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Document 31989R3494

REGOLAMENTO (CEE) N. 3494/89 DELLA COMMISSIONE del 22 novembre 1989 relativo alla sospensione della pesca della sogliola da parte delle navi battenti bandiera della Germania

GU L 340 del 23.11.1989, p. 13–13 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1989

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1989/3494/oj

31989R3494

REGOLAMENTO (CEE) N. 3494/89 DELLA COMMISSIONE del 22 novembre 1989 relativo alla sospensione della pesca della sogliola da parte delle navi battenti bandiera della Germania -

Gazzetta ufficiale n. L 340 del 23/11/1989 pag. 0013 - 0013


*****

REGOLAMENTO (CEE) N. 3494/89 DELLA COMMISSIONE

del 22 novembre 1989

relativo alla sospensione della pesca della sogliola da parte delle navi battenti bandiera della Germania

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2241/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 3483/88 (2), in particolare l'articolo 11, para- grafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 4194/88 del Consiglio, del 21 dicembre 1988, che fissa, per alcune popolazioni o gruppi di popolazioni ittiche, il totale delle catture permesse per il 1989 e alcune condizioni cui è soggetta la pesca del totale delle catture permesse (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2278/89 (4), prevede dei contingenti di sogliola per il 1989;

considerando che, ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di una riserva soggetta a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro hanno esaurito il contingente ad esso assegnato;

considerando che, secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di sogliola nelle acque delle divisioni CIEM II e IV da parte di navi battenti bandiera della Germania o registrate nella Germania hanno esaurito il contingente assegnato per il 1989; che la Germania ha proibito la pesca di questa popolazione a partire del 18 novembre 1989; che è quindi necessario riferirsi a tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si ritiene che le catture di sogliola nelle acque delle divisioni CIEM II e IV eseguite da parte di navi battenti bandiera della Germania o registrate nella Germania hanno esaurito il contingente assegnato alla Germania per il 1989.

La pesca della sogliola nelle acque delle divisioni CIEM II e IV eseguita da parte di navi battenti bandiera della Germania o registrate nella Germania è proibita, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi dopo la data di applicazione del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile dal 18 novembre 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 novembre 1989.

Per la Commissione

Manuel MARÍN

Vicepresidente

(1) GU n. L 207 del 29. 7. 1987, pag. 1.

(2) GU n. L 306 dell'11. 11. 1988, pag. 2.

(3) GU n. L 369 del 31. 12. 1988, pag. 3.

(4) GU n. L 218 del 28. 7. 1989, pag. 5.

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