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Document 31989L0439
Council Directive 89/439/EEC of 26 June 1989 amending Directive 77/93/EEC on protective measures against the introduction into the Member States of organisms harmful to plants or plant products
Direttiva 89/439/CEE del Consiglio del 26 giugno 1989 che modifica la direttiva 77/93/CEE concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati Membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali
Direttiva 89/439/CEE del Consiglio del 26 giugno 1989 che modifica la direttiva 77/93/CEE concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati Membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali
GU L 212 del 22.7.1989, p. 106–109
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 29/07/2000
Direttiva 89/439/CEE del Consiglio del 26 giugno 1989 che modifica la direttiva 77/93/CEE concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati Membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali
Gazzetta ufficiale n. L 212 del 22/07/1989 pag. 0106 - 0109
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 30 pag. 0016
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 30 pag. 0016
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 26 giugno 1989 che modifica la direttiva 77/93/CEE concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali (89/439/CEE) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43, vista la proposta della Commissione (1), visto il parere del Parlamento europeo (2), considerando che, mediante la direttiva 77/93/CEE (3), modificata da ultimo dalla direttiva 89/359/CEE (4), il Consiglio ha istituito misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali; che la protezione dei vegetali contro tali organismi è indispensabile ai fini dell'aumento della produttività in agricoltura, che costituisce uno degli obiettivi della politica agraria comune; considerando che la normativa in materia fitosanitaria applicabile ai dipartimenti francesi d'oltremare non è stata armonizzata conformemente alle disposizioni della direttiva 77/93/CEE; che, tenuto conto del volume dei loro scambi di vegetali e di prodotti vegetali con il resto della Comunità, è opportuno che a tali dipartimenti vengano applicate le disposizioni della direttiva; che, tenuto conto della specificità della produzione agricola dei dipartimenti francesi d'oltremare, occorre prevedere misure di protezione supplementari, che sono giustificate per la salvaguardia della salute e della vita dei vegetali in tali territori; che le disposizioni della direttiva 77/93/CEE dovrebbero comprendere altresì misure di protezione contro l'introduzione di organismi nocivi nei dipartimenti francesi d'oltremare in provenienza da altre parti della Francia; considerando che occorre rendere più chiaro il disposto dell'articolo 9, paragrafo 1 della direttiva 77/93/CEE, secondo cui il certificato fitosanitario di cui all'articolo 7 di tale direttiva deve essere rilasciato nei paesi d'origine dei vegetali, dei prodotti vegetali delle altre voci in causa: che è opportuno definire le eccezioni a tale regola in misura più generale, in modo da evitare la necessità di modificare l'articolo 9, paragrafo 1, qualora la Commissione modifichi l'allegato IV; considerando che è opportuno prevedere che, in taluni casi, le ispezioni ufficiali di cui all'articolo 12, paragrafo 1 di detta direttiva, di vegetali, prodotti vegetali o altre voci provenienti da paesi terzi siano eseguite dalla Commissione nel paese terzo d'origine; (5) GU n. L 117 del 4. 5. 1988, pag. 11. (6) GU n. C 187 del 18. 7. 1988, pag. 213. (7) GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 20. (8) GU n. L 153 del 6. 6. 1989, pag. 28. considerando che è necessario migliorare il funzionamento della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 15 della stessa direttiva, in modo da consentire una più rapida, globale ed efficace azione della Comunità nei casi in cui si fa ricorso a tale clausola e che la Commissione dovrebbe disporre di più ampi poteri per quanto concerne le misure di salvaguardia adottate dagli Stati membri; considerando che le misure adottate per giungere ad una progressiva diminuzione dei controlli da parte degli Stati membri destinatari richiederanno un'intensificazione dei controlli da parte degli Stati membri speditori; che è pertanto necessario rafforzare le ispezioni fitosanitarie della Comunità in