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Dokument 31989D0456

89/456/CEE: Decisione della Commissione, dell'8 marzo 1989, relativa alla proposta di aiuto presentata dal governo francese a favore della società Caulliez Frères, produttrice di filati di cotone, con sede in Prouvy, Francia (Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

GU L 223 del 2.8.1989, str. 22–26 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

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ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1989/456/oj

31989D0456

89/456/CEE: Decisione della Commissione, dell'8 marzo 1989, relativa alla proposta di aiuto presentata dal governo francese a favore della società Caulliez Frères, produttrice di filati di cotone, con sede in Prouvy, Francia (Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

Gazzetta ufficiale n. L 223 del 02/08/1989 pag. 0022 - 0026


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DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'8 marzo 1989

relativa alla proposta di aiuto presentata dal governo francese a favore della società Caulliez Frères, produttrice di filati di cotone, con sede in Prouvy, Francia

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(89/456/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare il primo comma dell'articolo 93, paragrafo 2,

dopo aver sollecitato le parti interessate a presentare le proprie osservazioni a norma del citato articolo 93, e tenuto conto di tali osservazioni,

considerando quanto segue:

I

Con lettera del 3 marzo 1988 e facendo riferimento agli orientamenti della Comunità sugli aiuti all'industria del tessile e dell'abbigliamento del 1971 e del 1977, comunicati agli Stati membri con lettere del 30 luglio 1971 e del 4 febbraio 1977, il governo francese notificava alla Commissione una proposta per la concessione di un aiuto finanziario a Caulliez Frères, società con sede in Prouvy, che produce filati di cotone.

L'aiuto verrebbe concesso a norma del regime di aiuti alla programmazione regionale (premio al riassetto territoriale - PRT) e assumerebbe la forma di una sovvenzione di 5,3 milioni di FF. Lo scopo è quello di agevolare investimenti per 77,6 milioni di FF destinati alla creazione di un nuovo impianto per la filatura del cotone.

A seguito di un primo esame, la Commissione ha ritenuto che l'aiuto proposto non avesse i requisiti per poter beneficiare di una delle deroghe previste dall'articolo 92, paragrafi 2 e 3 CEE, e in particolare che non era conforme agli orientamenti della Comunità in materia di aiuti all'industria del tessile e dell'abbigliamento e che pregiudicherebbe le condizioni degli scambi in misura contraria all'interesse comune.

Di conseguenza, la Commissione ha avviato la procedura prevista nel primo comma dell'articolo 93, paragrafo 2 CEE.

Con lettera del 20 aprile 1988, essa invitava il governo francese a presentare le sue osservazioni. Gli altri Stati membri sono stati informati in data 11 agosto ed i terzi in data 18 agosto 1988.

II

Con lettera del 29 giugno 1988, il governo francese ha presentato osservazioni nel quadro della procedura avviata secondo le modalità suddette, sottolineando che l'aiuto verrebbe concesso a norma del regime di aiuti alla programmazione regionale, approvato dalla Commissione con decisione 85/18/CEE (1) e che quindi a suo giudizio la procedura di cui trattasi non avrebbe dovuto nemmeno avere inizio nel confronti dell'aiuto proposto.

Per quanto riguarda il merito, il governo francese osserva che il settore di cui trattasi - filati pettinati di cotone - è ben lungi dal trovarsi in una situazione di capacità eccedentaria e che le industrie degli altri Stati membri aumentano costantemente le proprie capacità produttive, mentre in Francia la produzione è andata di anno riducendosi in misura significativa. Il governo francese fa altresì rilevare che il progetto di investimenti è di importanza vitale per le imprese interessate, la quale solo attraverso l'ammodernamento e la razionalizzazione della produzione potrà evitare quei ritardi tecnologici che la costringerebbero ad abbandonare il mercato. Inoltre, il governo francese afferma che la nuova capacità di cui si progetta la creazione ammonta a 1 750 t di filati pettinati di cotone, mentre l'attuale capacità di Caulliez Frères è di 2 400 t. Questa nuova capacità, che secondo il governo francese rappresenta soltanto lo 0,6 % dell'attuale produzione comunitaria, è ritenuta inidonea ad alterare la concorrenza.

