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Document 31989R3241
Commission Regulation (EEC) No 3241/89 of 27 October 1989 amending Regulation (EEC) No 3022/89 on the supply of corned beef as food aid
REGOLAMENTO (CEE) N. 3241/89 DELLA COMMISSIONE del 27 ottobre 1989 che modifica il regolamento (CEE) n. 3022/89 relativo alla fornitura di « corned beef » a titolo di aiuto alimentare
REGOLAMENTO (CEE) N. 3241/89 DELLA COMMISSIONE del 27 ottobre 1989 che modifica il regolamento (CEE) n. 3022/89 relativo alla fornitura di « corned beef » a titolo di aiuto alimentare
GU L 314 del 28.10.1989, p. 37–40
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 15/01/1990
REGOLAMENTO (CEE) N. 3241/89 DELLA COMMISSIONE del 27 ottobre 1989 che modifica il regolamento (CEE) n. 3022/89 relativo alla fornitura di « corned beef » a titolo di aiuto alimentare -
Gazzetta ufficiale n. L 314 del 28/10/1989 pag. 0037 - 0040
REGOLAMENTO (CEE) N. 3241/89 DELLA COMMISSIONE del 27 ottobre 1989 che modifica il regolamento (CEE) n. 3022/89 relativo alla fornitura di « corned beef » a titolo di aiuto alimentare LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 3972/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, in materia di politica e gestione dell'aiuto alimentare (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1750/89 (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), considerando che il regolamento (CEE) n. 3022/89 della Commissione (3), ha aperto un'asta per la consegna di un aiuto alimentare di 1 019 t di « corned beef »; che su domanda del beneficiario è opportuno modificare alcune condizioni nell'allegato di detto regolamento, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L'allegato al regolamento (CEE) n. 3022/89 è sostituito dall'allegato al presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 1989. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 370 del 30. 12. 1986, pag. 1. (2) GU n. L 172 del 21. 6. 1989, pag. 1. (3) GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 33. ALLEGATO « ALLEGATO 1. Azioni n. (1): da 423/89 a 425/89. 2. Programma: 1989. 3. Beneficiario (7): UNWA Headquarters, Vienna International Center, PO Box 700, A-1400 Vienna, Austria, (telex 135310 UNRWA A). 4. Rappresentante del beneficiario (2): A. UNRWA Field Supply and Transport Officer, SAR, PO Box 4313, Damascus, Lebanon; B. UNRWA Field Supply and Transport Officer, Jordan, PO Box 484, Amman, Jordan; C. UNRWA Field Supply and Transport Officer, West Bank, PO Box 19149, Jerusalem, Israel. 5. Luogo o paese di destinazione: - A: Siria, - B: Giordania, - C: Israele. 6. Prodotto da mobilitare: corned beef. 7. Caratteristiche e qualità della merce (3) (8): « Corned beef » di puro bovino: umidità: massimo 60 % sostanze proteiche: minimo 21 %, le proteine collagene non devono costituire più del 30 % del contenuto proteico globale grasso: massimo 15,5 % sale: massimo 2 %; massimo 50 ppm di nitrati totali, espressi in nitrato di sodio zucchero: massimo 1 % ceneri: massimo 3,5 % Il prodotto non deve contenere ossa, legamenti, cartilagini, peli o sostanze esogene; non dev'essere macinato finemente e non deve presentare odori o sapori sgradevoli. 8. Quantitativo globale: 300 t. 9. Numero di lotti: 3 (A: 100 t; B: 100 t; C: 100 t). 10. Condizionamento e marcatura: « Corned beef » in scatole metalliche del peso netto unitario di 340 g. Le scatole devono essere ermeticamente sigillate e non presentare segni di corrosione al loro interno o sulle aggraffature. Marcatura/etichettatura speciali sulle o delle scatole: sull'etichetta litografata devono figurare: 1) un elenco degli ingredienti, 2) il peso netto in grammi, 3) il nome e l'indirizzo del produttore, 4) il paese d'origine, 5) la dicitura «NOT FOR SALE. GIFT OF THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY » stampata su due lati con caratteri maiuscoli di 5 mm, 6) le date di produzione e di scadenza. Le date di produzione e di scadenza devono essere impresse in rilievo sul coperchio o sui coperchi delle scatole. La data di scadenza deve corrispondere alla data di produzione più quattro anni, vale a dire quattro anni dopo la data di produzione. Le scatole metalliche vanno imballate in scatoloni di fibra da esportazione adatti per la spedizione via mare. Ogni scatolone dovrà contenere 48 scatole e venir adeguatamente sigillato dopo l'imballaggio; gli scatoloni sigillati devono quindi venir legati con reggetta robusta o con altro idoneo nastro di fissaggio. Gli scatoloni devono essere collocati in contenitori di 20 piedi, regime FCL/LCL (shipper's count load and stowage) (6). Da indicare sugli scatoloni (marcatura con lettere dell'altezza minima di 5 cm): A. « ACTION No. 424/89 CORNED BEEF / GIFT OF THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY TO UNRWA FOR FREE DISTRIBUTION TO PALESTINE REFUGEES / LATAKIA »; B. « ACTION No. 425/89 CORNED BEEF / GIFT OF THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY TO UNRWA FOR FREE DISTRIBUTION TO PALESTINE REFUGEES / AQABA »; C. « ACTION No. 423/89 CORNED BEEF / GIFT OF THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY TO UNRWA FOR FREE DISTRIBUTION TO PALESTINE REFUGEES / ASHDOD ». 