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Document 31989R3849

    REGOLAMENTO (CEE) N. 3849/89 DEL CONSIGLIO del 18 dicembre 1989 recante modifica, per quanto concerne la Spagna, del regolamento (CEE) n. 4007/87 che proroga il periodo previsto all'articolo 90, paragrafo 1 e all'articolo 257, paragrafo 1 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo

    GU L 374 del 22.12.1989, p. 7–7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/01/1991; abrog. impl. da 390R3836

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1989/3849/oj

    31989R3849

    REGOLAMENTO (CEE) N. 3849/89 DEL CONSIGLIO del 18 dicembre 1989 recante modifica, per quanto concerne la Spagna, del regolamento (CEE) n. 4007/87 che proroga il periodo previsto all'articolo 90, paragrafo 1 e all'articolo 257, paragrafo 1 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo

    Gazzetta ufficiale n. L 374 del 22/12/1989 pag. 0007 - 0007


    *****

    REGOLAMENTO (CEE) N. 3849/89 DEL CONSIGLIO

    del 18 dicembre 1989

    recante modifica, per quanto concerne la Spagna, del regolamento (CEE) n. 4007/87 che proroga il periodo previsto all'articolo 90, paragrafo 1 e all'articolo 257, paragrafo 1 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 90, paragrafo 2,

    vista la proposta della Commissione (1),

    visto il parere del Parlamento europeo (2),

    considerando che l'articolo 90, paragrafo 1 e l'articolo 257, paragrafo 1 dell'atto di adesione hanno previsto un periodo durante il quale possono essere prese misure transitorie per facilitare il passaggio dai regimi esistenti in Spagna e in Portogallo prima dell'adesione ai regimi risultanti dall'applicazione dell'organizzazione comune dei mercati, alle condizioni previste dall'atto stesso, in particolare per far fronte a difficoltà considerevoli connesse con l'applicazione dei nuovi regimi alla data prevista; che la data di scadenza di tale periodo, stabilita al 31 dicembre 1987 nell'atto di adesione, è stata prorogata dal regolamento (CEE) n. 4007/87 (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 4074/88 (8), fino al 31 dicembre 1989 per la Spagna e fino al 31 dicembre 1990 per il Portogallo;

    considerando che per quanto riguarda la Spagna, nonostante i progressi compiuti negli ultimi anni, in taluni settori non sarà possibile superare le suddette difficoltà entro il 31 dicembre 1989; che è pertanto opportuno prorogare il periodo in esame, per detto Stato membro, fino al 31 dicembre 1990,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    All'articolo 1, primo comma del regolamento (CEE) n. 4007/87 la data del 31 dicembre 1989 è sostituita da quella del 31 dicembre 1990.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1990.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 18 dicembre 1989.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    J. MELLICK

    (1) GU n. C 282 dell'8. 11. 1989, pag. 14.

    (2) Parere reso il 15 dicembre 1989 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

    (3) GU n. L 378 del 31. 12. 1987, pag. 1.

    (4) GU n. L 359 del 28. 12. 1988, pag. 3.

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