Il governo francese si richiama inoltre alla situazione del mercato francese, nel quale le importazioni globali rappresentano attualmente circa il 60 % del totale dei consumi. Di queste importazioni, più del 50 % provengono da paesi terzi, europei ed extraeuropei.

Dopo aver messo in evidenza che l'investimento progettato è ad alta intensità di capitale, con 9 milioni di FF per lavoratore, il governo francese da ultimo fa riferimento ai problemi economici della regione interessata, concludendo che in una situazione in cui la disoccupazione tocca il 17 % il progetto d'investimento è di grande importanza per lo sviluppo della zona.

Un altro Stato membro e tre parti diverse dagli Stati membri hanno formulato osservazioni nel quadro della presente procedura.

Con lettera dell'11 novembre 1988, il governo francese ha informato la Commissione che intendeva revocare la notificazione del 3 marzo 1988.

È prassi normale che la Commissione chiuda la procedura formale d'esame, iniziata a norma dell'articolo 93, paragrafo 2, quando il governo di uno Stato membro comunica la propria intenzione di revocare la notificazione e conferma formalmente che l'aiuto in oggetto non verrà concesso. Nel caso di specie, peraltro, non è stata data conferma formale in tal senso.

Di conseguenza, in una riunione tenutasi il 25 novembre e con lettera del 1o dicembre 1988 la Commissione respingeva la richiesta del governo francese e affermava che tale richiesta non aveva effetto sulla procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 2 se non veniva completata dalla conferma che l'aiuto in questione non sarebbe stato concesso, e invitava il governo francese a fornire tale conferma entro e non oltre l'8 dicembre 1988; non è peraltro pervenuta alcuna risposta in merito.

Date queste circostanze, la Commissione ha fondati motivi di concludere che il governo francese non ha fornito alcuna garanzia circa la rinuncia ad attuare l'aiuto. Di conseguenza, la Commissione ritiene suo dovere continuare la procedura già avviata e adottare la presente decisione.

III

Nella Comunità gli scambi di filiati di cotone, e in particolare di filiati pettinati, registrano un volume cospicuo: circa il 35 % dell'intera produzione comunitaria viene commercializzata all'interno della Comunità stessa. La società di cui trattasi, la cui capacità produttiva salirà del 72,9 %, passando da 2 400 t a 4 150 t in conseguenza del progetto di nuovi investimenti, partecipa attivamente all'interscambio comunitario, esportando circa il 25 % della produzione in altri Stati membri. La Caulliez Frères realizza attualmente il 13,9 % della produzione francese globale di filiati pettinati di cotone, e lo 0,9 % del totale della produzione comunitaria. Con l'attuazione del progetto, queste percentuali salirebbero rispettivamente al 24 % e all'1,6 %. Si aggiunga che, con un fatturato di circa 230 milioni di FF e un organico di 430 dipendenti, la società è già notevolmente più grande della media delle imprese che producono, in Francia e nella Comunità, filiati di cotone.

I filiati pettinati di cotone rappresentano circa il 30 % del totale della produzione di filati: il resto è dato da filati cardati e filati ad estremità libere. Tutti questi filati vengono usati dall'industria del tessile e dell'abbigliamento; il filato pettinato viene principalmente impiegato nei tessuti a maglia. Le tre succitate categorie di filati formano insieme la categoria-prodotto 1 dell'accordo multifibre, una delle categorie più sensibili del tessile e dell'abbigliamento. L'alto grado di sensibilità è dovuto alla fortissima pressione proveniente dai paesi terzi. Inoltre, la flessione che negli ultimi anni si è registrata nella Comunità nei comparti della tessitura e lavorazione a maglia ha ridotto la domanda di filati comunitari fatti a mano; a ciò si aggiunga che nella fabbricazione di calze, calzini, altri articoli di abbigliamento e - soprattutto - nella produzione di tappeti e tessuti industriali è in continuo aumento l'uso di filati fatti con fibre artificiali, circostanza che ha fatto calare la domanda di filati fatti a mano.

