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Document 31990R0844

    REGOLAMENTO (CEE) N. 844/90 DELLA COMMISSIONE del 30 marzo 1990 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili agli abiti a giacca e completi a maglia della categoria di prodotti n. 74 (numero d'ordine 40.0740) e agli indumenti della categoria di prodotti n. 78 (numero d'ordine 40.0780), originari dell'India, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3897/89 del Consiglio

    GU L 88 del 3.4.1990, p. 27–28 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1990

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1990/844/oj

    31990R0844

    REGOLAMENTO (CEE) N. 844/90 DELLA COMMISSIONE del 30 marzo 1990 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili agli abiti a giacca e completi a maglia della categoria di prodotti n. 74 (numero d'ordine 40.0740) e agli indumenti della categoria di prodotti n. 78 (numero d'ordine 40.0780), originari dell'India, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3897/89 del Consiglio

    Gazzetta ufficiale n. L 088 del 03/04/1990 pag. 0027 - 0028


    *****

    REGOLAMENTO (CEE) N. 844/90 DELLA COMMISSIONE

    del 30 marzo 1990

    che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili agli abiti a giacca e completi a maglia della categoria di prodotti n. 74 (numero d'ordine 40.0740) e agli indumenti della categoria di prodotti n. 78 (numero d'ordine 40.0780), originari dell'India, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3897/89 del Consiglio

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 3897/89 del Consiglio, del 18 dicembre 1989, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1990, ai prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo (1), in particolare l'articolo 12,

    considerando che, in virtù dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 3897/89, il beneficio del regime tariffario preferenziale è concesso, per ciascuna categoria di prodotti che formano oggetto, negli allegati I e II, di massimali individuali entro il limite dei volumi fissati nella colonna 8 dell'allegato I e nella colonna 7 dell'allegato II, a fianco di taluni o di ciascuno dei territori d'origine indicati nella colonna 5 degli stessi allegati; che, ai sensi dell'articolo 11 di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'importazione dei prodotti in questione non appena raggiunti, a livello comunitario, detti massimali individuali;

    considerando che per gli abiti a giacca e completi a maglia della categoria di prodotti n. 74 (numero d'ordine 40.0740) e gli indumenti della categoria di prodotti n. 78 (numero d'ordine 40.0780), originari dell'India, il massimale è fissato rispettivamente a 64 000 pezzi e 151 t; che alla data del 19 marzo 1990 le importazioni nella Comunità dei suddetti prodotti originari dell'India, beneficiaria delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto, per imputazione, il massimale in questione;

    considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione, nei riguardi dell'India,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    A partire dal 6 aprile 1990 la riscossione dei dazi doganali, sospesa in virtù del regolamento (CEE) n. 3897/89, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei prodotti seguenti, originari dell'India:

    1.2.3.4 // // // // // Numero d'ordine // Categoria (Unità) // Codice NC // Designazione delle merci // // // // // // // // // 40.0740 // 74 (1 000 pezzi) // 6104 11 00 6104 12 00 6104 13 00 ex 6104 19 00 6104 21 00 6104 22 00 6104 23 00 ex 6104 29 00 // Abiti a giaccia e completi a maglia, per donna o ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci // 40.0780 // 78 (tonnellate) // 6203 41 30 6203 42 59 6203 43 39 6203 49 39 6204 61 80 6204 61 90 6204 62 59 6204 62 90 6204 63 39 6204 63 90 6204 69 39 6204 69 50 // Indumenti diversi da quelli a maglia, esclusi gli indumenti delle categorie 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 26, 27, 29, 68, 72,

    (1) GU n. L 383 del 30. 12. 1989, pag. 45.

    // // // // // Numero d'ordine // Categoria (Unità) // Codice NC // Designazione delle merci // // // // // // 40.0780 (segue) // // 6210 40 00 6210 50 00 6211 31 00 6211 32 90 6211 33 90 6211 41 00 6211 42 90 6211 43 90 // // // // //

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 1990.

    Per la Commissione

    Christiane SCRIVENER

    Membro della Commissione 76 e 77

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