modo da migliorare il funzionamento dell'attuale regime comunitario in materia fitosanitaria, ai fini di un incremento della produttività in agricoltura e della realizzazione del mercato unico entro la fine del 1992, ma specialmente per aumentare la fiducia nelle ispezioni eseguite sui vegetali o sui prodotti vegetali destinati ad essere commercializzati nella Comunità; considerando che le suddette ispezioni comunitarie devono essere eseguite da esperti incaricati dalla Commissione e da esperti incaricati dagli Stati membri che agiscono in nome e per conto della Commissione; considerando che è necessario definire i compiti di detti esperti in connessione con le attività previste dal regime comunitario in materia fitosanitaria, HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 La direttiva 77/93/CEE è mofificata come segue: 1) L'articolo 1 è modificato come segue: a) al paragrafo 2 sono soppressi i termini «ai dipartimenti francesi d'oltremare», b) sono aggiunti i seguenti paragrafi: «3. La presente direttiva riguarda altresì misure di protezione contro l'introduzione di organismi nocivi nei dipartimenti francesi d'oltremare in provenienza da altre parti della Francia e viceversa in altre parti della Francia in provenienza dai dipartimenti francesi d'oltremare. 4. Ferme restando le condizioni che dovranno essere stabilite per proteggere la situazione sanitaria dei vegetali esistenti in determinate regioni delle Comunità, tenendo conto delle diverse condizioni agricole ed ecologiche, possono essere decise, secondo la procedura di cui all'articolo 16 bis, altre misure di protezione, giustificate ai fini della salvaguardia della salute e della vita dei vegetali nei dipartimenti francesi d'oltremare, che si aggiungono alle misure previste dalla presente direttiva.» 2) Il testo dell'articolo 9, paragrafo 1, è sostituito dal testo seguente: «1. Nel caso di vegetali, prodotti vegetali o altre voci cui si applicano i requisiti speciali di cui all'allegato IV, parte A, il certificato sanitario ufficiale previsto dall'articolo 7 deve essere stato rilasciato nei paesi d'origine dei vegetali, dei prodotti vegetali e delle altre voci in causa, eccetto - per quanto riguarda il legname, se, conformemente ai requisiti particolari previsti dall'allegato IV, parte A, è sufficiente che esso sia scortecciato; - in altri casi, nella misura in cui i requisiti particolari previsti all'allegato IV, parte A, possono essere soddisfatti anche in luoghi diversi da quelli di origine.» 3) All'articolo 11, paragrafo 1, prima frase, i termini «al momento dell'introduzione» sono sostituiti dai termini «nell'eventualità dell'introduzione». 4) All'articolo 11, paragrafo 1, seconda frase, la lettera b) è cancellata. 5) Il testo dell'articolo 11, paragrafo 4, è sostituito dal testo seguente: «4. Allorché viene constatato che una parte di una partita di vegetali, prodotti vegetali o altre voci è contaminata da organismi nocivi specificati negli allegati I e II, l'introduzione dell'altra parte non è vietata se non esiste alcun sospetto che essa sia contaminata e se possa escludersi una diffusione degli organismi nocivi.» 6) All'articolo 12 è aggiunto il seguente paragrafo: «5. Può essere concordato, nell'ambito di intese di tipo tecnico stipulate tra la Commissione e gli organismi competenti di taluni paesi terzi e approvati conformemente alla procedura di cui all'articolo 16 bis, che le attività connesse con le ispezioni di cui al paragrafo 1, lettera a) possano anche essere eseguite sotto l'autorità della Commissione e in conformità delle disposizioni relative dell'articolo 19 bis nel paese terzo interessato, in collaborazione con l'organismo ufficiale di protezione fitosanitaria di tale paese.» 7) All'articolo 14, paragrafo 2, seconda frase dopo i termini «dall'adozione di dette disposizioni», è inserito il testo seguente: «e, se del caso, in seguito ad indagini effettuate sotto l'autorità della Commissione e in conformità delle disposizioni relative dell'articolo 19 bis nel paese d'origine dei vegetali o dei prodotti vegetali interessati.» 8) All'articolo 14, paragrafo 3, è aggiunto il comma seguente: «Il rischio è valutato in base alle informazioni scientifiche e tecniche a disposizione; qualora si rivelino insufficienti, tali informazioni sono completate mediante indagini supplementari o, se del caso, mediante ricerche effettuate sotto l'autorità della Commissione e in conformità delle disposizioni relative all'articolo 19 bis, nel paese d'origine dei vegetali, prodotti vegetali o altre voci in questione.» 