Di conseguenza, tra i 90 produttori circa che fabbricano nella Comunità filati pettinati di cotone esiste un grado altissimo di concorrenza. I prezzi registrano un livello estremamente basso e nei primi mesi del 1988 la produzione è calata di un altro 5 % rispetto al corrispondente periodo del 1987. Ciò ha determinato un utilizzo della capacità considerato attualmente insufficiente, specialmente in considerazione della notevole pressione che proviene dal paesi terzi e che è in continuo aumento.

L'assistenza finanziaria di 5,3 milioni di FF, che il governo francese vorrebbe erogare a norma del regime di aiuti alla programmazione regionale, è un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1. L'importo suddetto, anche se relativamente modesto in termini assoluti, comporta un vantaggio estremamente importante, in quanto l'aiuto ridurrebbe i costi d'investimento di un importo equivalente ad una sovvenzione netta del 3,96 % e consentirebbe all'impresa di aumentare la propria capacità del 72,9 % senza peraltro dover sostenere tutti i costi connessi con tale incremento, come invece dovrebbero fare i concorrenti privi dell'aiuto in questione, qualora intendessero intraprendere investimenti di questo tipo. Di conseguenza, l'aiuto rafforzerebbe la posizione dell'impresa rispetto ai suoi concorrenti nell'interscambio comunitario, che risulterebbe pregiudicato dall'erogazione dell'aiuto stesso. Poiché nella Comunità esiste un volume considerevole di scambi di filati pettinati di cotone, in quanto la concorrenza è molto intensa e l'impresa di cui trattasi partecipa attivamente al commercio intracomunitario, l'aiuto proposto è suscettibile di pregiudicare gli scambi e alterare o minacciare di alterare la concorrenza ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1 CEE.

IV

L'articolo 92, paragrafo 1 CEE stabilisce il principio per cui sono incompatibili con il mercato comune gli aiuti che hanno le caratteristiche precisate nell'articolo stesso.

Le deroghe a tale principio, formulate nell'articolo 92, paragrafo 2 CEE, non sono applicabili al caso in oggetto date le caratteristiche dell'aiuto e perché la legge, in forza della quale esso dovrebbe essere concesso, non è finalizzata agli obiettivi per i quali possono essere ammesse le deroghe suddette.

L'articolo 92, paragrafo 3 CEE precisa quali aiuti possano ritenersi compatibili con il mercato comune. La compatibilità di un aiuto con il trattato va determinata nel contesto della Comunità e non di un singolo Stato membro. Per salvaguardare il buon funzionamento del mercato comune e tenendo presenti i principi sanciti dall'articolo 3, lettera f) CEE, le deroghe al principio dell'articolo 92, paragrafo 1 CEE, quali sono definite nell'articolo 92, paragrafo 3 CEE vanno interpretate in senso restrittivo allorché si tratti di esaminare un regime di aiuti o un singolo aiuto.

In particolare, le suddette deroghe trovano applicazione soltanto quando la Commissione accerti che il libero gioco delle forze di mercato, da solo, ossia senza l'aiuto, non potrebbe indurre l'eventuale beneficiario di quest'ultimo ad adottare un piano d'azione idoneo a conseguire uno degli obiettivi summenzionati.

Applicare le deroghe in questione a casi inidonei al conseguimento di tali obiettivi o a casi in cui un aiuto non sia necessario a tal fine equivarrebbe a conferire un ingiusto vantaggio a determinate industrie o imprese degli Stati membri, con l'unico risultato di gonfiare la loro situazione finanziaria, e significherebbe altresì pregiudicare le condizioni dell'interscambio comunitario e provocare distorsioni della concorrenza, senza che esistano motivi di comune interesse ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3.

Il governo francese non è stato in grado di fornire, né la Commissione ha potuto reperire, alcun valido motivo per far rientrare l'aiuto proposto in una delle categorie di deroghe previste dall'articolo 92, paragrafo 3.

V

La produzione di filati pettinati di cotone è un ramo del settore dell'industria tessile. Di conseguenza, l'assistenza finanziaria proposta a favore di Caulliez Frères è soggetta alle condizioni fissate negli orientamenti che disciplinano la concessione di aiuti all'industria del tessile e dell'abbigliamento: questo è anche il motivo per cui il governo francese, nella notifica del progetto di aiuto, in data 3 marzo 1988, ha fatto specifico riferimento agli orientamenti in materia.

