Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31990R0843

    REGOLAMENTO (CEE) N. 843/90 DELLA COMMISSIONE del 30 marzo 1990 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili agli abiti interi della categoria di prodotti n. 26 (numero d'ordine 40.0260) e agli abiti a giacca, completi e insiemi della categoria di prodotti n. 29 (numero d'ordine 40.0290) originari del Pakistan, beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3897/89 del Consiglio

    GU L 88 del 3.4.1990, p. 25–26 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1990

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1990/843/oj

    31990R0843

    REGOLAMENTO (CEE) N. 843/90 DELLA COMMISSIONE del 30 marzo 1990 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili agli abiti interi della categoria di prodotti n. 26 (numero d'ordine 40.0260) e agli abiti a giacca, completi e insiemi della categoria di prodotti n. 29 (numero d'ordine 40.0290) originari del Pakistan, beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3897/89 del Consiglio

    Gazzetta ufficiale n. L 088 del 03/04/1990 pag. 0025 - 0026


    *****

    REGOLAMENTO (CEE) N. 843/90 DELLA COMMISSIONE

    del 30 marzo 1990

    che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili agli abiti interi della categoria di prodotti n. 26 (numero d'ordine 40.0260) e agli abiti a giacca, completi e insiemi della categoria di prodotti n. 29 (numero d'ordine 40.0290) originari del Pakistan, beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3897/89 del Consiglio

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 3897/89 del Consiglio, del 18 dicembre 1989, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1990, ai prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo (1), in particolare l'articolo 12,

    considerando che, in virtù dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 3897/89, il beneficio del regime tariffario preferenziale è concesso, per ciascuna categoria di prodotti che formano oggetto, negli allegati I e II, di massimali individuali entro il limite dei volumi fissati nella colonna 8 dell'allegato I e nella colonna 7 dell'allegato II, a fianco di taluni o di ciascuno dei territori d'origine indicati nella colonna 5 degli stessi allegati; che, ai sensi dell'articolo 11 di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'importazione dei prodotti in questione non appena raggiunti, a livello comunitario, detti massimali individuali;

    considerando che per gli abiti interi della categoria di prodotti n. 26 (numero d'ordine 40.0260) e gli abiti a giacca, completi e insiemi della categoria di prodotti n. 29 (numero d'ordine 40.0290), originari del Pakistan, il massimale è fissato rispettivamente a 376 000 e 118 000 pezzi; che alla data del 19 marzo 1990 le importazioni nella Comunità dei suddetti prodotti originari del Pakistan, beneficiario delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto, per imputazione, il massimale in questione;

    considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione, nei riguardi del Pakistan,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    A partire dal 6 aprile 1990 la riscossione dei dazi doganali, sospesa in virtù del regolamento (CEE) n. 3897/89 del Consiglio, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei prodotti seguenti, originari del Pakistan:

    1.2.3.4 // // // // // Numero d'ordine // Categoria (Unità) // Codice NC // Designazione delle merci // // // // // // // // // 40.0260 // 26 (1 000 pezzi) // 6104 41 00 6104 42 00 6104 43 00 6104 44 00 6204 41 00 6204 42 00 6204 43 00 6204 44 00 // Abiti interi per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali // 40.0290 // 29 (1 000 pezzi) // 6204 11 00 6204 12 00 6204 13 00 6204 19 10 6204 21 00 6204 22 90 6204 23 90 6204 29 19 // Abiti a giacca, completi e insiemi, esclusi quelli a maglia, per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci // // // //

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 1990.

    Per la Commissione

    Christiane SCRIVENER

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 383 del 30. 12. 1989, pag. 45.

    Top