9) Il testo dell'articolo 15, paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente: «2. Nei casi di cui al paragrafo 1 la Commissione esamina la situazione al più presto in seno al comitato fitosanitario permanente. Possono essere effettuate indagini in loco sotto l'autorità della Commissione e in conformità delle disposizioni relative dell'articolo 19 bis. Conformemente alla procedura di cui all'articolo 17, possono essere adottate le misure necessarie, comprese quelle grazie alle quali si può decidere se le misure prese dagli Stati membri devono essere revocate o emendate. La Commissione segue gli sviluppi della situazione e, conformemente alla stessa procedura, modifica o abroga le summenzionate misure in funzione delle circostanze. Fintantoché una misura non sia adottata in conformità della procedura di cui sopra, lo Stato membro mantiene le misure da esso applicate.» 10) È inserito il seguente articolo: «Articolo 16 bis 1. Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il comitato fitosanitario permanente, in appresso denominato "comitato'', è immediatamente consultato dal presidente, su iniziativa di quest'ultimo o su richiesta di uno Stato membro. 2. In seno al comitato, ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato. Il presidente non partecipa alla votazione. 3. Il rappresentante della Commissione presenta un progetto delle misure da adottare. Il comitato esprime il proprio parere su tali misure entro un termine che il presidente può fissare in base all'urgenza dei problemi in esame. Esso si pronuncia alla maggioranza di cinquantaquattro voti. 4. La Commissione adotta le misure e le applica immediatamente se esse sono conformi al parere del comitato. Se esse non sono conformi al parere del comitato o in mancanza di parere, la Commissione presenta al più presto al Consiglio una proposta relativa alle misure da prendere. Il Consiglio adotta le misure a maggioranza qualificata. Se il Consiglio non adotta misure entro tre mesi dalla data della richiesta, la Commissione adotta le misure proposte.» 11) È inserito in seguente articolo: «Articolo 19 bis 1. Allo scopo di garantire un'applicazione corretta ed uniforme della presente direttiva, e fatti salvi i controlli eseguiti sotto l'autorità degli Stati membri, la Commissione può fare effettuare sotto la sua autorità controlli da parte di esperti per quanto concerne i compiti elencati al paragrafo 3, in loco o no, in conformità delle disposizioni del presente articolo. Quando i controlli sono effettuati in uno Stato membro, essi dovranno farsi in cooperazione con l'organismo ufficiale di protezione fitosanitaria di detto Stato membro, come indicato ai paragrafi 4 e 5 conformemente alle modalità previste dal paragrafo 7. 2. Gli esperti di cui al paragrafo 1 possono essere: - dipendenti della Commissione, - dipendenti degli Stati membri, messi a disposizione della Commissione a titolo temporaneo o per missioni specifiche. Essi debbono aver acquisito, almeno in uno Stato membro, le qualifiche richieste alle persone incaricate di effettuare ispezioni ufficiali fitosanitarie e monitoraggio. 3. I controlli di cui al paragrafo 1 possono essere eseguiti per quanto riguarda i seguenti compiti: - controllare l'esecuzione delle ispezioni, conformemente all'articolo 6, - controllare o, nel quadro del paragrafo 5 lettera c) del presente articolo, eseguire, in collaborazione con gli Stati membri, le ispezioni conformemente all'articolo 12, paragrafo 1, - eseguire le attività indicate negli accordi di tipo tecnico di cui all'articolo 12, paragrafo 5, - procedere alle indagini di cui all'articolo 14, paragrafi 2 e 3 e all'articolo 15, paragrafo 2, - assistere la Commissione nelle questioni di cui al paragrafo 6, - eseguire eventuali altri compiti assegnati agli esperti dal Consiglio che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione. 4. Nell'assolvimento dei compiti elencati al paragrafo 3, gli esperti di cui al paragrafo 1 possono: - visitare vivai, aziende e altri luoghi in cui sono o sono stati coltivati, prodotti, lavorati o immagazzinati vegetali, prodotti vegetali o altre voci, - visitare i luoghi in cui sono effettuati gli esami di cui all'articolo 6 o i controlli di cui all'articolo 12, - consultare i funzionari dell'organismo ufficiale di protezione fitosanitaria degli Stati membri, - accompagnare gli ispettori nazionali degli Stati membri nel quadro delle attività eseguite ai fini dell'applicazione della presente direttiva. 