Questi orientamenti contengono una serie di criteri elaborati dalla Commissione, di concerto con un gruppo di esperti nazionali, onde fornire ai governi degli Stati membri una guida per gli interventi che essi intendano effettuare in questo settore. Negli orientamenti del 1971 la Commissione osserva che gli aiuti al settore del tessile e dell'abbigliamento, contrassegnato da un alto grado di competitività a livello comunitario, rischiano di causare distorsioni della concorrenza, conseguenza inaccettabile per le imprese concorrenti che non beneficiano degli aiuti stessi. Secondo i citati orientamenti, gli aiuti in oggetto, che generalmente hanno ripercussioni molto forti in questo settore industriale, possono essere giustificati se contribuiscono a migliorare la struttura dell'industria tessile. Secondo gli orientamenti, sono tali gli aiuti alle imprese tessili destinati, fra l'altro, ad agevolare la soppressione di capacità eccedentarie nei rami o comparti in cui queste esistano e ad incoraggiare la riconversione di attività marginali in attività diverse da quelle del settore tessile. Tuttavia, anche per la concessione di aiuti di questo tipo devono ricorrere le condizioni specificate negli orientamenti del 1971, e in particolare occorre che gli aiuti di cui trattasi non portino ad un incremento della capacità.

Molti dei successivi sviluppi, e in particolari vari regimi di aiuti e concessioni di aiuti a singole imprese, adottati a causa delle tensioni prodottesi nella situazione economica ed anche al fine di salvaguardare l'occupazione, sono stati ritenuti in conflitto con l'interesse della Comunità sotto numerosi aspetti, confermando le preoccupazioni della Commissione: nel 1977, questa si decideva pertanto ad emanare una serie di precisazioni ai principi stabiliti negli orientamenti. Nell'intento di superare i problemi concernenti le strutture e le eccedenze di capacità, la Commissione ribadiva e sottolineava che « dovrebbero essere evitati gli aiuti diretti a creare nuove capacità in quei settori dell'industria del tessile e dell'abbigliamento in cui esiste un'eccedenza di capacità o si riscontra una persistente stagnazione del mercato ». Essa faceva rilevare che in tali settori è possibile a priori prendere favorevolmente in considerazione unicamente l'assistenza ad imprese che intendano riconvertire la propria attività in attività diverse da quelle dell'industria tessile.

Il filato pettinato di cotone è un prodotto tessile per il quale la domanda è in fase di stagnazione e addirittura di flessione, come si è osservato sopra e si preciserà ancora in seguito; inoltre, l'utilizzo delle capacità è insufficiente.

L'intera industria del tessile e dell'abbigliamento della Comunità ha subito, negli ultimi dieci anni, un processo estremamente rapido di cambiamento. La produzione è diminuita sotto la pressione della concorrenza esterna, sia sui mercati tradizionali d'esportazione, sia sul mercato comunitario. Tra il 1975 e il 1985 sono andati perduti un milione di posti di lavoro, pari a quasi il 40 % del totale degli addetti a queste industrie. Sotto l'effetto combinato della gravità e della lunghezza della crisi, le imprese del settore sono state costrette ad intraprendere grandi iniziative di ristrutturazione e ammodernamento dei propri impianti, riuscendo in tal modo ad adeguarsi ai mutamenti del mercato ed a recuperare progressivamente la propria competitività e redditività. È stata ampiamente riconosciuta, in proposito, l'importante funzione svolta dagli orientamenti comunitari nel contribuire al riassetto del settore e nel salvaguardare o ristabilire in esso un'autentica economia di mercato. Poiché tuttavia l'industria tessile resta molto vulnerabile, non da ultimo perché continua ad essere soggetta ad una concorrenza internazionale estremamente intensa, la Commissione ritiene che una mancanza di coordinamento fra gli interventi dei singoli Stati sarebbe in conflitto con l'interesse della Comunità, in quanto rischierebbe seriamente di pregiudicare le iniziative assunte in passato e ancor oggi intraprese dai produttori comunitari di tessili e articoli di abbigliamento per adattarsi ai mutamenti del mercato. Pertanto, la Commissione continua a ritenere che sia della massima importanza che gli Stati membri tengano conto dei summenzionati orientamenti.

