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Document 31989R3247

REGOLAMENTO (CEE) N. 3247/89 DELLA COMMISSIONE del 27 ottobre 1989 che modifica il regolamento (CEE) n. 3155/85 relativo alla fissazione anticipata degli importi compensativi monetari

GU L 314 del 28.10.1989, p. 51–51 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/01/1993

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1989/3247/oj

31989R3247

REGOLAMENTO (CEE) N. 3247/89 DELLA COMMISSIONE del 27 ottobre 1989 che modifica il regolamento (CEE) n. 3155/85 relativo alla fissazione anticipata degli importi compensativi monetari -

Gazzetta ufficiale n. L 314 del 28/10/1989 pag. 0051 - 0051


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REGOLAMENTO (CEE) N. 3247/89 DELLA COMMISSIONE

del 27 ottobre 1989

che modifica il regolamento (CEE) n. 3155/85 relativo alla fissazione anticipata degli importi compensativi monetari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1677/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo agli importi compensativi monetari nel settore agricolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1889/87 (2), in particolare l'arti- colo 12,

considerando che l'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 3155/85 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1678/89 (4) prevede in certi casi l'adeguamento degli importi compensativi monetari fissati in anticipo; che in applicazione del paragrafo 4 di detto articolo, per le merci di cui al regolamento (CEE) n. 3033/80 (5) del Consiglio, modificato dal regolamento (CEE) n. 3743/87 (6), l'adeguamento è effettuato in base alle norme applicabili al prodotto di base cui si riferisce la fissazione anticipata; che quando si procede alla fissazione anticipata per vari prodotti di base alla stessa data, può esserci ambiguità relativamente agli adeguamenti degli importi compensativi monetari per le merci di cui trattasi; che è pertanto opportuno precisare le modalità dell'adeguamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere di tutti i comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 6, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3155/85 è aggiunto il testo del seguente comma:

« Qualora si possano prendere in considerazione vari prodotti di base a norma delle disposizioni del primo comma, l'adeguamento è effettuato in base alle norme applicabili al prodotto di base relativo al settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari o, in mancanza di questi prodotti, ai prodotti di base relativi al settore dei cereali. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 6.

(2) GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 1.

(3) GU n. L 310 del 21. 11. 1985, pag. 22.

(4) GU n. L 164 del 15. 6. 1989, pag. 12.

(5) GU n. L 323 del 29. 11. 1980, pag. 1.

(6) GU n. L 352 del 15. 12. 1987, pag. 29.

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