1989, l'Italia è autorizzata a calcolare, utilizzando valutazioni approssimative, la base relativa alle seguenti categorie di operazioni elencate agli allegati E e F della sesta direttiva:

    1) operazioni di cui all'articolo 13, punto B, lettera g) della sesta direttiva, cessioni di fabbricati o di una frazione di fabbricato e del suolo ad essi attiguo, diversi da quelli di cui all'articolo 4, paragrafo 3, lettera a), quando sono effettuate da soggetti passivi che hanno diritto a deduzione dell'imposta pagata a monte per l'edificio in questione (allegato E, ex punto 11);

    2) prestazioni di servizi effettuate dalle imprese di pompe funebri e di cremazione nonché cessioni di beni ad esse accessorie (allegato F, ex punto 6).

    Articolo 2

    La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 1990.

    Per la Commissione

    Peter SCHMIDHUBER

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 155 del 7. 6. 1989, pag. 9.

    (2) GU n. L 336 del 27. 12. 1977, pag. 8.

    (3) GU n. L 145 del 13. 6. 1977, pag. 1.

    (4) GU n. L 208 del 3. 9. 1984, pag. 58.

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