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Document 31989R3495

REGOLAMENTO (CEE) N. 3495/89 DELLA COMMISSIONE del 22 novembre 1989 relativo alla sospensione della pesca dello scorfano di Norvegia da parte delle navi battenti bandiera del Belgio

GU L 340 del 23.11.1989, p. 14–14 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1989

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1989/3495/oj

31989R3495

REGOLAMENTO (CEE) N. 3495/89 DELLA COMMISSIONE del 22 novembre 1989 relativo alla sospensione della pesca dello scorfano di Norvegia da parte delle navi battenti bandiera del Belgio -

Gazzetta ufficiale n. L 340 del 23/11/1989 pag. 0014 - 0014


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REGOLAMENTO (CEE) N. 3495/89 DELLA COMMISSIONE

del 22 novembre 1989

relativo alla sospensione della pesca dello scorfano di Norvegia da parte delle navi battenti bandiera del Belgio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2241/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 3483/88 (2), in particolare l'articolo 11, para- grafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 4200/88 del Consiglio, del 21 dicembre 1988, che ripartisce tra gli Stati membri, per il 1989, alcuni contingenti di cattura per le navi che pescano nelle acque delle isole Faeroeer (3), prevede dei contingenti di scorfano di Norvegia per il 1989;

considerando che, ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di una riserva soggetta a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro hanno esaurito il contingente ad esso assegnato;

considerando che, in base alle informazioni trasmesse alla Commissione, il contingente di scorfano di Norvegia nella acque delle divisioni CIEM II a, IV a, V e VI (isole Faeoeer), assegnato al Belgio per il 1989, è esaurito in seguito ad uno scambio di contingenti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si ritiene che il contingente di scorfano di Norvegia nelle acque delle divisioni CIEM II a, IV a, V e VI (isole Faeroeer) assegnato al Belgio per il 1989 sia esaurito.

La pesca dello scorfano di Norvegia nelle acque delle divisioni CIEM II a, IV a, V e VI (isole Faeroeer) eseguita da parte di navi battenti bandiera del Belgio o registrate in Belgio è proibita, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 novembre 1989.

Per la Commissione

Manuel MARÍN

Vicepresidente

(1) GU n. L 207 del 29. 7. 1987, pag. 1.

(2) GU n. L 306 dell'11. 11. 1988, pag. 2.

(3) GU n. L 369 del 31. 12. 1988, pag. 63.

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