In una situazione in cui la produzione di filati pettinati di cotone nella CEE è soggetta a gravi tensioni, dovute sia alle importazioni sia ad una difficile situazione di mercato, a sua volta causata dalle crescenti importazioni di tessuti, capi d'abbigliamento e articoli tessili per uso domestico, con la conseguenza che la capacità risulta eccedentaria rispetto alla domanda, i profitti subiscono gravi tensioni e la concorrenza è intensa, un abbassamento artificiale dei costi di espansione di un produttore di filati pettinati indebolirebbe la situazione concorrenziale degli altri ed avrebbe l'effetto di ridurre l'utilizzo delle capacità e di deprimere i prezzi, danneggiando e costringendo probabilmente a ritirarsi dal mercato i produttori finora riusciti a sopravvivere grazie alla ristrutturazione ed ai miglioramenti di produttività realizzati attingendo unicamente alle proprie risorse. Malgrado la negativa situazione sopra descritta, imprese di altri paesi della Comunità e anche della Francia hanno continuato ad investire - senza beneficiare di aiuti - procedendo ad ammodernare e sostituire gli impianti di filatura del cotone. Tuttavia, la redditività di questi investimenti è precaria, in quanto diventerebbe estremamente fragile se intervenissero incrementi di capacità supportati da sovvenzioni. Con l'aumento del 72,9 % degli impianti sovvenzionati, la società Caulliez Frères diventerebbe il più grande produttore francese di cotone: questo evento avrebbe effetti particolarmente rilevanti, considerando specialmente che nella Comunità l'aumento a lungo termine del volume della domanda di prodotti tessili è inferiore all'1 % annuo. L'investimento progettato collocherebbe la società fra i 15 più grandi e importanti produttori di questi filati della CEE. Va pertanto respinta la tesi sostenuta dal governo francese, secondo cui l'aumento previsto di capacità sarebbe insignificante.

Ocorre altresì sottolineare che - contrariamente a quanto sostiene il governo francese, secondo il quale in questa categoria di prodotti la quota della Francia nella produzione della CEE sta constatemente decrescendo - tale quota nel totale della produzione comunitaria è in realtà rimasta praticamente invariata fin dagli inizi degli anni Ottanta. Anzi, recentemente è aumentata, in conseguenza di un rialzo del 20,3 % della produzione nel 1987, mentre, ad esempio, le quote del Regno Unito e della Germania sono andate diminuendo (rispettivamente dal 5,4 % al 4,9 % e dal 28,4 % al 27 %). Inoltre, nel Regno Unito la filatura del cotone è in tale stato di crisi che molte fabbriche lavorano a tempi ridotti e altre hanno dovuto ampliare nel 1988 il periodo delle ferie estive per ridurre la produzione. La produzione tedesca di filati pettinati di cotone era calata dell'8 % nel primo semestre del 1988. Questi dati non soltanto denotano che la situazione dell'industria francese è comparativamente buona, ma evidenziano ancora una volta la sensibilità del settore. Sotto questo aspetto è anche opportuno osservare che nell'interscambio comunitario le esportazioni francesi di filati di cotone sono considerevolmente aumentate negli ultimi anni, segnando anzi un balzo spettacolare del 15 % nel 1987, facendo della Francia uno dei principali protagonisti di questo settore degli scambi.

Con particolare riferimento, poi, a quanto osserva il governo francese in merito alla necessità per la società Caulliez Frères di procedere ad ammodernamenti e razionalizzazioni per poter sopravvivere dal punto di vista tecnologico, la Commissione fa presente di aver sempre ritenuto che, specialmente nel settore dei tessili e dell'abbigliamento, gli investimenti effettuati da un'impresa per gli scopi suddetti e senza procedere a trasformazioni radicali non possono beneficiare di aiuti. Anzi, nel settore dei tessili, gli aiuti all'amodernamento, alla razionalizzazione e agli aumenti di capacità in rami e comparti del settore stesso che si trovavano a dover affrontare i problemi sopra descritti sono stati sempre considerati, a ragione, inidonei ad apportare durevoli miglioramenti all'industria di cui trattasi, sia a livello nazionale, sia sul piano comunitario. Eventuali aiuti a questa industria pregiudicherebbero le condizioni della concorrenza nel mercato comune, senza peraltro promuovere quel miglioramento della competitività del settore in questione, che costituisce una precondizione della sua ripresa e del suo successo nel mercato internazionale dei tessili.

