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Document 31989R3489

    REGOLAMENTO (CEE) N. 3489/89 DEL CONSIGLIO del 21 novembre 1989 che modifica il regolamento (CEE) n. 4249/88 relativo al regime di esportazione di determinati cascami ed avanzi di metalli non ferrosi

    GU L 340 del 23.11.1989, p. 4–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1989

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1989/3489/oj

    31989R3489

    REGOLAMENTO (CEE) N. 3489/89 DEL CONSIGLIO del 21 novembre 1989 che modifica il regolamento (CEE) n. 4249/88 relativo al regime di esportazione di determinati cascami ed avanzi di metalli non ferrosi -

    Gazzetta ufficiale n. L 340 del 23/11/1989 pag. 0004 - 0004


    *****

    REGOLAMENTO (CEE) N. 3489/89 DEL CONSIGLIO

    del 21 novembre 1989

    che modifica il regolamento (CEE) n. 4249/88 relativo al regime di esportazione di determinati cascami ed avanzi di metalli non ferrosi

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 2603/89 del Consiglio, del 20 dicembre 1969, relativo all'instaurazione di un regime comune applicabile alle esportazioni (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1934/82 (2), in particolare l'articolo 9,

    vista la proposta della Commissione,

    considerando che il regolamento (CEE) n. 4249/88 del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativo al regime d'esportazione di determinati cascami ed avanzi di metalli non ferrosi (3) ha istituito un contingente all'esportazione dei cascami ed avanzi di rame;

    considerando che si è manifestato un imprevisto fabbisogno supplementare d'esportazione; che il contingente attualmente fissato non basta a coprirlo;

    considerando che la situazione attuale del mercato internazionale delle materie contenenti rame consente di aumentare tale contingente;

    considerando che il comitato istituito dal regolamento (CEE) n. 2603/69 è stato consultato,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il testo dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 4249/88 è sostituito dal testo seguente:

    « Articolo 2

    Per l'anno 1989 sono fissati i seguenti contingenti comunitari all'esportazione:

    (in tonnellate)

    1.2.3 // // // // Codice NC // Designazione delle merci // Quantitativi // // // // ex 2620 // Ceneri e residui di rame e di leghe di rame // 28 500 // ex 7404 00 // Cascami ed avanzi di rame e di leghe di rame // 47 430 » // // //

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 21 novembre 1989.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    J. PELLETIER

    (1) GU n. L 324 del 27. 12. 1969, pag. 25.

    (2) GU n. L 211 del 20. 7. 1982, pag. 1.

    (3) GU n. L 373 del 31. 12. 1988, pag. 53.

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