11. Modo di mobilitazione del prodotto: mercato comunitario. 12. Stadio di fornitura: reso porto di sbarco - franco banchina. 13. Porto d'imbarco: - 14. Porto di sbarco indicato dal beneficiario: - 15. Porto di sbarco: A: Latakia; B: Aqaba; C: Ashdod (9). 16. Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco: - 17. Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto d'imbarco: dall'11 al 30. 11. 1989. 18. Data limite per la fornitura: 24. 12. 1989. 19. Procedura per determinare le spese di fornitura: gara. 20. Scadenza per la presentazione delle offerte: 6. 11. 1989, ore 12. 21. In caso di seconda presentazione di offerte: a) scadenza per la presentazione delle offerte: 13. 11. 1989, ore 12; b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto d'imbarco: dall'11 al 15. 12. 1989; c) data limite per la fornitura: 24. 12. 1989. 22. Importo della cauzione di gara: 15 ECU/t. 23. Importo della cauzione di fornitura: 10 % dell'importo dell'offerta espressa in ecu. 24. Indirizzo a cui inviare le offerte (4): Bureau de l'aide alimentaire À l'attention de Monsieur N. Arend Bâtiment Loi 120, bureau 7/58 Rue de la Loi 200 B-1049 Bruxelles Telex AGREC 22037 B 25. Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario (5): restituzione applicabile fissata dal regolamento (CEE) n. 2655/89 della Commissione (GU n. L 255 dell'1.9.1989, pag. 64). Note (1) Il numero dell'azione è da citare nella corrispondenza. (2) Delegato della Commissione che l'aggiudicatario deve contattare: vedi elenco pubblicato nella GU n. C 227 del 7.9.1985, pag. 4. (3) L'aggiudicatario rilascia al beneficiario un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che per il prodotto da consegnare non sono superate le tolleranze in vigore nello Stato membro in questione per quanto concerne la radiazione nucleare. Il certificato di radioattività deve indicare il tenore in cesio 134 e 137. (4) Per non sovraccaricare il servizio telex, si invitano i concorrenti a presentare, entro la data e l'ora stabilita al punto 20 del presente allegato, la prova della costituzione della cauzione di gara di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2200/87 preferibilmente: - per fattorino all'ufficio di cui al punto 24 del presente allegato, - oppure per telefax ad uno dei seguenti numeri di Bruxelles: - 235 01 32 - 236 10 97 - 235 01 30 - 236 20 05 (5) Il regolamento (CEE) n. 2330/87 della Commissione (GU n. L 210 dell'1.8.1987, pag. 56), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2226/89 (GU n. L 214 del 24.7.1989, pag. 10), si applica alle restituzioni all'esportazione ed eventualmente agli importi compensativi monetari e adesione, al tasso rappresentativo e al coefficiente monetario. La data di cui all'articolo 2 del citato regolamento corrisponde a quella di cui al punto 25 dei presenti allegati. (6) Lo stadio reso terminal di cui all'articolo 14, punto 5, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2200/87 implica che l'aggiudicatario si assume definitivamente l'onere delle spese seguenti nel porto di destinazione: - per le spedizioni a mezzo container con regime FCL/FCL e LCL/FCL, tutte le spese di scarico e di inoltro dei containers sino allo stadio « stack » del terminal, quindi escluse in ordine cronologico: THC (terminal handling charges o loro equivalenti), spese di scarico delle merci dai containers, spese locali che intervengono dopo questi stadi, nonché le spese dovute ai ritardi nella liberazione o nel rinvio dei containers; - per le spedizioni a mezzo container in base al regime LCL/LCL o FCL/LCL, tutte le spese di scarico e di inoltro dei containers incluse, in deroga all'articolo 14, punto 5, lettera a) precitato, le « LCL charges » (scarico delle merci), escluse quindi le spese locali intervenute dopo questo stadio di scarico delle merci dai containers. (7) Il fornitore è tenuto a comunicare mediante telescritto (n. 135310, UNRWA A), alla divisione forniture, UNRWA di Vienna il nome della nave trasportatrice e i nomi e indirizzi dell'agente marittimo e dell'agente assicuratore al porto di sbarco. (8) Certificati e documenti richiesti per ogni spedizione: - certificato di assicurazione (1 originale + 2 copie), - certificato sanitario (1 originale + 2 copie), - certificato di ispezione della quantità, della qualità e del condizionamento (1 originale + 2 copie), - un certificato di assenza di contaminazione radioattiva. (9) Ashdod: la fornitura deve essere stivata in contenitori di 20 piedi, di capacità non superiore a 17 t metriche nette; sulle navi non devono essere caricati più di 30 contenitori.