Da ultimo, è opportuno osservare che se si consentisse al progetto d'aiuto in questione di concretarsi, si creerebbe un precedente per il futuro e si rischierebbe di provocare un'espansione su grande scala degli aiuti di Stato in questo settore altamente sensibile dell'industria tessile, con la conseguenza d'indurre distorsioni assai gravi della concorrenza.

Sulla base delle suesposte considerazioni, si conclude che l'aiuto in oggetto non è conforme agli orientamenti della Commissione in materia di aiuti alle industrie del tessile e dell'abbigliamento. L'aiuto proposto a favore della società Caulliez Frères mediante la promozione di un progetto di aumento delle capacità esistenti nella misura del 72,9 %, in un settore che sta affrontando gravi problemi in tutta la Comunità, deve ritenersi tale da pregiudicare il commercio tra Stati membri in misura contraria agli interessi della Comunità: di conseguenza, l'aiuto in oggetto non può beneficiare della deroga settoriale prevista dall'articolo 92, paragrafo 3, lettera c) CEE.

Per quanto riguarda la deroga contemplata dall'articolo 92, paragrafo 3, lettera a) che si riferisce agli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico di determinate regioni, occorre osservare che nella zona di cui trattasi - Prouvy (Nord) - il tenore di vita non è anormalmente basso né si riscontra una grave forma di sottoccupazione ai sensi di quanto previsto per un'eventuale deroga dall'articolo 92, paragrafo 3, lettera a) CEE.

Per quanto riguarda la deroga a norma dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), disposta a favore di aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune regioni economiche, occorre osservare che negli orientamenti della Comunità in materia di aiuti all'industria del tessile e dell'abbigliamento trova espressione una politica comunitaria che beneficia dello specifico sostegno di tutti gli Stati membri.

Ai sensi di tale politica, e nella situazione in cui attualmente si trova l'industria dei filati pettinati di cotone, gli investimenti sovvenzionati allo scopo di creare nuove capacità di filatura non agevolano lo sviluppo di talune regioni economiche, così come non renderebbero un impianto produttivo redditizio sotto l'aspetto economico e finanziario nel medio o lungo periodo, né porterebbero alla creazione di posti di lavoro. Ne deriva che il tasso di disoccupazione del 17 %, posto in evidenza dal governo francese, non verrebbe durevolmente ridotto e non potrebbero quindi conseguirsi gli obiettivi stabiliti dall'articolo 92, paragrafo 3, lettera c). Sotto questo profilo, la Commissione desidera inoltre mettere l'accento sul fatto che il progetto, con 9 milioni di FF per lavoratore, è ad alta intensità di capitale. L'obiettivo del progetto è di creare in totale 53 posti di lavoro nell'arco di tre anni, ma ciò non basta a controbilanciare gli effetti negativi del progetto stesso, quali sopra sono stati analizzati, che devono anch'essi essere presi in considerazione quando si tratti di decidere se possa applicarsi la deroga regionale, prevista dall'articolo 92, paragrafo 3, lettera c).

Si aggiunga che la filatura del cotone era l'originario procedimento industriale tessile e il nucleo del settore è concentrato in zone che oggi devono far fronte, nella Comunità, a problemi di declino industriale. In tali condizioni, l'aiuto in oggetto non agevolerebbe sicuramente lo sviluppo regionale a livello comunitario. Inoltre, considerata la situazione dell'industria interessata, quale è stata sopra descritta, l'aiuto da concedere a favore di un incremento del 72,9 % della capacità pregiudicherebbe le condizioni degli scambi in misura contraria all'interesse comune. Ne consegue che l'aiuto proposto non può beneficiare della deroga regionale disposta dall'articolo 92, paragrafo 3, lettera c).

