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Document 31989R3846

    REGOLAMENTO (CEE) N. 3846/89 DEL CONSIGLIO del 18 dicembre 1989 che modifica il regolamento (CEE) n. 430/87 sul regime all'importazione applicabile ai prodotti dei codici NC 0714 10 10, 0714 10 90 e 0714 90 10 originari di taluni paesi terzi

    GU L 374 del 22.12.1989, p. 3–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1995

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1989/3846/oj

    31989R3846

    REGOLAMENTO (CEE) N. 3846/89 DEL CONSIGLIO del 18 dicembre 1989 che modifica il regolamento (CEE) n. 430/87 sul regime all'importazione applicabile ai prodotti dei codici NC 0714 10 10, 0714 10 90 e 0714 90 10 originari di taluni paesi terzi

    Gazzetta ufficiale n. L 374 del 22/12/1989 pag. 0003 - 0004


    *****

    REGOLAMENTO (CEE) N. 3846/89 DEL CONSIGLIO

    del 18 dicembre 1989

    che modifica il regolamento (CEE) n. 430/87 sul regime all'importazione applicabile ai prodotti dei codici NC 0714 10 10, 0714 10 90 e 0714 90 10 originari di taluni paesi terzi

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

    vista la proposta della Commissione,

    considerando che il regolamento (CEE) n. 430/87 (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2411/89 (2), stabilisce il regime applicabile alla manioca e ai prodotti analoghi originari di taluni paesi terzi che beneficiano, per l'importazione nella Comunità, di un prelievo limitato al 6 % ad valorem per gli anni 1987, 1988, 1989 e, a seconda dei casi, 1990;

    considerando che l'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e il Regno di Tailandia in materia di produzione, commercializzazione e scambi di manioca, il cui rinnovo è stato approvato con la decisione 86/222/CEE (3), resta in vigore per periodi successivi di quattro anni; che il periodo in corso scade al termine del 1990;

    considerando che gli accordi con l'Indonesia e con il Brasile (4), nonché con gli altri paesi fornitori membri dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT), risultanti dai negoziati condotti in base all'articolo XXVIII del GATT al fine di ottenere una sospensione temporanea della concessione tariffaria accordata dalla Comunità all'importazione dei prodotti della vecchia sottovoce 07.06 A della tariffa doganale comune, restano in vigore per periodi successivi di tre anni; che, in base a tali accordi, la Comunità è autorizzata a sospendere tale concessione; che il prossimo periodo va dal 1o gennaio 1990 al 31 dicembre 1992;

    considerando che la Comunità si è impegnata nei confronti delle parti contraenti del GATT ad ammettere, durante il periodo di sospensione del consolidamento attuale, determinati quantitativi dei prodotti in causa, con applicazione di un prelievo limitato al 6 % ad valorem; che in virtù della clausola della nazione più favorita la Comunità deve riservare un trattamento analogo ai paesi terzi che non sono membri del GATT e che beneficiano di tale clausola; che in applicazione di tale impegno è opportuno, per quanto riguarda le importazioni di prodotti originari dei paesi non membri del GATT, stabilire i quantitativi che possono beneficiare di un prelievo limitato al 6 % ad valorem, ai livelli in vigore nel corso del 1989 per le importazioni dalla Cina, da un lato, e, dall'altro, per le importazioni dagli altri paesi non membri del GATT;

    considerando che è opportuno fissare i quantitativi di prodotti che beneficiano del succitato regime, a seconda dell'origine e delle vigenti designazioni tariffarie dei prodotti,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CEE) n. 430/87 è modificato come segue:

    1) Il titolo è sostituito dal testo seguente:

    « Regolamento (CEE) n. 430/87 del Consiglio, del 9 febbraio 1987, relativo al regime applicabile all'importazione di taluni prodotti dei codici NC 0417 10 e 0714 90, originari di taluni paesi terzi »

    2) Il testo dell'articolo 1, paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

    « 2. Per i prodotti dei codici NC 0714 10 91, 0714 10 99, 0714 90 11 e 0714 90 19, originari dei paesi terzi sotto indicati, il prelievo applicabile all'importazione, limitato al 6 % ad valorem, viene riscosso limitatamente ai quantitativi che seguono:

    a) Indonesia: per gli anni 1990, 1991 e 1992, 825 000 tonnellate all'anno;

    b) altre attuali parti contraenti del GATT, escluse la Tailandia e l'Indonesia: per gli anni 1990, 1991 e 1992, 145 590 tonnellate all'anno;

    c) Cina: 350 000 tonnellate per il 1990;

    d) paesi terzi non aderenti al GATT, Cina esclusa, per gli anni 1990, 1991 e 1992:

    - 30 000 tonnellate all'anno per i prodotti dei codici NC 0714 10 99 e 0714 90 19,

    - 2 000 tonnellate all'anno per i prodotti dei codici NC 0714 10 91 e 0714 90 11.

    L'esaurimento dei contingenti di cui alle lettere b) e d) non può ostacolare l'immissione in libera pratica, previa riscossione nel prelievo limitato, dei prodotti in causa originari dei paesi meno sviluppati (PMS) elencati nell'allegato, entro il limite di un quantitativo globale annuo di 5 000 tonnellate. »

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1990.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 18 dicembre 1989.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    R. DUMAS

    (1) GU n. L 43 del 13. 2. 1987, pag. 9.

    (2) GU n. L 228 del 5. 8. 1989, pag. 1.

    (3) GU n. L 155 del 10. 6. 1986, pag. 8.

    (4) GU n. L 219 del 28. 7. 1982, pagg. 56 e 58.

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