Šis dokumentas gautas iš interneto svetainės „EUR-Lex“
Dokumentas 31990R0845
Commission Regulation (EEC) No 845/90 of 2 April 1990 reintroducing the levying of the customs duties on footwear falling within CN codes 6401 and 6402 originating in China to which the preferential tariff arrangements set out in Council Regulation (EEC) No 3896/89 apply
REGOLAMENTO (CEE) N. 845/90 DELLA COMMISSIONE del 2 aprile 1990 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle calzature dei codici NC 6401 e 6402 originarie della Tailandia, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3896/89 del Consiglio
REGOLAMENTO (CEE) N. 845/90 DELLA COMMISSIONE del 2 aprile 1990 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle calzature dei codici NC 6401 e 6402 originarie della Tailandia, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3896/89 del Consiglio
GU L 88 del 3.4.1990, p. 29—29
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Nebegalioja, Galiojimo pabaigos data: 31/12/1990
REGOLAMENTO (CEE) N. 845/90 DELLA COMMISSIONE del 2 aprile 1990 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle calzature dei codici NC 6401 e 6402 originarie della Tailandia, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3896/89 del Consiglio
Gazzetta ufficiale n. L 088 del 03/04/1990 pag. 0029 - 0029
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 845/90 DELLA COMMISSIONE del 2 aprile 1990 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle calzature dei codici NC 6401 e 6402 originarie della Tailandia, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3896/89 del Consiglio LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 3896/89 del Consiglio, del 18 dicembre 1989, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1990 a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo (1), in particolare l'articolo 9, considerando che, ai sensi degli articoli 1 e 6 del regolamento (CEE) n. 3896/89 è concessa la sospensione dei dazi doganali a ciascuno dei paesi e territori che figurano nell'allegato III, diversi da quelli indicati nella colonna 4 dell'allegato I, nel quadro dei massimali tariffari preferenziali fissati nella colonna 6 del suddetto allegato I; che ai sensi dell'articolo 7 del suddetto regolamento, non appena i massimali individuali in questione sono raggiunti a livello comunitario, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata ad ogni momento all'importazione dei prodotti in questione originari di ciascuno dei paesi e territori considerati; considerando che per le calzature dei codici NC 6401 e 6402, originarie della Tailandia, il massimale individuale è fissato a 1 100 000 ecu; che, in data 28 febbraio 1990, le importazioni nella Comunità dei suddetti prodotti, originari della Tailandia, hanno raggiunto per imputazione il massimale in questione; considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei confronti della Tailandia, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 A decorrere dal 6 aprile 1990, la riscossione dei dazi doganali, sospesa ai sensi del regolamento (CEE) n. 3896/89, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari della Tailandia: 1.2.3 // // // // Numero d'ordine // Codice NC // Designazione delle merci // // // // 10.066 // 6401 // Calzature impermeabili con suole esterne e tomaie di gomma o di materia plastica, la cui tomaia non e stata né unita alla suola esterna mediante cucitura o con ribadini, chiodi, viti naselli o dispositivi simili, né formata da differenti pezzi uniti con questi stessi procedimenti // // 6402 // Altre calzature con suole esterne e tomaie di gomma o di materia plastica // // // Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 2 aprile 1990. Per la Commissione Christiane SCRIVENER Membro della Commissione (1) GU n. L 383 del 30. 12. 1989, pag. 1.