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Dokumentas 31990R0845

    REGOLAMENTO (CEE) N. 845/90 DELLA COMMISSIONE del 2 aprile 1990 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle calzature dei codici NC 6401 e 6402 originarie della Tailandia, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3896/89 del Consiglio

    GU L 88 del 3.4.1990, p. 29—29 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Dokumento teisinis statusas Nebegalioja, Galiojimo pabaigos data: 31/12/1990

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1990/845/oj

    31990R0845

    REGOLAMENTO (CEE) N. 845/90 DELLA COMMISSIONE del 2 aprile 1990 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle calzature dei codici NC 6401 e 6402 originarie della Tailandia, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3896/89 del Consiglio

    Gazzetta ufficiale n. L 088 del 03/04/1990 pag. 0029 - 0029


    *****

    REGOLAMENTO (CEE) N. 845/90 DELLA COMMISSIONE

    del 2 aprile 1990

    che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle calzature dei codici NC 6401 e 6402 originarie della Tailandia, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3896/89 del Consiglio

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 3896/89 del Consiglio, del 18 dicembre 1989, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1990 a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo (1), in particolare l'articolo 9,

    considerando che, ai sensi degli articoli 1 e 6 del regolamento (CEE) n. 3896/89 è concessa la sospensione dei dazi doganali a ciascuno dei paesi e territori che figurano nell'allegato III, diversi da quelli indicati nella colonna 4 dell'allegato I, nel quadro dei massimali tariffari preferenziali fissati nella colonna 6 del suddetto allegato I; che ai sensi dell'articolo 7 del suddetto regolamento, non appena i massimali individuali in questione sono raggiunti a livello comunitario, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata ad ogni momento all'importazione dei prodotti in questione originari di ciascuno dei paesi e territori considerati;

    considerando che per le calzature dei codici NC 6401 e 6402, originarie della Tailandia, il massimale individuale è fissato a 1 100 000 ecu; che, in data 28 febbraio 1990, le importazioni nella Comunità dei suddetti prodotti, originari della Tailandia, hanno raggiunto per imputazione il massimale in questione;

    considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei confronti della Tailandia,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    A decorrere dal 6 aprile 1990, la riscossione dei dazi doganali, sospesa ai sensi del regolamento (CEE) n. 3896/89, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari della Tailandia:

    1.2.3 // // // // Numero d'ordine // Codice NC // Designazione delle merci // // // // 10.066 // 6401 // Calzature impermeabili con suole esterne e tomaie di gomma o di materia plastica, la cui tomaia non e stata né unita alla suola esterna mediante cucitura o con ribadini, chiodi, viti naselli o dispositivi simili, né formata da differenti pezzi uniti con questi stessi procedimenti // // 6402 // Altre calzature con suole esterne e tomaie di gomma o di materia plastica // // //

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 2 aprile 1990.

    Per la Commissione

    Christiane SCRIVENER

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 383 del 30. 12. 1989, pag. 1.

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