5. a) Nell'ambito della cooperazione menzionata al paragrafo 1, secondo comma, l'organismo ufficiale di protezione fitosanitaria di tale Stato membro deve ricevere comunicazione del compito da eseguire in tempo sufficiente affinché possa dare le necessarie disposizioni. Gli Stati membri devono prendere tutte le misure del caso per garantire che non siano compromessi gli obiettivi e l'efficacia delle ispezioni. Essi devono far sì che gli esperti possano espletare i loro compiti senza intralci e prendono le decisioni opportune per fornire, su loro richiesta, le attrezzature necessarie disponibili, compresi il materiale e il personale di laboratorio. La Commissione rimborsa le spese risultanti da tali richieste entro i limiti degli stanziamenti previsti a tal fine nel bilancio comunitario. Gli esperti devono, in tutti i casi in cui la legislazione nazionale lo richieda, possedere il regolare mandato dell'organizzazione fitosanitaria ufficiale dello Stato membro in questione e in tal caso devono rispettare le norme e le consuetudini imposte agli agenti di tale Stato membro. b) Laddove i compiti consistano nel controllare l'esecuzione di ispezioni (paragrafo 3, primo trattino), nel controllare ispezioni (paragrafo 3, secondo trattino, primo caso) o nel procedere ad indagini (paragrafo 3, quarto trattino), nessuna decisione può essere presa in loco. Gli esperti riferiscono alla Commissione circa le loro attività e le loro conclusioni. c) Laddove i compiti consistano nell'eseguire ispezioni ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1 (paragrafo 3, secondo trattino, secondo caso del presente articolo), tali ispezioni devono essere integrate in un programma di controllo istituito e devono essere rispettate le procedure stabilite dallo Stato membro interessato; tuttavia, in caso di ispezioni congiunte, lo Stato membro interessato consente l'introduzione di un reperto nella Comunità soltanto se il proprio organismo di protezione fitosanitaria e la Commissione sono d'accordo. Secondo la procedura prevista all'articolo 16 bis, tale condizione può essere estesa ad altri requisiti irrevocabili applicati ai reperti prima della loro introduzione nella Comunità se l'esperienza lo fa ritenere necessario. In caso di disaccordo tra il perito comunitario e l'ispettore nazionale, lo Stato membro interessato prende le misure conservative che si impongono, in attesa di una decisione definitiva. d) In ogni caso, le disposizioni nazionali in materia di procedura penale e di sanzioni amministrative sono applicate secondo le procedure abituali. Quando gli esperti scoprono una possibile infrazione delle disposizioni di cui alla presente direttiva, il fatto deve essere comunicato alle autorità competenti dello Stato membro interessato. 6. La Commissione provvede: - ad istituire una rete di comunicazioni per la notifica dei nuovi casi di presenza di organismi nocivi, - a proporre raccomandazioni per l'elaborazione di informazioni a scopo di orientamento degli esperti e degli ispettori nazionali nell'espletamento dei compiti loro affidati. Nel quadro della collaborazione con la Commissione a questo riguardo, gli Stati membri notificano alla Commissione le procedure d'ispezione nazionali in vigore nel settore fitosanitario. 7. La Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 16 bis, le modalità per l'applicazione del presente articolo, comprese quelle applicabili alla cooperazione menzionata al paragrafo 1, secondo comma. 8. Entro e non oltre il 31 dicembre 1994 la Commissione riferisce al Consiglio in merito all'esperienza acquisita con l'applicazione delle disposizioni del presente articolo. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, prende le misure necessarie per modificare, se del caso, tali disposizioni tenendo conto di detta esperienza.» Articolo 2 1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1g gennaio 1990. 2. Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione di tutte le disposizioni di diritto interno adottate in applicazione della presente direttiva. La Commissione ne informa gli altri Stati membri. Articolo 3 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, addì 26 giugno 1989. Per il Consiglio Il Presidente C. ROMERO HERRERA