Questa conclusione non può essere inficiata dal fatto che si proponga di concedere l'aiuto a norma del regime di aiuti alla programmazione regionale approvato dalla Commissione, come ha affermato il governo francese nel corso della procedura. È bensì giusto che ai sensi del suddetto programma la regione di Prouvy (Nord) potrebbe beneficiare di un aiuto, ma si deve osservare che la Commissione, nell'articolo 7 della sua decisione 85/18/CEE che approva il regime del premio al riassetto territoriale (PRT), esplicitamente fa riferimento alla necessità di rispettare le norme specifiche vigenti in taluni settori. Uno di questi settori è quello del tessile e dell'abbigliamento, per il quale vanno rispettati gli orientamenti già menzionati sopra: questo è il motivo per cui il governo francese ha ritenuto necessario notificare il caso in oggetto. Come si è osservato in precedenza, nel caso di cui trattasi non ricorrono le condizioni stabilite dai citati orientamenti e la proposta di aiuto non può quindi beneficiare dell'approvazione generale prevista dal regime di aiuti regionali in questione. In tale contesto, la Commissione desidera specificatamente far presente che gli orientamenti precisano che occorre valutare l'aspetto regionale degli aiuti tenendo presenti gli effetti che tali aiuti avranno sul settore in oggetto sotto il profilo della concorrenza e dell'interscambio comunitario, onde poter controllare gli effetti settoriali degli aiuti regionali anche nelle aree depresse.

Per quanto riguarda le deroghe previste dall'articolo 92, paragrafo 3, lettera b), è evidente che l'aiuto non è destinato a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo, né a porre rimedio ad un grave turbamento dell'economia francese. Un aiuto specifico a favore di un solo produttore di filati di cotone non è idoneo a porre rimedio al tipo di situazione descritta nell'articolo 92, paragrafo 3, lettera b).

Da ultimo, la Commissione desidera rilevare che per motivi identici o analoghi ha dovuto in passato rigettare proposte o concessioni di aiuti a favore di altre società dei tessile e dell'abbigliamento o addirittura a favore del settore in quanto tale. Alcune di tali decisioni sono quelle riguardanti Boussac Saint Frères (87/585/CEE) (1), ENI/Lanerossi (89/43/CEE) (2), Van den Berghe (88/173/CEE) (3), il regime francese di tasse parifiscali (85/380/CEE) (4), il regime di aiuti al settore tessile proposto dal Regno Unito (85/305/CEE) (5), e il regime belga del 1984 di aiuti all'industria tessile (84/564/CEE) (6).

VI

Sulla base delle suesposte considerazioni, si conclude pertanto che relativamente all'aiuto proposto a favore della società Caulliez Frères, notificato alla Commissione con lettera del 3 marzo 1988, non ricorrono le condizioni per l'applicazione di alcuna della deroghe previste dall'articolo 92, paragrafi 2 e 3 CEE.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'aiuto proposto, di un importo pari a 5,3 milioni di FF, destinato alla società Caulliez Frères e notificato alla Commissione con lettera del 3 marzo 1988, è incompatibile con il mercato comune ai sensi dell'articolo 92 del trattato CEE.

La Francia dovrà pertanto astenersi dal dare esecuzione alla proposta di aiuti in oggetto.

Articolo 2

Il governo francese informa la Commissione, entro due mesi dalla data di notificazione della presente decisione, in merito alla misure adottate per conformarsi a quest'ultima.

Articolo 3

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'8 marzo 1989.

Per la Commissione

Sir Leon BRITTAN

Vicepresidente

(1) GU n. L 11 del 12. 1. 1985, pag. 28.

(1) GU n. L 352 del 15. 12. 1987, pag. 42.

(2) GU n. L 16 del 20. 1. 1989, pag. 52.

(3) GU n. L 78 del 23. 3. 1988, pag. 44.

(4) GU n. L 217 del 14. 8. 1985, pag. 20.

(5) GU n. L 155 del 14. 6. 1985, pag. 55.

(6) GU n. L 312 del 30. 11. 1984, pag. 27.

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